Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23815 del 14/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 14/11/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 14/11/2011), n.23815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23393/2010 proposto da:

O.J. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA VITTORIA COLONNA 32, presso lo studio dell’avvocato MENGHINI

Mario, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COMOGLIO

LUIGI PAOLO, giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.L. (in persona del suo procuratore generale sig. G.

S.G., costituito in forza di procura speciale),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 162, presso lo

studio dell’avvocato SCALONE DI MONTELAURO Lucia, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato VIGOTTI Franco, giusta procura

speciale per atto notaio Emanuele Pilo Pais di Genova in data

7.10.2010, n. rep. 253727, che viene allegata in atti;

– controricorrente –

contro

PROVINCIA RELIGIOSA SAN BENEDETTO di DON ORIONE della CONGREGAZIONE

della PICCOLA OPERA DIVINA PROVVIDENZA in persona dell’economo e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA COLA DI RIENZO 162, presso lo studio dell’avv. LUCIA SCALONE DI

MONTELAURO, rappresentata e difesa dall’avv. CESARE GLENDI, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 121/09 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

26.5.09, depositato il 20/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Mario Menghini che si riporta ai

motivi del ricorso;

udito per la controricorrente ( R.L.) l’Avvocato Lucia

Scalone di Montelauro che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO

APICE che ha concluso per la natura non decisoria del provvedimento

impugnato ed inoltre si riporta alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Si trascrive di seguito la relazione redatta dal consigliere designato per l’esame preliminare ex art. 380 bis c.p.c..

“il relatore, rilevato: che con il provvedimento in oggetto è stato revocato, in sede di reclamo, quello in data 27.12.08 del Tribunale di Chiavari, emesso, nell’ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, relativo all’accettazione con beneficio d’inventario, da parte dell’ente religioso in epigrafe, dell’eredità di tale R.V., avente quali controinteressate R.L. e O.J., nello sfondo di una complessa controversia ereditaria all’epoca pendente in sede contenziosa davanti alla medesima corte d’appello; che il suddetto Tribunale, dopo aver riaperto con un precedente decreto del 23.2.07, su istanza della O. quale creditrice della de cuius, il procedimento d’inventario, con quello successivo sopra indicato, aveva disposto una rogatoria internazionale alla Pretura di Lugano, al fine di accertare eventuali consistenze, in depositi bancari, dell’asse ereditario; che tale provvedimento è stato revocato, su reclamo di R.L., dalla corte genovese, sull’essenziale rilievo secondo cui, essendo stato in sede contenziosa, con una sentenza di primo grado non impugnata dalla Provincia Religiosa sopra indicata, negata la qualità di erede a quest’ultima il procedimento per l’accettazione con beneficio di inventario non avrebbe potuto essere riapertole “strumentalizzato” ad altre finalità; che di tale pronunzia si duole la ricorrente, lamentando che con la stessa la corte genovese, impropriamente anticipando argomentazioni, poi trasfuse nella successiva sentenza emessa in sede contenziosa e sulla base di “informazioni private” acquisite da due dei giudici (componenti lo stesso collegio che poi avrebbe giudicato nel contenzioso), avrebbe sconfinato dai propri compiti pronunziando in materia di diritti soggettivi e pregiudicando gli stessi, con una sostanziale sentenza, come tale ricorribile ex art. 111 Cost.;

considerato; che il provvedimento impugnato, pur ampiamente motivato con argomentazioni che vanno ben oltre la mera delibazione delle questioni di merito, in altra e più appropriata sede dibattute tra le parti, risulta tuttavia privo di quel contenuto decisorio che, a termini della costante giurisprudenza di questa Corte è necessario perchè un atto, sia pur qualificato di “volontaria giurisdizione”, possa essere impugnato con il ricorso straordinario per cassazione;

che, in particolare, proprio la contemporanea pendenza del processo contenzioso esclude ogni possibilità che il decreto in questione possa assurgere a giudicato tra le parti, tanto più ove si consideri che, con la stesso, neppure è stata revocata la riapertura del procedimento di accettazione con il beneficio d’inventario (revoca di cui avrebbe, semmai, potuto dolersi soltanto l’ente ecclesiastico), bensì un provvedimento del primo giudice di mero carattere istruttoria adottato nell’ambito di quella procedura, che è rimasta formalmente in piedi;

ritenuto, conclusivamente, che in difetto del carattere della definitiva decisorietà, direttamente incidente su diritti soggettivi delle parti, e della formale e sostanziale inettitudine ad assumere efficacia di giudicato, il provvedimento impugnato si sottrae alla proposta impugnazione ex art. 111 Cost.;

propone dichiararsi l’inammissibilità del ricorso”.

Tanto premesso, esaminate le memorie delle parti, dato atto delle conclusioni del P.G. adesive alla relazione preliminare, il collegio condivide integralmente le ragioni in quest’ultima esposte e ne accoglie la relativa proposta.

Le ulteriori osservazioni contenute nella memoria della ricorrente, infatti, non adducono significativi argomenti atti a sostenere la tesi della natura definitiva e decisoria del provvedimento impugnato, il cui lamentato eccesso di motivazione non è di per sè solo idoneo a fargli assumere la paventata efficacia di giudicato.

Nè possono rilevare in tal senso i successivi sviluppi del procedimento di volontaria giurisdizione, nell’ambito del quale è stato emesso quello, meramente istruttorio, revocato dalla Corte d’Appello, considerato che è solo avverso il provvedimento finale in quella sede emesso che potrebbero, in cospetto di irreversibili lesioni di diritti soggettivi di alcuna delle parti, essere proposte eventuali impugnazioni di legittimità.

Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile.

Le spese, infine, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore delle resistenti, che liquida in complessivi Euro 1.770,00 di cui Euro 200,00 per esborsi quanto a R.L. ed in complessivi Euro 1.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, quanto alla Provincia Religiosa San Benedetto di Don Orione della Congregazione della Piccola Opera Divina Provvidenza.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2011

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