Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23818 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. II, 24/09/2019, (ud. 21/02/2019, dep. 24/09/2019), n.23818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1729/2014 proposto da:

R.M.G., R.G., R.B.A.,

R.A.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VALLISNERI 11,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO PACIFICI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANTONIO GIUA;

– ricorrenti –

contro

B.R.M., B.L., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI, 24, presso lo studio

dell’avvocato MARIA STEFANIA MASINI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARCELLO PATRIZIO MEREU;

D.A., D.G., DO.AL., D.R.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NOMENTANA 91, presso lo

studio dell’avvocato CINZIA MECO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALBERTO MARIO ZIZI;

– controricorrenti –

e contro

D.M., D.L., B.D., D.R.M.,

D.R.G., S.R.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 345/2012 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

sezione distaccata di SASSARI, depositata il 03/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

21/02/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato PACIFICI Chiara con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Antonio GIUA, difensore dei ricorrenti che si riporta

agli atti depositati e chiede l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MECO Cinzia, difensore dei resistenti D. +2, che

si riporta agli atti depositati;

udito l’Avvocato SCAFARELLI Federica, con delega depositata in

udienza dell’Avvocato Marcello MEREU, difensore dei resistenti

B. + 1, che si riporta agli atti depositati.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 12.1.1984, R.E. citava in giudizio innanzi al Tribunale di Nuoro D.M., D.L., D.R.G., D.R.A., B.D., D.R.M., D.A., D.G., D.R. e S.F., quali genitori esercenti la potestà sul minore Do.Al., deducendo che il coniuge, B.D., deceduto senza figli ed ascendenti legittimi, con testamento olografo, pubblicato il 21.11.1983, aveva leso la sua quota di legittima, lasciando ai convenuti i propri beni, con riserva, in suo favore, dell’usufrutto di alcuni appartamenti.

Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di apertura della successione di B.D., la riduzione delle disposizioni testamentarie e la divisione del patrimonio del de cuius.

Si costituivano D.M., D.L., D.A., D.G., D.R. e S.F., quali genitori esercenti la potestà sul minore Do.Al., i quali deducevano, per quel che ancora rileva nel giudizio di legittimità, che la massa ereditaria non fosse quella indicata dagli attori in citazione, in quanto il de cuius aveva trasferito alcuni beni immobili alle sorelle B.G. e Gi., con atto di transazione in relazione ad un pregresso giudizio pendente innanzi al Tribunale di Nuoro.

Nel giudizio intervenivano, B.R. e B.L., in qualità di figli di B.D., quali comproprietari di alcuni terreni indicati in citazione.

All’udienza del 13.11.1997, i convenuti producevano la scrittura privata di transazione del 27.7.1983 e la difesa di E. chiedeva un termine per “esame e deduzioni”; all’udienza successiva, l’attrice contestava la “validità e contenuto dell’atto prodotto”, richiamando le precedenti difese.

All’udienza del 5.10.2006, si costituivano, per proseguire il giudizio, gli eredi dell’attrice R.B.A., R.A.G., R.M.G. e R.G., proponendo querela di falso avverso il testamento olografo del 21.11.1983 e l’atto di transazione del 27.7.1983.

Il Giudice Istruttore, con ordinanza del 29.12.2010, invitava le parti a precisare le conclusioni in ordine alla validità della scrittura privata del 27.7.1983 e, con sentenza del 9.5.2011, dichiarava la validità ed efficacia di detta scrittura.

Proposto appello da R.B.A., R.A.G., R.M.G. e R.G., resistito da D.A., D.G., Do.Al., D.R.A., B.R.M. e B.L., nella contumacia di B.D., D.R.M., D.R.G. e S.S.R., la Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza del 27.11.2012, respingeva il gravame.

Osservava la corte territoriale che la scrittura del 27.7.1983, con la quale B.D. aveva trasferito alle sorelle G. e Ba.Gi. alcuni beni immobili, prodotta all’udienza del 13.11.1997, non era stata tempestivamente disconosciuta da B.E. all’udienza immediatamente successiva alla produzione, nel corso della quale l’attrice si era limitata a contestare la “validità ed il contenuto dell’atto prodotto”, nè poteva avere valore di disconoscimento l’affermazione dell’attrice in ordine alla mancata conoscenza della transazione, perchè avvenuta in data antecedente al deposito del documento.

La corte territoriale riteneva inammissibile, per genericità, il motivo d’appello, con il quale si impugnava la decisione del primo giudice di rigetto della domanda di nullità ed annullabilità del testamento, in quanto meramente riproduttivo delle difese svolte nel corso del giudizio di primo grado.

Per la cassazione della sentenza d’appello hanno proposto ricorso R.B.A., R.A.G., R.M.G. e R.G., sulla base di cinque motivi ed hanno depositato, ex art. 372 c.p.c., ulteriore documentazione.

Hanno resistito D.A., D.G. e Do.Al. e con distinto controricorso B.R.M. e B.L..

Non hanno svolto attività difensiva D.R.A., B.D., D.R.M., D.R.G. e S.S.R..

In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Rileva preliminarmente il collegio che il ricorso per cassazione non risulta notificato a D.M. e D.L., ma, essendo il ricorso, prima facie, infondato, appare superflua la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c., per l’integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. 8 febbraio 2010 n. 2723).

Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.

Sempre in via preliminare, va dichiarata inammissibile la produzione, ex art. 372 c.p.c., da parte della difesa dei ricorrenti, del certificato di morte di D.M. e D.L., in quanto non attinente nè alla nullità della sentenza, nè all’ammissibilità del ricorso o del controricorso.

Con il primo motivo di ricorso, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 214 c.p.c. e dell’art. 2702 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti si dolgono della decisione della corte territoriale, che non ha attribuito valore di disconoscimento della scrittura privata del 27.11.1983 alla dichiarazione con la quale avevano contestato la “validità ed il contenuto dell’atto”, espressione che investirebbe l’atto nella sua totalità.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 214 c.p.c. e art. 1362 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte territoriale erroneamente interpretato le dichiarazioni rese all’udienza del 19.7.1984 ed all’udienza del 12.2.1998, ritenendole inidonee al disconoscimento della scrittura privata del 27.11.1983.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 1362 c.c. e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per carente e contraddittoria motivazione in relazione all’omesso disconoscimento della scrittura privata del 27.11.1983.

I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati.

Ai sensi dell’art. 214 c.p.c., il disconoscimento di scrittura privata, pur non richiedendo l’uso di formule sacramentali, postula che la parte contro la quale la scrittura è prodotta in giudizio impugni chiaramente l’autenticità della stessa, nella sua interezza o limitatamente alla sottoscrizione, contestando formalmente tale autenticità, ove egli sia l’autore apparente del documento prodotto, ovvero nel caso di erede o avente causa dall’apparente sottoscrittore, dichiarando di non riconoscere la scrittura o la sottoscrizione di quest’ultimo; l’idoneità delle espressioni utilizzate dalla parte a configurare un valido disconoscimento costituisce giudizio di fatto ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata (Cassazione civile sez. III, 01/07/2002, n. 9543; Cassazione civile sez. II 27/05/2016, n. 11048).

Anche per gli atti di parte, come per le espressioni utilizzate nei verbali d’udienza, la parte che censuri il significato attribuito dal giudice di merito deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., la cui portata è generale, o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, indicando altresì nel ricorso, a pena d’inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici ed il testo dell’atto oggetto di erronea interpretazione (Cassazione civile sez. I, 02/08/2016, n. 16057, Cass. Civ., sez. LL, del 18/03/2014, n. 6226, Cass. Civ., sez. LL, del 20/08/2014, n. 18042).

Nella specie, la corte territoriale ha ritenuto che non costituissero valido disconoscimento le dichiarazione dell’attrice R.E., erede di B.D., la quale, in relazione alla scrittura privata prodotta in data 13.11.1997, si era limitata a contestare genericamente la “validità ed il contenuto dell’atto prodotto”. Secondo l’apprezzamento del giudice di merito, detta espressione non può essere equiparata al non riconoscimento della scrittura del de cuius, in quanto attinente al contenuto dell’atto. Nè costituiva atto idoneo al disconoscimento il richiamo alle precedenti difese, e segnatamente alle dichiarazioni rese dall’attrice all’udienza del 19.7.1984, con le quali l’attrice aveva genericamente affermato di non essere a conoscenza di transazioni effettuate dal de cuius, trattandosi di una dichiarazione antecedente alla data di produzione del documento.

La corte di merito ha fatto corretta interpretazione del consolidato principio di diritto, affermato da questa Corte, secondo cui non è idonea ad impedire il riconoscimento tacito di una scrittura privata l’eccezione di disconoscimento formulata in via preventiva, e non più proposta dopo la produzione in giudizio del documento (Cassazione civile sez. II, 03/04/1998, n. 3431; Cassazione civile sez. lav., 30/03/2018, n. 7993).

Non è, quindi, ravvisabile la violazione dell’art. 1362 c.c., mancando il riferimento alla violazione dei canoni ermeneutici asseritamente violati, avendo la corte territoriale fornito un’interpretazione plausibile alle espressioni utilizzate dalla parte.

Parimenti insussistente è il vizio di omessa o apparente motivazione, che sussiste solo nelle ipotesi in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass. Civ. sez. VI, 25/09/2018, n. 22598; Cass. Sez. U. del 07/04/2014 n. 8053).

Nella specie, la corte di merito ha motivato in ordine all’omesso disconoscimento della scrittura privata del 27.7.1983, sicchè la sentenza è immune da censura anche in relazione al vizio motivazionale.

Con il quarto motivo di ricorso, si censura la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia sulla dichiarazione di nullità della transazione.

Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto generico il motivo di appello, con il quale era stata impugnata la decisione del primo giudice di rigetto dell’eccezione di nullità e di annullabilità della transazione.

I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

In tema di giudizio di appello, il requisito della specificità dei motivi prescritto dall’art. 342 c.p.c. (nella formulazione, applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. a), convertito nella L. n. 134 del 2012) impone una verifica in concreto, ispirata ad un principio di simmetria, compiuta mediante il raffronto tra la motivazione del provvedimento impugnato e la formulazione dell’atto di appello, nel senso che, quanto più approfondite e dettagliate risultano le argomentazioni del primo, tanto più puntuali devono profilarsi quelle utilizzate nel secondo per confutarne l’impianto motivazionale (Cassazione civile sez. II, 23/02/2017, n. 4695).

Come affermato da questa Corte, con orientamento consolidato al quale il collegio intende dare continuità, nell’atto d’appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi la parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, attraverso l’individuazione delle statuizioni concretamente impugnate e delle ragioni sulle quali si fonda il gravame, esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare pertanto con la motivazione della sentenza impugnata (Cassazione civile sez. II, 29/02/2012, n. 3130).

Dall’esame degli atti processuali e segnatamente dalla sentenza di primo grado e dall’atto di appello, consentito in ragione della natura di error in procedendo del vizio dedotto, si evince la genericità del motivo d’appello.

Gli attori avevano dedotto la mancanza di causa dell’accordo transattivo, per assenza delle reciproche concessioni, in ragione del rilevante valore economico dei beni trasferiti dal loro dante causa alle sorelle; avevano, inoltre, dedotto che la transazione non avesse posto fine alla lite e che ad essa non avevano partecipato tutte le parti in causa. Infine, avevano chiesto dichiararsi la nullità dell’atto per difetto di forma dell’atto pubblico, ravvisandovi una donazione e, in subordine, avevano sostenuto che si trattasse di una donazione indiretta.

Il giudice di primo grado ha ritenuto che gli attori non avevano dimostrato che i beni ceduti dal de cuius B.D. alle sorelle fossero di valore maggiore rispetto al valore della causa, tanto da far venir meno il requisito delle reciproche concessioni. Il Tribunale ha, inoltre, argomentato, in ordine al valore delle pretese delle convenute, ritenendo che fosse di gran lunga superiore rispetto a quello dedotto dagli attori, considerando anche le eventuali spese di lite, in caso di soccombenza.

Il Tribunale ha esaminato in maniera puntuale il profilo relativo alla sussistenza della causa della transazione, della sua efficacia nei confronti delle parti, dell’assenza dell’animus donandi e dei vizi della volontà.

A fronte di una compiuta ed esaustiva disamina delle domande di nullità, annullabilità ed inefficacia della transazione (da pag. 17 a pag. 23 della sentenza di primo grado), gli appellanti si sono limitati a censurare la decisione del primo giudice attraverso il mero richiamo agli atti difensivi, riportati per relationem, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata.

Ne consegue che, correttamente, la corte territoriale ha dichiarato inammissibile il motivo d’appello per difetto di specificità.

Non può, inoltre, ravvisarsi il vizio di omessa pronuncia sull’eccezione di nullità ed annullabilità della transazione, attesa la pronuncia in rito di inammissibilità dell’appello per mancanza di specificità dei motivi.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascun gruppo di controricorrenti, che liquida in Euro 5000,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese vive, oltre spese forfettarie, Iva e cap come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 21 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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