Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23818 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/10/2020, (ud. 18/09/2019, dep. 28/10/2020), n.23818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26278-2013 R.G. proposto da:

Montore Sport Life s.r.l. rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo

Stefanori con domicilio eletto in Roma via Martiri di Belfiore n. 2;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dalli Avvocatura

Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 300/04/2012 depositata il 9 ottobre 2012;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2019

dal Consigliere Pandolfi Catello.

 

Fatto

RILEVATO

La società Montore Sport Life spa ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, della CTR del Lazio n. 300/04/2012 depositata il 9/10/2012.

La vicenda trae origine dall’avviso accertamento notificato il 16 marzo 2007 di maggiori importi, relativi all’anno d’imposta 2003, a rettifica della dichiarazione Unico 2004, per IRPEG, IRAP, IVA e sanzioni.

In particolare, l’Ufficio aveva contestato: a) elementi positivi di reddito non dichiarati per Euro 85.468,50; b) illegittima detrazione IVA per Euro 17.749,00.

La CTP di Roma e la CTR Lazio respingevano, rispettivamente, il ricorso di primo grado e il conseguente appello.

La società, gestore di un complesso sportivo polivalente, ha posto a base della sua impugnativa due motivi con cui censura:

a) con il primo, nullità della sentenza e del procedimento per violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 516 del 1992, artt. 36, 49 e 61, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

b) con il secondo, la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 633 1973, art. 19 e della L. n. 212 del 2000, art. 10, per aver l’Ufficio ritenuta indetraibile la maggior somma versata al prestatore di lavoro che aveva erroneamente applicato nella fattura un’aliquota maggiore di quella dovuta per la natura del lavori eseguiti. Resiste l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

Il primo motivo è fondato per le ragioni che seguono.

Il ricorrente lamenta che la CTR abbia, in sostanza, omesso di motivare in relazione al profilo relativo alle contestazioni dedotte in merito alle circostanze che avevano determinato un maggior importo delle imposte sul reddito.

Dall’esame del testo delle impugnata sentenza la doglianza trova conferma.

Già nella parte narrativa, il giudice regionale riassume le ragioni della decisione di primo grado (con cui era stata respinta la tesi sul diritto del cessionario/committente a detrarre dalla dichiarazione l’importo corrisposto al cedente prestatore nel caso questi abbia erroneamente indicato in fattura una aliquota IVA maggiore di quella dovuta), come se quello fosse stato l’unico tema sottoposto dal contribuente alla commissione provinciale. Tema invece relativo al solo secondo aspetto contestato alla società dai verificatori.

Ed in effetti, dal complessivo esame della decisione d’appello non risultano esaminati i profili dedotti con il primo motivo ed, in particolare, la contestazione contenuta nell’avviso di accertamento relativo alla asserita utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti al fine di detrarre costi fittizi, profilo su cui la sentenza di primo grado si era invece diffusamente soffermata, come si rileva dal testo della stessa pronuncia, trascritta per autosufficienza nel ricorso in esame.

Infatti, in essa si legge: “…l’inesistenza delle operazioni contestate è stata dedotta da una serie di indici, costituenti nel complesso una presunzione semplice, ma grave, precisa e concordante, rappresentati sia dalla mancata contabilizzazione dell’emittente, sia da incongruenze rilevate nei pagamenti relativi a rapporti tra la società ricorrente e la ISPEL di S.B. “.

Dallo stralcio, risulta, quindi, evidente come la prima sentenza avesse esaminato e ritenuto fondate le presunzioni tratte dall’ufficio dall’utilizzazione di fatture per operazioni considerate inesistenti per Euro 50.000,00, costituente la voce dell’avviso di accertamento di maggior impatto sulla ricostruzione del complessivo maggior debito d’imposta, per il 2003 e che, per ciò stesso, avrebbe dovuto trovare adeguato spazio anche nella motivazione d’appello.

Ne deriva, per contro, che il giudice regionale a tale pur rilevante profilo non abbia fatto alcun espresso riferimento, benchè costituisse esplicito oggetto del gravame, come si rileva dalla lettura dell’appello inglobato nel testo del ricorso in esame.

Nè può ritenersi, per colmare tale deficit motivazionale, che la decisione del secondo giudice abbia inteso riferirsi anche a tale aspetto della controversia laddove, nella motivazione, si legge “L’appello deve essere respinto giacchè questa Commissione reputa che la sentenza impugnata debba essere pienamente condivisa in quanto ottimamente argomentata….In questa sede si affronteranno, dunque soltanto le argomentazioni specifiche contenute nell’impugnazione”.

Invero, anche le argomentazioni riguardanti gli altri profili contestati e soprattutto quello relative all’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, erano specificamente contenute nell’impugnazione. Come pure erano già state esaminate in primo grado anche le deduzioni relative al secondo motivo di ricorso, quale il diritto del cessionario/committente alla detrazione dalla dichiarazione della maggior somma versata al cedente/prestatore che in fattura abbia applicata un’aliquota IVA superiore a quella pertinente alla natura della prestazione.

Per cui non v’era apparente ragione di espungere, dal contesto del ricorso, esclusivamente il suddetto profilo, come fosse il solo che dovesse essere trattato ex se.

In ogni caso, l’espressione surriportata usata dalla CTR è di estrema genericità. Con essa la Commissione si è limitata ad un mero ed acritico rinvio alla decisione di primo grado quanto agli altri contenuti posti dal ricorrente con il primo motivo, soprattutto quelli economicamente preminenti, senza neanche indicare quali fossero state i profili esaminati dal primo giudice e le relative argomentazioni che il giuidce regionale aveva ritenuto di condividere, pur enunciandole solo in estrema sintesi per ragioni di brevità, ma dando almeno conto di averne puntualmente preso contezza.

Tali considerazioni inducono a ritenere che la richiamata formulazione costituisca solo una espressione grafica priva di capacità esplicativa dell’iter motivazionale, cioè una non-motivazione ovvero una motivazione apparente.

E’ ben vero che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato possa rivelarsi sufficiente anche una motivazione per relationem, ma a tal fine ha anche preteso la presenza di alcune condizioni atte ad assicurare che l’esigenza di sinteticità coesista con quelle di completezza e intelligibilità delle ragioni della decisione. Al riguardo ha, infatti, affermato che “la sentenza d’appello può essere motivata “per relationem”, purchè il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione….. mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. (ex multis Sez. 1 -, Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019). Nella citata pronuncia, la S.C. aveva confermato la decisione impugnata che aveva richiamato la sentenza di primo grado affermando non solo di condividerla integralmente, ma anche esplicitandone puntualmente le ragioni. Nel caso in esame, invece, non risulta ravvisabile nè il richiamo, per quanto sintetico, alle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione; nè una pur concisa valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.

Il primo motivo di ricorso va, dunque, accolto.

Quanto al secondo, esso è da ritenersi parimenti fondato per effetto di un recente intervento legislativo in senso conforme a quello propugnato dal ricorrente, cioè il D.L. n. 34 del 2019 (c.d. decreto crescita), come modificato dalla L. di conversione n. 58 del 2019.

La questione dedotta riguarda la possibilità di diretta detrazione IVA da parte del cessionario/committente nel caso in cui sulla fattura emessa, dal suo prestatore d’opera, questi abbia applicato un’aliquota maggiore di quella pertinente alla natura della prestazione e la maggior somma sia stata, nondimeno, versata all’emittente. L’Ufficio aveva negato il diritto del ricorrente a tale detrazione, ritenendo che, semmai, avrebbe potuto chiederla in restituzione, allo stesso percettore.

Per completezza, va brevemente ricordato che la L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 935, aveva già aggiunto, al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 6, il periodo in base al quale il cessionario o committente, in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva erroneamente assolta dal cedente o prestatore, poteva procedere alla detrazione D.P.R. n. 633 del 1973 ex art. 19, della maggior somma pagata.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 24001 del 2018, aveva però escluso che la modifica fosse retroattiva, sul presupposto che la norma non enunciasse espressamente alcuna evidenza che deponesse in quella direzione, introducendo innovativamente il riconoscimento del diritto alla detrazione dell’IVA, senza alcun riferimento al precedente regime indicativo del solo fine del legislatore di chiarirne la portata applicativa.

Viceversa, il recente D.L. n. 34 del 2019 (c.d. decreto crescita), come modificato dalla L. di conversione n. 58 del 2019, con l’inserimento in questa dell’art. 6, comma 3 bis, ha aggiunto, alla L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 935, il periodo secondo cui le disposizioni del predetto comma 935 si applicano “anche ai casi verificatisi prima dell’entrata in vigore della presente legge”, con conseguente coinvolgimento del caso in esame.

La valutazione di indeducibilità operata dall’Ufficio e fatta propria dal Giudice regionale, va, quindi, ritenuta non più conforme al nuovo assetto normativo.

Pertanto, il ricorso è da accogliere, la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Regionale del Lazio, in diversa composizione, per il riesame della controversi alla luce dei principi richiamati in motivazione oltre che per la definizione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione anche per la definizione delle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 maggio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

 

 

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