Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2382 del 04/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2382 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 12804-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
D B LINE SRL 104511700152 in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI MONTI
PARIOLI 28, presso lo studio dell’avvocato FOLCHrrro
ROBERTO, rappresentata e difesa dagli avvocati MARRA
GIUSEPPE, FRANCESCA MARRA, giusta delega che viene allegata
in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 04/02/2014

avverso la sentenza n. 45/27/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO del 26.2.2010, depositata il 24/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATO
BOGNANNI;

agli scritti.

Ric. 2011 n. 12804 sez. MT – ud. 18-12-2013
-2-

udito per la controricorrente l’Avvocato Giuseppe Marra che si riporta

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 12804/11

Ricorrente: agenzia entrate
Controricorrente: società D B Line srl.
Oggetto: opposizione avviso accertamento recupero imposta,

Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia n. 45/27/10, depositata il 24 marzo 2010, con la quale, rigettato l’appello della medesima contro
la decisione di quella provinciale, l’opposizione della società D
B Line srl., inerente all’avviso di accertamento relativamente
all’Iva per il 2004, veniva ritenuta fondata. In particolare il
giudice di secondo grado osservava che il metodo induttivo seguito
non era stato regolare, atteso che si basava su presunzioni costituite dalle rilevazioni dei funzionari erariali, per cui si era
trattato di operazioni inesistenti, per le quali invece alcuna
prova era stata fornita dall’appellante in ordine agli acquisti
effettuati dall’appellata, e concernenti rilevanti quantitativi di
giocattoli elettronici, forniti ad essa dalla ditta individuale
“Toro Multimedia di Ferlito Benedetto” con sede a Catania, cui venivano ceduti dai fornitori spagnoli, sicchè le considerazioni del
giudice di prime cure, ritenute corrette, andavano condivise. La D
B Line resiste con controricorso, ed ha depositato memoria.
Motivi della decisione

,)7

2. Col primo motivo la ricorrente deduce violaziol4é di no
legge, in quanto la CTR non considerava che in realtà le merci venivano importate direttamente dalla venditrice società spagnola
Representationes Sanjurio S.L., con cui la contribuente trattava,
e che la ditta italiana di Ferlito era solo una cartiera, peraltro
priva di organizzazione; magazzino; personale; punti vendita, ed
inoltre aveva contabilità in nero, tanto che aveva omesso la stessa dichiarazione del reddito, e persino tale soggetto aveva ammes-

Ordinanza

2

so di essere un prestanome; non aveva capitali; la sede della dit-

ta coincideva con l’abitazione del medesimo Ferlito; le merci figuravano addirittura pagate prima ancora della loro spedizione,
come riscontrato dai verificatori della stessa agenzia delle entrate, uffici di Catania e Gavirate.

ma di IVA, nelle c.d. “frodi carosello” – fondate sul mancato versamento dell’imposta incassata da società “cartiere” a seguito di
acquisti intracomunitari, o altrimenti esenti, e successive rivendite anche attraverso l’interposizione di una o più società o ditte filtro (“buffers”) – il meccanismo dell’operazione e gli scopi
che la stessa si propone (acquisizione di materiali a prezzi più
contenuti al fine di praticare prezzi di vendita più bassi, con
alterazione a proprio favore del libero mercato), fanno presumere
la piena conoscenza della frode e la consapevole partecipazione
all’accordo simulatorio del beneficiario finale, con la conseguenza che, in applicazione del relativo principio sancito dall’art.
17 della direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, l’IVA assolta
dal medesimo beneficiario nelle operazioni commerciali con la società filtro non è detraibile ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, anche se le predette operazioni siano state
effettivamente compiute e le relative fatture, al pari dell’intera
documentazione contabile, sembrino perfettamente regolari, mentre
invece – e a maggior ragione – la contabilità della società incisa
e della ditta interposta risultava fortemente irregolare nella
specie (V. pure Cass. Sentenza n. 867 del 20/01/2010, Sezion Unite: n. 30055 del 2008).
Sul punto perciò la sentenza impugnata non risi,é motivata in
modo giuridicamente corretto.
3. Col secondo motivo la ricorrente denunzia il vizio di omessa motivazione, giacché il giudice del gravame non enunciava le
ragioni, in virtù delle quali riteneva che le questioni addotte
con il ricorso in appello non fossero tali da smentire le argomen-

2

Il motivo è fondato. Invero, com’è noto, in particolare in te-

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tazioni addotte da quello di prime cure, sulle cui considerazioni
apoditticamente si adagiava.
La censura, ancorché in parte assorbita da quanto suesposto,
comunque ha pregio. Invero il giudice di secondo grado non enunciava in modo esaustivo il percorso logico argomentativo, attra-

pugnata se non in modo apparente. Infatti, come è noto, il vizio
di omessa motivazione della sentenza, denunciabile in cassazione
ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., ricorre nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito omette di indicare,
nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il
proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi,
non procede ad una loro approfondita disamina logico-giuridica,
tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito, come
nella specie (V. pure Cass. Sentenze n. 6288 del 18/03/20 l, n.
16762 del 21/07/2006).
Dunque su tale punto la sentenza impugnaton ris

motiva-

ta in modo adeguato.
4. Ne deriva che il ricorso va accolto, con la conseguente
cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice “a
quo”, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà ai suindicati principi di diritto.
5. Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia,
anche per le

spese, alla

commissione tributaria regionale della

Lombardia, altra sezione, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Sezione civile, il 18 dicembre 2013.

verso il quale perveniva al giudizio espresso con la pronuncia im-

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