Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23814 del 14/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 14/11/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 14/11/2011), n.23814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22844/2010 proposto da:

S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso la sig.ra ANTONIA DE ANGELIS,

rappresentata e difesa dall’avvocato TEGAS Tonino, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.

ORRU’ Antonio, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 94/2010 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del

20.11.09, depositata il 02/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO

APICE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Si trascrive di seguito la relazione ex art. 380 bis c.p.c., redatta dal consigliere designato per l’esame preliminare.

“Premesso che con la sentenza in oggetto, in riforma di quella di primo grado, la corte sarda ha, tra l’altro dichiarato: 1) gli immobili di proprietà di C.F. e S.E. liberi da servitù di passaggio a favore di quello di S. G., tanto desumendo (per quel che rileva nella presente sede) dalla rinuncia a tale diritto, da parte di S.R., dante causa dell’odierna ricorrente, contenuta in un atto pubblico del 1955 (titolo di acquisto degli odierni controricorrenti), desumibile dalla clausola secondo cui agli acquirenti (figlia e genero della venditrice) l’immobile veniva trasferito in “pieno dominio” perchè ne disponessero “quali veri e assoluti proprietari intendendosi lo stabile libero da pesi e ipoteche”, dall’intento della disponente di dare un assetto definitivo al complesso immobiliare, in modo tale da evitare pesi tra le parti in cui era stato diviso, anche in considerazione della circostanze che l’altra figlia, S. G., disponeva di altro e distinto accesso alla propria quota e che nel successivo atto di acquisto di quest’ultima non vi fosse menzione alcuna della servitù, per converso ritenendo scarsamente significativa quella che la madre-suocera avesse poi continuato di fatto ad esercitare il passaggio, essendo ciò ascrivibile a tolleranza nel particolare contesto familiare; 2) illegittima la costruzione di un muro costruito da S.G. sulla proprietà degli attori, ordinandone la demolizione;

rilevato: a) che con il primo motivo di ricorso, essenzialmente si censura la prima delle suddette statuizioni, per aver valorizzato una evidente clausola di stile, per non aver tenuto conto nell’interpretazione della stessa del comportamento successivo delle parti, al riguardo ravvisando la tolleranza senza adeguata prova, nè considerato che la servitù fosse comunque opponibile, perchè risultante dalle trascrizioni; b) che con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 936 c.c., nella parte in cui non consente al proprietario di chiedere la demolizione dell’opera, fatta dal terzo con materiali propri, trascorsì sei mesi dalla relativa conoscenza;

ritenuto: 1) che il primo motivo si palesa infondato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è rimesso alla valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata, lo stabilire se una determinata clausola contrattuale sia soltanto di stile, ovvero costituisca espressione di una concreta volontà negoziale (v. Cass. nn. 19104/09, 15380/00); e nella specie la corte territoriale ha fornito adeguata e convincente motivazione, corroborando la sua valutazione con il supporto di altri elementi, emergenti dal particolare contesto ambientale e familiare; il che costituisce apprezzamento di merito, non censurabile nella presente sede; 2) che il secondo motivo è inammissibile, deducendo una eccezione che, quand’anche sollevata in primo grado e riproposta ex art. 346 c.c., in appello, deve ritenersi essere stata abbandonata, alla stregua delle conclusioni finali rassegnate in secondo grado (trascritte nell’epigrafe della sentenza impugnata), nelle quali la stessa non risulta riproposta, mentre si chiede, in subordine, per l’ipotesi di ritenuta usurpazione di una parte del fondo degli avversari, l’applicazione non dell’art. 936 c.c., u.c., bensì della diversa disposizione di cui all’art. 938 c.c..

Si propone, conclusivamente la reiezione del ricorso”.

Tanto premesso, esaminata la memoria di parte ricorrente, dato atto delle conclusioni del P.G. adesive alla relazione preliminare, il collegio, rileva che le argomentazioni esposte nel citato scritto difensivo ricalcano, mutatis verbis, le censure di puro merito contenute nel ricorso, non offrendo validi spunti per discostarsi dalla proposta del relatore.

Si ribadisce, in particolare, quanto al primo motivo, che lo stesso non evidenzia violazione delle regole di ermeneutica negoziale o vizi logici del ragionamento seguito dalla corte di merito nell’interpretazione della controversa clausola, ma propone soltanto un raffronto con l’alternativa tesi interpretativa, in un contesto nel quale i giudici di appello, nell’escludere che detta clausola fosse di mero stile, hanno indagato sull’effettiva intenzione della disponente, tenendo conto della volontà della stessa, desumibile dal complessivo contenuto dell’atto, di rendere indipendenti le unità immobiliari oggetto del trasferimento.

Tale indagine, sebbene approdata a conclusioni che l’odierna ricorrente non condivide, non può essere rinnovata, come sostanzialmente si pretende, nella presente sede di legittimità, essendosi la corte di merito conformata ai fondamentali dettami di cui all’art. 1362 c.c. (rispetto ai quali i criteri di cui alle successive disposizioni assumono rilevanza soltanto sussidiaria), non omettendo di spiegare anche le ragioni per le quali il successivo comportamento delle parti, in particolare della disponente, fosse non significativo di una diversa volontà, tenuto conto del contesto familiare nel quale il passaggio aveva di fatto continuato a svolgersi, così fornendo adeguata spiegazione anche della ravvisata “tolleranza”. Per quanto attiene poi al successivo atto pubblico di vendita tra S.R. e S.G., la censura, secondo cui la corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto estinta la servitù per il solo fatto delle mancata menzione della stessa, non coglie nel segno, poichè la corte non ha affermato che tale mancata menzione valesse ad estinguere il diritto reale in questione, ma ha soltanto ritenuto, con argomento rafforzativo che può apparire opinabile, ma non certo illogico, come la stessa fosse sintomatica, unitamente agli altri elementi già considerati, dell’insussistenza di tale diritto, in conseguenza della precedente rinuncia.

Sull’infondatezza del secondo motivo, risultando per tabulas la diversità della richiesta formulata in sede conclusionale rispetto a quella precedente, il collegio non ritiene di dover altro aggiungere.

Al rigetto del ricorso consegue, infine, la condanna della soccombente alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore dei resistenti, liquidate in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per onorari.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2011

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