Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23819 del 01/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 01/10/2018, (ud. 04/07/2018, dep. 01/10/2018), n.23819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15255-2017 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 101,

presso lo studio dell’avvocato OTTORINO AGATI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONINO ATTANASIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.f. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3601/19016 della COMMISSIONE REGIONALE DI

BOLOGNA, depositata il 12/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/07/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA

TORRE.

Fatto

RITENUTO CHE

M.L. ricorre con unico motivo per la cassazione della sentenza della CTR dell’Emilia Romagna, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per Irpef e Irap anno 2007 in applicazione dei c.d. studi di settore, in relazione ai quali sullo scostamento rilevato non era stata offerta la prova contraria da parte del contribuente, che ha dedotto vicende familiari e motivi di salute integranti “mere argomentazioni logiche” prive di riscontro. La CTR ha accolto l’appello dell’Ufficio ritenendo motivato l’accertamento e grave lo scostamento, protrattosi per più anni.

Diritto

CONSIDERATO CHE

1. Con l’unico motivo del ricorso il contribuente deduce violazione di legge, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, D.L. n. 331 del 1993, artt. 62 bis e 62 sexies conv. in L. n. 427 del 1993, art. 10 L. n. 146 del 1998, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, art. 2727 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo è infondato.

La sentenza di appello non è infatti “fondata unicamente sullo scostamento fra il reddito dichiarato e quello accertato mediante gli studi di settore”, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, ma anche sulla reiterazione nel tempo dell’accertato scostamento “per plurime annualità”. Peraltro il ricorrente rileva – inammissibilmente – una diversa quantificazione dello scostamento, la cui percentuale indica nel 6,86%, contro quanto accertato – con giudizio di merito insindacabile in questa sede dalla CTR, che ha indicato uno scostamento “di oltre il 10%”.

Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. Ricorrono le condizioni per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ricorrono le condizioni per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018

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