Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2382 del 01/02/2011

Cassazione civile sez. I, 01/02/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 01/02/2011), n.2382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4983-2008 proposto da:

M.M. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI depositato il

01/02/2007, n. 2898/06 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La sig.ra M.M. con ricorso alla Corte d’appello di Napoli chiedeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001, la liquidazione in Euro 15.875,00 dell’equa riparazione per il danno non patrimoniale derivatole dall’eccessiva durata di un processo promosso dinanzi al TAR della Campania in data 28 novembre 1996, definito con sentenza 8 febbraio 2006. La Corte d’appello, con decreto depositato l’I febbraio 2007, rilevato che solo in data 13 febbraio 2001 era stata presentata istanza di prelievo, così dimostrandosi scarsa sollecitudine alla definizione del giudizio, quantificato in sei anni e tre mesi l’eccessiva durata del giudizio, determinava l’indennizzo annuo in Euro 1000,00 e complessivamente, in Euro 6.500,00.

Compensava fra le parti due terzi delle spese di causa, considerato che la parte resistente aveva contestato solo il “quantum” dovuto.

Avverso tale decreto l’attrice ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 13 febbraio 2008, formulando otto motivi. Quest’ultima non ha depositato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 6 della CEDU, della L. n. 89 del 2001 e della regola secondo la quale la normativa della CEDU prevale su quella nazionale. Si deduce che il decreto impugnato si porrebbe in contrasto con dette norme e detto principio nella liquidazione dell’indennizzo e delle spese.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, artt. 1 e 6 della CEDU, sempre in relazione alla insufficiente quantificazione dell’indennizzo.

Con il terzo motivo si denunciano vizi motivazionali in relazione alla quantificazione dell’indennizzo.

1.3. I motivi attengono tutti alla quantificazione dell’indennizzo e vanno decisi congiuntamente. Il primo va dichiarato inammissibile per l’inadeguatezza del quesito formulato. Il secondo e il terzo vanno rigettati perchè infondati, avendo la Corte d’appello liquidato un indennizzo in linea con i parametri stabiliti dalla CEDU. 2.1. Con il quarto motivo si lamenta la mancata concessione del “bonus” di 2000,00 Euro richiesto che si asserisce dovuto “ratione materiae”. Con il quinto motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per la mancata pronuncia su detto “bonus”. Con il sesto motivo si denunciano ancora violazione dell’art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia in relazione al su detto “bonus”.

I motivi vanno esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili, in quanto (Cass. 6 settembre 2010, n. 19064; 28 gennaio 2010, n. 1893; 28 ottobre 2009, n. 22869), nel caso in cui il giudice di merito abbia negato il riconoscimento del cosiddetto “bonus”, la critica della decisione sul punto non può fondarsi sulla circostanza che il “bonus” spetta “ratione materiae”, era stato richiesto e la decisione negativa non sia stata motivata, ma deve avere riguardo alle concrete allegazioni ed alle prove addotte nel giudizio di merito, che non sono indicate nei motivi e quesiti formulati al riguardo.

3.1. Con il settimo motivo si denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione alla compensazione delle spese. Con l’ottavo motivo si denunciano vizi motivazionali in relazione alla disposta compensazione delle spese.

Anche tali motivi sono infondati, essendo state le spese compensate solo in parte, in relazione al comportamento processuale delle parti ed all’accoglimento solo parziale della domanda, che costituisce valido motivo di compensazione parziale, la cui misura è incensurabile in questa sede.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte di cassazione Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA