Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23819 del 14/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 14/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 14/11/2011), n.23819
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 23488/2009 proposto da:
B.G. (OMISSIS) (nella qualità di coerede di
B.A.), elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. MOBILIA Fabrizio,
giusta mandato speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 247/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di PALERMO – Sezione Staccata di MESSINA del 5.12.07,
depositata il 18/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO
SORRENTINO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:
” B.G. ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. dist. di Messina, che, riformando la decisione di primo grado, ha rigettato un ricorso di Bi.An. avverso il silenzio rifiuto formatosi su un’istanza di rimborso di ritenute computate, ai fini Irpef, in conseguenza dell’erogazione del tfr. Tanto invero risulta dalla sentenza de qua, la quale ha dato atto della mancata costituzione in giudizio della parte appellata e ha motivato sulla considerazione di essere stata, l’istanza di rimborso, proposta oltre il termine decadenziale di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.
La ricorrente, richiamando previamente un affatto diverso svolgimento del processo (fin dall’introduzione effettuata, a suo dire, su ricorso di più soggetti nella qualità di eredi di B.A., del cui tfr si tratterebbe), articola un motivo contenente due censure: (a) violazione dell’art. 276 c.p.c., comma 2, e art. 330 c.p.c., comma 2, “per omessa pronuncia sull’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per errata identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius (notifica effettuata collettivamente e impersonalmente agli eredi in carenza dei presupposti di legge)”; (b) violazione dell’art. 324 c.p.c., “per effetto del travolgimento del giudicato interno formatosi sul merito della domanda restitutoria della quota trattenuta in eccesso”. L’intimata non ha svolto difese.
Il motivo, ove anche non inammissibile per difetto di autosufficienza (in rapporto ai citati distinti eventi processuali e non essendo riportato l’atto di asserita costituzione in giudizio, siccome contenente la dedotta eccezione), è carente nella misura in cui, dando per avvenuta la costituzione in appello, non considera che detta costituzione possiede effetto sanante in rapporto alla ipotetica violazione dell’art. 330 c.p.c., comma 2. Giacchè la notifica dell’impugnazione, effettuata presso il difensore costituito nel pregresso grado del giudizio e nel domicilio ivi eletto (tanto è dedotto a pag. 3 del ricorso per cassazione), ove anche si seguisse l’attuale impugnante, è semmai nulla, non inesistente, essendovi un chiaro collegamento con la parte destinataria Affettiva. Per cui, se il destinatario si costituisce spontaneamente in giudizio – come ancora asseritamente avvenuto – il vizio di notifica viene sanato, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo dell’atto, inapplicabile al solo caso di notifica inesistente.
In questo senso la soluzione in punto di sanatoria per raggiungimento dello scopo non differisce da quanto sostenuto dalle sezioni unite per il caso speculare di notificazione dell’impugnazione di una sentenza a eredi di soggetto deceduto dopo l’udienza di discussione del precedente grado del processo, ma prima della ricezione della notifica; la quale, ove effettuata parimenti presso il difensore del precedente grado, anzichè in tal caso impersonalmente e collettivamente agli eredi presso l’ultimo domicilio che il defunto aveva al tempo della morte, è comunque affetta da nullità sanabile in esito alla costituzione spontanea, e non da inesistenza (sez. un. 14699/2010)”;
– che il collegio condivide le considerazioni di cui alla relazione, sicchè il ricorso va definito con pronunzia di inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, su relazione del Cons. Dr. Terrusi (est.), il 13 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2011