Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23817 del 14/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 14/11/2011), n.23817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22972/2009 proposto da:

AZIENDA AGRICOLA SPAGNA DI TERZI FERMO SS (OMISSIS) in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 20, presso lo studio dell’avvocato

BRANCADORO Gianluca, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato VINCENZI ANTONIO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 49/2009 della Commissione Tributaria Regionale

di BOLOGNA – Sezione Staccata di PARMA del 10.2.09, depositata il

06/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO

SORRENTINO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“1. – La contribuente s.s. Azienda agricola Spagna di Terzi Fermo ricorre per cassazione, con due motivi, nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, sez. dist. di Parma, n. 49/23/2009, che, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato un ricorso contro un avviso di liquidazione di imposte di registro e ipotecaria per plusvalenze realizzate in dipendenza della compravendita di un terreno non edificabile. La questione sottesa attiene alla ritenuta (dalla commissione) non spettanza delle agevolazioni per l’accorpamento della piccola proprietà contadina (L. n. 604 del 1954 e L. n. 36 del 1977), essendo l’azienda agricola de qua strutturata in forma societaria.

L’amministrazione finanziaria ha resistito con controricorso.

2. – I due motivi, conclusi da idonei quesiti di diritto – denuncianti rispettivamente: (a) violazione e falsa applicazione della L. n. 154 del 1975, artt. 12 e 13 e del D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 10; (b) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 4 e art. 2 e art. 11 preleggi, suppongono potersi affermare l’applicabilità delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 10, alle situazioni insorte nel vigore dell’anteriore regime ex lege n. 153 del 1975, i cui effetti non risultino esauriti in attesa della documentazione comprovante i requisiti soggettivi del beneficiario.

Ma una simile conclusione appare in contrasto con il principio già da questa Corte affermato, stando al quale la disciplina introdotta dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 10, che estende la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale alle società di persone e di capitali con particolari requisiti, avendo carattere innovativo, non è applicabile retroattivamente; pertanto, per gli atti anteriori a tale norma, l’aliquota agevolata prevista in tema di imposta di registro sugli acquisti a titolo oneroso di terreni agricoli da parte di imprenditori agricoli a titolo principale di cui alla L. 19 maggio 1975, n. 153, artt. 12 e 13, non si applica alle società (Cass. n. 10226/2003; n. 15665/2004; n. 17750/2006)”;

– che il collegio condivide le considerazioni di cui alla relazione;

– che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.000,00 oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, su relazione del Cons. Dr. Terrusi (est.), il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2011

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