Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23817 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/10/2020, (ud. 18/09/2019, dep. 28/10/2020), n.23817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26275-2013 R.G. proposto da:

Montore Sport Life s.r.l. rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo

Stefanori con domicilio eletto in Roma via Martiri di Belfiore n. 2;

– ricorrente-

contro

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 299/04/2012 depositata il 9 ottobre 2012;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2019

dal Consigliere Pandolfi Catello.

 

Fatto

RILEVATO

La società Montore Sport Life spa ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio n. 299/04/2012 depositata il 9/10/2012.

La vicenda trae origine dall’avviso di accertamento di maggiori importi per IRPEG, IRAP, IVA e sanzioni, per l’anno 2002, notificato il 16 marzo 2007.

La CTP di Roma e la CTR Lazio respingevano, rispettivamente, il ricorso di primo grado e il conseguente appello.

La società, la cui attività è quella di gestione di un complesso sportivo polivalente, ha posto a base della sua impugnativa un unico motivo con cui censura la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1973, art. 19 e della L. n. 212 del 2000, art. 10, sul presupposto della deducibilità dell’IVA, indicata in fattura con aliquota superiore a quella dovuta per la prestazione resa. Nella specie si trattava di opere di urbanizzazione primaria e secondaria su di un impianto sportivo comunale, per le quali era stata indicata, nella fattura emessa dall’impresa che le aveva eseguite, l’aliquota IVA al 20% in luogo di quella esatta al 10%.

La ricorrente, con unico motivo, censura il principio, affermato dall’Ufficio, della indetraibilità dell’IVA indicata, con aliquota errata per eccesso, in fattura. Principio accolto e posto a base della sentenza del giudice regionale, impugnata innanzi a questa Corte.

Ha resistito l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

Il motivo va accolto.

La questione dedotta riguarda, come detto, la possibilità di diretta detrazione IVA da parte del committente nel caso in cui sulla fattura emessa, dal suo prestatore d’opera, questi abbia applicato un’aliquota del 20% e non del 10%, come previsti in ragione della natura dei lavori eseguiti.

Nella specie, si tratta di lavori di urbanizzazione in un Centro sportivo gestito dalla società ricorrente e l’Ufficio riteneva che il cessionario/committente non potesse detrarre, direttamente dalla dichiarazione, la maggior somma corrisposta al cedente/prestatore in rivalsa, ma avrebbe, semmai, potuto chiederla in restituzione, allo stesso percettore.

Invero, la L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 935, aveva già aggiunto al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 6, un periodo in base al quale il cessionario o committente, in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva erroneamente assolta dal cedente o prestatore, poteva procedere alla detrazione D.P.R. n. 633 del 1973 ex art. 19, della maggior somma versata all’emittente.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 24001 del 2018, aveva però escluso che la modifica fosse retroattiva, sul presupposto che essa non enunciava espressamente alcuna espressione che indirizzasse in quella direzione, introducendo innovativamente il riconoscimento del diritto alla detrazione dell’IVA, senza alcun riferimento al precedente regime che rivelasse il solo fine del legislatore di chiarirne la portata applicativa.

Viceversa, il recente D.L. n. 34 del 2019 (c.d. decreto crescita), come modificato dalla L. di conversione n. 58 del 2019, con l’inserimento in essa dell’art. 6, comma 3 bis, ha aggiunto, alla L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 935, il periodo secondo cui le disposizioni del predetto comma 935 si applicano “anche ai casi verificatisi prima dell’entrata in vigore della presente legge”, con conseguente coinvolgimento del caso in esame.

La valutazione di indeducibilità operata dall’Ufficio e fatta propria dal Giudice regionale, va, quindi, ritenuta non più conforme al nuovo assetto normativo.

Pertanto, il ricorso in esame va accolto.

Non essendovi circostanze di fatto da definire in sede di rinvio, il Collegio, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del ricorrente.

Le spese dell’intero giudizio possono essere compensate in quanto la problematica ha avuto una soluzione legislativa intervenuta solo recentemente nel corso del giudizio medesimo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 maggio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA