Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23820 del 01/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 01/10/2018, (ud. 08/05/2018, dep. 01/10/2018), n.23820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6353/2016 proposto da:

SOCIETA’ LATINA AMBIENTE S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GERMANICO n. 109, presso lo studio dell’avvocato ENRICO

VOLPETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE IBELLO;

– ricorrente –

contro

C.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5739/39/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALEDI ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

02/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 08/05/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 5739/39/2015, depositata il 2 novembre 2015, la CTR del Lazio – sezione staccata di Latina – accolse l’appello proposto dal sig. C.P. nei confronti di Latina Ambiente S.p.A., concessionaria del Comune di Latina per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, avverso la sentenza della CTP di Latina, che aveva dichiarato improcedibile il ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di accertamento ai fini TIA per l’anno 2009.

Avverso la sentenza della CTR la società Latina Ambente S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’intimato non ha svolto difese.

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, comma 11, nonchè omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, relativamente alla valutazione della Delib. Consiglio Comunale di Latina 30 maggio 2006, n. 44, che aveva istituito la tariffa di igiene ambientale (TIA 1).

La ricorrente assume che erroneamente la decisione impugnata avrebbe disapplicato la succitata delibera, da intendersi, invece, pienamente legittima ed efficace, atteso che nelle more dell’emanazione del regolamento di cui del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, comma 6 (c.d. Codice dell’Ambiente), ai sensi del comma 11 della citata disposizione è previsto che continuino ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti, tra le quali il D.P.R. n. 158 del 1999, quale regolamento attuativo del D.Lgs. n. 22 del 1997 (cd. decreto Ronchi, istitutivo della tariffa di igiene ambientale), sebbene detta fonte normativa primaria fosse ormai abrogata al momento dell’adozione della succitata Delibera.

2. Analoghe considerazioni sono svolte dalla ricorrente con il secondo motivo, con il quale ugualmente sono cumulate censure per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e omesso esame di fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla mancata presa in considerazione della pronuncia del Consiglio di Stato, sez. 5, n. 4756/13, depositata il 26 settembre 2013, che a giudizio della ricorrente, è da addurre a sostegno della fondatezza dell’assunto della ricorrente medesima.

3. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro connessi, sono manifestamente infondati.

3.1. Invero questa Corte (cfr. Cass. sez. 5, ord. 13 luglio 2017, n. 17271) in analoga controversia tra altra contribuente e Latina Ambiente S.p.A., relativa all’approvazione del regolamento comunale in questione, al termine di puntuale ricostruzione del quadro normativo di riferimento, ha evidenziato che il regolamento adottato

con la delibera del consiglio Comunale di Latina del 30 maggio 2006, istitutiva della TIA 1 “in via sperimentale” in detto Comune, si colloca cronologicamente in una fase di trasformazione della disciplina fiscale, in cui, stante la mancata adozione del regolamento attuativo previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, i Comuni che già erano passati dalla TARSU alla TIA 1 potevano continuare ad applicarla, essendo tale sistema tariffario destinato ad operare sino all’adozione della disciplina attuativa prevista dal Codice dell’Ambiente, così come i Comuni che non avevano effettuato detta opzione potevano continuare ad applicare la TARSU, ma che era ormai loro precluso di passare alla “tariffa” prevista dal decreto Ronchi, essendo stato il D.Lgs. n. 22 del 1997, già abrogato alla suddetta data ed essendo quindi la “tariffa” prevista dal decreto da ultimo citato destinata ad essere sostituita dalla “tariffa” del Codice dell’Ambiente, intesa come “corrispettivo” del servizio prestato e, pertanto, necessitante di un’apposita regolamentazione, mai intervenuta.

3.2. Nè il richiamo da parte ricorrente alla succitata pronuncia del Consiglio di Stato è pertinente, avendo la citata disposizione chiarito che l’art. 238 comma 11 del Codice dell’Ambiente, quale norma transitoria, legittima i Comuni ad applicare la TIA già adottata alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 152 del 2006, ma che “Nel caso di adozione di nuovi regolamenti”, quale è indubbiamente quello con il quale il Comune di Latina adottò in via sperimentale la TIA 1 dopo l’abrogazione della normativa primaria istitutiva della stessa, “i comuni, devono, invece, uniformarsi alle norme del Codice dell’Ambiente”. La sentenza impugnata, che ha accolto l’appello del contribuente, previa disapplicazione del succitato regolamento comunale del 30 maggio 2006, in quanto ritenuto illegittimo, risulta quindi avere fatto corretta applicazione del principio di diritto sopra esposto, quale già affermato in materia da questa Corte e che va in questa sede ulteriotmente ribadito.

Il ricorso va pertanto rigettato.

4. Nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio, non avendo l’intimato svolto difese.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018

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