Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2382 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/01/2019, (ud. 19/12/2018, dep. 29/01/2019), n.2382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5574-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE PATRIMONIO FIERE, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE CLODIO 56, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI BONACCIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato PAOLO PAZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 374/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ANCONA, depositata l’11/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Pesaro, con sentenza n. 131/12, sez. 4, accoglieva il ricorso proposto da Fondazione Patrimonio Fiere avverso il diniego di autotutela conseguente ad un avviso di accertamento relativo al classamento di alcune unità immobiliari della fondazione.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR regionale di Ancona che, con sentenza 374/2017, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi.

Ha resistito con controricorso la Fondazione patrimonio Fiere.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio che, stante la contumacia in primo grado di essa odierna ricorrente, avrebbe comportato la nullità dell’intero giudizio.

Il motivo è manifestamente fondato.

Questa Corte ha più volte ribadito che il contribuente che richiede all’Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi ad eccepire eventuali vizi dell’atto medesimo, la cui deduzione è definitivamente preclusa, ma deve prospettare l’esistenza di un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto. Ne consegue che contro il diniego dell’Amministrazione di procedere all’esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per allegare eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria. (da ultimo Cass 25524/14; Cass. 15194/14; Cass. 25563/14).

Su tale questione le Sezioni unite di questa Corte hanno più volte ribadito il principio secondo il quale “avverso l’atto con il quale l’Amministrazione manifesta il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo non è esperibile una autonoma tutela giurisdizionale, sia per la discrezionalità propria, in questo caso, dell’attività di autotutela, sia perchè, diversamente opinando, si darebbe inammissibilmente ingresso ad una controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (Cass., Sez. un., nn. 2870 e 3698 del 2009; il principio è stato da ultimo confermato da Cass., Sez. un., n. 16097 del 2009, nella quale si è anche ribadito, più in generale, che il concreto ed effettivo esercizio, da parte dell’Amministrazione, del potere di annullamento d’ufficio e/o di revoca dell’atto contestato non costituisce un mezzo di tutela del contribuente sostitutivo dei rimedi giurisdizionali che non siano stati esperiti” (vedi Cass. sez. un. 11457/10).

Da ciò consegue che la circostanza che nel corso del giudizio di secondo grado, in cui l’Amministrazione si è costituita, non sia stata dedotta la inammissibilità di cui sopra, è del tutto irrilevante poichè, trattandosi nel caso di specie della impugnazione di un atto di autotutela che non è suscettibile di alcun rimedio giurisdizionale, la sua inammissibilità può essere dedotta e riscontrata in ogni stato e grado del giudizio.

Resta assorbito il secondo motivo con cui si contesta la sentenza impugnata laddove la stessa ha riconosciuto agli immobili della contribuente la categoria E anzichè quella D dovendosi procedere – a detta dalla Amministrazione ricorrente – alla classificazione in base alle caratteristiche dell’immobile ed alla sua capacità reddituale e non già in base alle caratteristiche soggettive del proprietario come fatto dalla CTR che ha ritenuto che la fondazione non svolgesse attività imprenditoriali.

Il ricorso va conseguentemente accolto con cassazione della sentenza impugnata e, sussistendo le condizioni per la decisione nel merito, si dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo. Si compensano le spese della fase di merito data la peculiarità della fattispecie.

PQM

Accoglie il primo motivo del ricorso assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso della Fondazione contribuente che condanna alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 4000,00 oltre spese prenotate a debito; compensa le spese del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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