Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23818 del 23/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2016, (ud. 21/09/2016, dep. 23/11/2016), n.23818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16960/2012 proposto da:

B.D., nq di Commissario Straordinario per la gestione dei

servizi della Piana di Sibari, elettivamente domiciliato in ROMA

C.SO VITTORIO EMANUELE II 287, presso lo studio dell’avvocato

ANTONIO IORIO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE

FALCONE, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGRICOLA CAMMARATA SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 11,

presso lo studio dell’avvocato PASQUALE DI RIENZO, rappresentato e

difeso dall’avvocato STANISLAO DE SANTIS giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 321/2011 della COMM. TRIB. REG. di CATANZARO,

depositata l’08/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito per il ricorrente l’Avvocato FALCONE FRANCESCO per delega

dell’Avvocato FALCONE GIUSEPPE che si riporta al ricorso e alla

memoria e chiede l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato SPROVIERI per delega

dell’Avvocato DE SANTIS che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Commissione tributaria regionale di Catanzaro ha respinto l’appello proposto dal Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, nel contraddittorio con la contribuente AGRICOLA CAMMARATA srl, avverso la sentenza della CTP di Cosenza che aveva accolto il ricorso proposto dalla menzionata contribuente proposto contro la cartella esattoriale relativa agli anni d’imposta 2003-2004, per i terreni della contribuente siti nel comprensorio di bonifica.

1.1. Il giudice di appello, per quello che qui ancora rileva ed interessa, innanzitutto osservava che la cartella era illegittima in quanto priva di motivazione e, comunque, essa era da annullare in considerazione del fatto che il ricorso era fondato anche nel merito atteso che, in relazione all’onere probatorio spettante al consorzio impositore, questo non era stato assolto nè in ordine ai lavori di manutenzione effettuati nè con riferimento al diretto e specifico beneficio goduto dai fondi.

1.1.1. In relazione al primo profilo (i lavori di manutenzione effettuati), facendo applicazione della L.R. n. 11 del 2003 (invocabile ratione temporis), il giudice d’appello ha rilevato il difetto della documentazione richiesta, ossia il piano annuale approvato con le allegate perizie, finanziamento e impegni di spesa; la dichiarazione di compimento delle opere di bonifica; il piano comprensoriale approvato e pubblicato dall’ente; il piano di classifica. Nè poteva rilevare la generica relazione asseverata, depositata dall’ente, elencante interventi non documentati e persino mancanti dell’indicazione degli anni della loro esecuzione, essendo necessaria la produzione (mai avvenuta) del piano di classifica e di ripartizione della contribuenza.

1.1.2. In riferimento al secondo (il diretto e specifico beneficio goduto dai fondi), la CTR ha negato che il Consorzio avesse assolto il suo onere probatorio, teso a dimostrare lo specifico beneficio e il diretto vantaggio tratto dagli interventi eseguiti, in mancanza della dimostrazione dell’incremento di valore dell’immobile in rapporto alle opere di bonifica.

1.2. Infine, il giudice di appello ha respinto la richiesta di ammissione della CTU perchè generica e non esonerativa dell’onere probatorio incombente sul Consorzio.

2. Avverso tale pronuncia ricorre l’ente pubblico, con ricorso affidato a sette mezzi, illustrato anche con memoria.

3. La società contribuente ha resistito con conroricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo mezzo (Illogica o contraddittoria motivazione in relazione alle due rationes decidendi poste a base della decisione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5) il ricorrente si duole della sentenza impugnata perchè da un lato avrebbe affermato la mancanza della motivazione e dall’altro avrebbe individuato i presupposti mancanti nella fattispecie contributiva per respingere l’appello del Consorzio teso a far valere la cartella di pagamento opposta dal contribuente.

2. Con il secondo (Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4) il Consorzio si duole del fatto che il secondo giudice abbia valorizzato un argomento (difetto di motivazione della cartella impugnata) che non aveva formato oggetto d’impugnativa della parte privata.

3. Con il terzo mezzo (Violazione e/o errata applicazione di legge non avendo la CTR applicato il principio dell’inversione dell’onere della prova in presenza della trascrizione dell’atto di perimetrazione del consorzio e della delibera regionale di determinazione dell’entità dei contributi, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3) il Consorzio lamenta che, in relazione ai due fatti giuridici acquisiti al processo (l’atto di perimetrazione ampliativa del consorzio e la Delib. regionale di determinazione dell’entità dei contributi), la CTR non abbia compreso che l’onere probatorio si era invertito e ricadeva a carico del contribuenti.

3.1. Infatti, da un lato, la trascrizione dell’atto di perimetrazione della contribuenza avrebbe costituito un vincolo di carattere reale sui fondi sui quali esso è stato apposto e, dall’altro, il piano di classifica avrebbe individuato i criteri di riparto delle spese consortili.

4. Con il quarto (Nullità della sentenza e del procedimento per violazione delle regole sulla prova e del giusto processo non avendo la CTR considerato la trascrizione dell’atto di perimetrazione del consorzio e la Delib. regionale di determinazione dell’entità dei contributi, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4) il Consorzio lamenta che, in relazione ai due fatti giuridici acquisiti al processo (l’atto di perimetrazione ampliativa del consorzio e la delibera regionale di determinazione dell’entità dei contributi), la CTR non abbia compreso la loro rilevanza e portata probatoria, considerato che l’onere probatorio si era invertito e ricadeva a carico del contribuenti.

5. Con il quinto (Insufficiente motivazione non avendo la CTR individuato la normativa applicabile in considerazione dell’inversione dell’onere della prova in presenza della trascrizione dell’atto di perimetrazione del consorzio e della delibera regionale di determinazione dell’entità dei contributi, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5) il Consorzio lamenta che, in relazione ai due fatti giuridici acquisiti al processo (l’atto di perimetrazione ampliativa del consorzio e la delibera regionale di determinazione dell’entità dei contributi), la CTR abbia considerato irrilevanti tali atti senza spiegarne la ragione e senza esaminarli, senza considerare che l’onere probatorio si era invertito e ricadeva a carico del contribuenti.

6. Con il sesto mezzo (Nullità della sentenza e del procedimento per violazione delle regole sulla prova e del giusto processo avendo la CTR respinto ingiustificatamente la richiesta di CTU essendo questo l’unico mezzo specifico per provare il beneficio, ossia un effetto di uno o più fatti giuridici, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4) il Consorzio lamenta che, in relazione alla prova del beneficio ed alla parte che ne era onerata, la CTR non abbia disposto la CTU, strumento inevitabile per accertare l’esistenza in concreto del beneficio.

7. Con il settimo (Insufficiente motivazione sulla richiesta di CTU unico mezzo per provare il beneficio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5) il Consorzio lamenta che, in relazione alla prova del beneficio ed alla parte che ne era onerata, la CTR non abbia disposto la CTU, strumento inevitabile per accertarne l’esistenza in concreto.

8. Il primo mezzo del ricorso è infondato in quanto la contraddittorietà tra le due rationes decidendi individuate nella sentenza del giudice di appello è solo apparente essendo evidente che la seconda (riguardante l’insussistenza degli elementi della fattispecie impositiva) prevale ed assorbe anche la prima: non solo per la complessità e per l’estensione della motivazione ma anche perchè – nonostante il vizio formale della cartella – il giudice dell’appello ha potuto ben ricostruire il rapporto tributario sottostante e su di esso si è pronunciato con ampia e diffusa argomentazione. Ciò che appare conforme ai principi elaborati da questa Corte e a tenore dei quali l’atto impugnato, quand’anche si tratti di una cartella di pagamento, “si esaurisce in un provvedimento autoritativo con il quale l’amministrazione fa valere la propria pretesa tributaria, esternandone il titolo e le ragioni giustificative al solo fine di consentire al contribuente di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale, nell’ambito della quale l’amministrazione creditrice è tenuta ammassare dall’allegazione della propria pretesa alla prova del credito tributario vantato nei confronti del contribuente, fornendo la dimostrazione degli elementi costitutivi del proprio diritto fondato” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12394 del 2002).

8.1. E nella specie, dopo la notifica della cartella sono stati ampiamente forniti ed acquisiti gli elementi del credito tributario del Consorzio di bonifica, cosicchè il giudice ha potuto soffermarsi su di essi, sia pure negandone la convincente sussistenza.

9. Del pari è infondato il secondo mezzo che denuncia una extrapetizione, in quanto il giudice tributario ha svolto la sua indagine sugli elementi della fattispecie tributaria concludendo per la prima apparente spiegazione (la pretesa mancanza della motivazione della cartella) che, sotto tale profilo, è già stata respinta per le ragioni anzidette.

10. I motivi da tre al quinto sono tra di loro strettamente connessi e, perciò, vanno esaminati congiuntamente, per essere accolti, in quanto censurano correttamente la ratio decidendi posta a base della sentenza impugnata e consistente nel mancato assolvimento dell’onere probatorio del beneficio posto a carico del Consorzio (apparendo le affermazioni, qua e la affioranti nella motivazione, e tendenti ad escludere l’esistenza stessa del beneficio, come vaghi apporti motivazionali riducibili ad obiter dicta, come tali sprovvisti di decisività).

10.1. Infatti, questa Corte ha già esaminato, anche con riferimento all’atto impositivo costituito da una cartella di pagamento (Sez. 5, Sentenza n. 17066 del 2010), il problema del giudizio relativo ai casi in cui il Consorzio di bonifica abbia già visto approvato un ambito di perimetrazione ed un piano di classifica e, in tali casi (Sez. 5, Sentenza n. 23220 del 2014), ha affermato il principio di diritto secondo cui “In tema di contributi di bonifica, l’inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell’ambito di un piano di classifica comporta l’onere del contribuente, che voglia disconoscere il debito, di contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul consorzio, in difetto di specifica contestazione, in quanto dall’avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell’immobile nel perimetro consortile deriva la presunzione del vantaggio fondiario, sia che si tratti di opere di bonifica propriamente detta sia che si tratti di opere di difesa idraulica ed anche nel vigore dell’ormai abrogata L.R. Toscana 13 maggio 1994, n. 34”.

10.2. La mancata allegazione da parte del contribuente della propria estraneità al perimetro consortile, con il conseguente mancato esame dei due atti invocati ed indicati dal Consorzio ricorrente (ossia: il Perimetro di contribuenza ed il Piano di classifica), ha comportato la mancata specifica contestazione in ordine alla presunzione di vantaggio fondiario (di cui all’art. 860 c.c. e al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10) del contribuente, il quale, conseguentemente onerato della prova contraria (Cass. sez. un. n. 26009 del 2008; Cass. sez. trib. n. 9099 del 2012; Cass. sez. trib. 4671 del 2012), diversamente da quanto postulato dalla CTR (la quale ha erroneamente ritenuto che, nonostante l’incontestata inserzione dell’immobile nel Perimetro di contribuenza e nonostante l’incontestata Deliberazione regionale che stabiliva la misura degli oneri consortili, spettasse al Consorzio dimostrare che l’immobile riceveva dalle opere di bonifica un vantaggio specifico) comporta un palese vizio di violazione di legge nella sentenza impugnata – con i conseguenti profili motivazionali, qui esaminati congiuntamente per comodità espositiva e per il loro inestricabile intreccio – che impone l’accoglimento delle censure riunite, con la conseguente cassazione della decisione.

11. Il sesto ed il settimo mezzo, riguardanti il mezzo istruttorio della CTU, rimangono assorbiti dall’accoglimento dei precedenti.

12. Il ricorso va pertanto accolto nei sensi di cui in motivazione, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione agli enunciati e richiamati principi di diritto, con rinvio della causa, anche per le spese di questa fase, alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, per il suo nuovo esame.

PQM

Accoglie il ricorso del Consorzio nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile della Corte di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA