Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23816 del 11/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.11/10/2017),  n. 23816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6777/2011 R.G. proposto da:

AERNOVA ENGINEERING s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, G.O.M., rappresentata e difesa, per procura

speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Alessandro Baudino e

Marco Baudino, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale

dell’avv. Alessandro Riccioni, in Roma, alla via Properzio, n. 5;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte, n. 7/22/2010, depositata in data 22 gennaio 2010.

Udita la relazione svolta dal Cons. Dott. Lucio Luciotti nella Camera

di consiglio del 12 settembre 2017.

Fatto

RILEVATO

– che l’Agenzia delle entrate, sulla scorta delle risultanze del p.v.c. redatto dalla G.d.F. a seguito di verifica fiscale generale condotta nei confronti della Aernova Engineering s.r.l., partecipata per il 25 per cento dalla Coralfinservice s.p.a. (di seguito, breviter, Cofise), emetteva nei confronti della stessa, in relazione all’anno di imposta 1999, varie riprese a tassazione ai fini IVA, IRPEG ed IRAP, in particolare, per quanto qui ancora di interesse, disconoscendo la detrazione IVA operata dalla società contribuente con riferimento ad una fattura passiva per servizi resi in favore della stessa dalla Cofise, che l’amministrazione finanziaria riteneva oggettivamente inesistente;

– che la Commissione tributaria regionale del Piemonte con la sentenza n. 86 del 21 dicembre 2009 rigettava l’appello proposto dalla Aernova Engineering s.r.l. avverso la statuizione di primo grado che aveva ritenuto legittima quella ripresa a tassazione, sostenendo che l’incontestata esistenza di stretti legami tra le due società non esonerava le stesse dal “tenere una corretta e tempestiva documentazione contabile delle operazioni sostenute” e che “la logicità delle medesime non è sufficiente a garantirne la legittimità”, specie “quando, come nel caso attuale, i controlli (…) evidenziano discrepanze”, risultando che “l’appellante ha provveduto a fatturare la spesa tre anni dopo i controlli”, a nulla rilevando l’esito positivo del giudizio penale promosso nei confronti dell’amministratore delegato della società contribuente;

– che avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati con memoria, cui replica l’intimata con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

– che con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. “nella parte in cui la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto onere di Aernova provare l’effettivo espletamento delle prestazioni e in particolare il collegamento tra prestazioni e corrispettivi”;

– che il motivo è infondato e va rigettato, in quanto la CTR ha ritenuto che la società contribuente aveva effettuato “indebite detrazioni per operazioni inesistenti” sulla base di elementi presuntivi emersi in sede di verifica fiscale, che avevano fatto emergere delle “discrepanze”, tra cui l’avvenuto pagamento dell’importo della fattura contestata a tre anni di distanza dalla sua emissione, e pertanto, accertato che l’amministrazione finanziaria aveva provato l’insussistenza dell’operazione commerciale oggetto della predetta fattura – prova che ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) e art. 40 e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2, può essere fornita anche mediante presunzioni- ha correttamente ritenuto, in ossequio ad una consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 15395 del 2008, citata dalla stessa ricorrente, nonchè Cass. n. 9108 del 2012; 25775 e n. 25778 del 2014), che spettasse alla società contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, a norma dell’art. 2697 c.c., comma 2, che è disposizione che, quindi, la CTR ha correttamente applicato;

– che con il secondo motivo viene dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata “nella parte in cui la Commissione Tributaria Regionale ha imputato ad Aernova Engineering s.r.l. di non aver tenuto una corretta e tempestiva contabilità”, sostenendo che, anche a voler prescindere dall’errore commesso dai giudici di appello nel ritenere che ad emettere la fattura contestata fosse stata la società ricorrente, invece destinataria della stessa per aver ricevuto le prestazioni di servizi da parte della Cofise, la sentenza contiene “una evidente contraddizione ed un macroscopico errore laddove non considera che, diversamente da quanto ritenuto, la fattura n. 23 fu emessa dalla Cofise all’ordine di Aernova in data 31.12.2000, in forza della scrittura privata 14.12.1999, e cioè una volta esaurita l’attività di consulenza pattuita per l’anno 2000” e che la stessa “era stata correttamente registrata nelle contabilità delle due società e imputata nel conto economico dei rispettivi bilanci chiusi al 31.12.2000”;

– che con il terzo motivo viene dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata per non avere la CTR preso in considerazione le prove documentali offerte dalla società contribuente, ovvero la “relazione attività svolte da Cofise s.p.a. e risultati ottenuti da Aernova Engineering” “prodotta sub doc. n. 1 fascicolo di primo grado” a dimostrazione della “effettività dei servizi commerciali e di consulenza ricevuti da Cofise s.p.a.”;

– che i motivi sono entrambi inammissibili per difetto di autosufficienza, avendo la ricorrente omesso di trascrivere nel ricorso il contenuto della parte dei documenti cui ha fatto riferimento nei predetti motivi (ovvero, della fattura, della scrittura privata e dei registri contabili, indicati nel secondo motivo, e della “relazione” indicata nel terzo), necessari a questa Corte, cui è inibito l’accesso ai fascicoli di merito, per accertare la fondatezza delle censure, ed ha altresì omesso di specificare, specie con riferimento al documento indicato nel terzo motivo, quali circostanze decisive per il giudizio emergerebbero dalle predette fonti documentali;

– che con il quarto motivo, con riferimento alla incidenza sub specie del giudicato penale favorevole all’amministratore delegato della società contribuente, viene dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di motivazione della sentenza impugnata, impropriamente definita “apparente”, sostenendosi che la CTR non aveva adeguatamente esplicitato “le specifiche ragioni per le quali riteneva che i motivi posti alla base del provvedimento di archiviazione non fossero condivisibili o pertinenti o rilevanti in sede tributaria, essendosi limitata ad affermare che “nulla incide il diverso esito in fase di processo penale delle vicende in esame: le due giurisdizioni infatti perseguono finalità e norme diverse”;

– che il motivo è infondato atteso che la CTR non ha affatto omesso di prendere in considerazione l’esito favorevole per il contribuente del procedimento penale, dovuto al provvedimento di archiviazione, ma ha ritenuto, seppur con motivazione succinta, che, stante il diverso piano su cui operano le due giurisdizioni, l’esito raggiunto in quel giudizio non fosse idoneo a sovvertire il diverso e complessivo quadro indiziario emerso nel giudizio tributario;

– che alla stregua di quanto fin qui detto il ricorso va rigettato e la ricorrente, rimasta soccombente, condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

 

rigetta il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibili gli altri e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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