Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2382 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 14/12/2016, dep.31/01/2017),  n. 2382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2863/2015 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

PIER LUIGI SAVA, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede

dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 848/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

emessa il 23/09/2014 e depositata il 03/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDIS;

udito l’Avvocato Raffaele Sperati (delega orale Avvocato Pier Luigi

Sava), per la ricorrente che si riporta ai motivi del ricorso;

udito l’avvocato Emanuela Capannolo, per l’I.N.P.S., che si riporta

ai motivi del controricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

causa è stata chiamata all’adunanza in Camera di consiglio del 14 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 3 ottobre 2014, la Corte di Appello di Catania confermava la decisione del Tribunale in sede di rigetto della domanda proposta da M.V. di riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità civile.

Rilevava la Corte territoriale: che la consulenza tecnica nuovamente disposta in appello, rispondendo ai quesiti formulati con riferimento ai motivi di appello, aveva ritenuto – motivatamente – che la M. versava nelle condizioni di invalidità civile a decorrere dal gennaio 2011, epoca in cui aveva già compiuto il 65^ anno di età; che tali conclusioni erano condivise dal Collegio.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la M. affidato ad un unico motivo.

L’INPS resiste con controricorso.

Con l’unico motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) in quanto la Corte di merito si era limitata a recepire le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio il quale aveva relazionato solo sulla decorrenza del requisito sanitario utile ai fini della erogazione della pensione di inabilità civile mentre nulla aveva indicato sulla decorrenza del diverso requisito richiesto per l’assegno di invalidità.

Il motivo è infondato.

Vale ricordare che ricorre l’omessa pronuncia allorchè manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto.

Orbene, nella fattispecie all’esame la Corte di appello, dopo aver rilevato in fatto che la domanda della M. era intesa ad ottenere l’assegno di invalidità a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 29 giugno 2009, poi, la ha rigettata con la sopra riportata motivazione.

E’, dunque, evidente che non ricorre il lamentato vizio in ordine all’unica domanda che era stata proposta di accertamento del diritto all’assegno di invalidità civile – e non anche della pensione di inabilità.

Alla luce di quanto esposto si propone il rigetto del ricorso, con ordinanza ex art. 375 c.p.c., n. 5”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

La M. ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., in cui si ribadiscono le argomentazioni di cui al ricorso e che non scalfisce il contenuto della sopra riportata relazione, pienamente condivisa dal Collegio.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio sussistendo le condizioni per l’esonero della soccombente dal rimborso a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, u.c., conv. in L. n. 326 del 2003.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 13, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso, nulla per le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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