Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23813 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 28/10/2020), n.23813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18633-2019 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI n.

8, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VERRASTRO, rappresentato

e difeso dall’avvocato GENNARO ROMANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI (OMISSIS),

(OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 835/2019 del TRIBUNALE di TRENTO, depositato il

07/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

A.G., nigeriano, ricorre per cassazione, con tre motivi, contro il decreto del tribunale di Trento che ne ha respinto la domanda di protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – nell’ordine il ricorrente denunzia:

(i) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 2 e 8, della Convenzione di Ginestra sui rifugiati, art. 1, nella parte in cui il tribunale ha ritenuto la non credibilità di esso richiedente senza compiere un’approfondita “disamina fattuale”;

(ii) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), a proposito del mancato riconoscimento dei presupposti della protezione sussidiaria, pur a fronte di una situazione di violenza esistente in Nigeria e attestata da diversi precedenti di merito;

(iii) violazione o falsa applicazione degli artt. 5 e 19 t.u. imm. e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in relazione alla non concessa protezione umanitaria;

II. – il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono;

il tribunale di Treno ha motivatamente escluso – con riferimenti alla implausibilità, alla genericità e all’incoerenza del racconto – che la versione fornita dal richiedente quale base della domanda di protezione (nelle sue alternative forme), incentrata su persecuzioni familiari per il credo religioso, fosse attendibile;

il sindacato sulla credibilità personale postula un giudizio di fatto, istituzionalmente riservato al giudice del merito; nella concreta fattispecie il giudizio anzidetto non è stato idoneamente censurato, giacchè il primo motivo di ricorso, unicamente a esso riferibile, è astratto e come tale inammissibile per genericità;

III. – inammissibile è parimenti il secondo motivo di ricorso, poichè, anche a non voler considerare a tal riguardo decisiva la medesima circostanza dell’inaffidabilità del racconto, resta invece sicuramente decisivo il fatto che il tribunale ha motivatamente escluso l’attuale esistenza in Nigeria, nella zona di provenienza del ricorrente ((OMISSIS)), di condizioni di violenza generalizzata da conflitto armato;

la critica alla decisione è per tale verso incentrata su una mera asserzione di segno opposto, peraltro generica siccome desunta dalla sola evocazione di distinti precedenti non suscettibili di far stato nell’attuale giudizio; come tale essa si palesa finalizzata semplicemente a sovvertire il giudizio di merito;

IV. – anche il terzo motivo, a proposito della protezione umanitaria, è inammissibile;

come questa Corte ha più volte affermato (v. Cass. n. 4455-18, Cass. n. 17072-18 e da ultimo Cass. Sez. U n. 29549-19), la natura residuale e atipica della protezione umanitaria (secondo il regime rilevante pro tempore) implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di una valutazione autonoma, da eseguire caso per caso, rispetto alle altre forme tipiche di protezione internazionale, al punto che al richiedente si impone in tale prospettiva di allegare in giudizio fatti specifici e sintomatici, diversi da quelli posti a fondamento delle altre domande di protezione cd. “maggiore” (v. Cass. n. 2112319);

dal decreto non emerge cosa concretamente fosse stato allegato a sostegno della domanda di protezione umanitaria, a fronte della unicamente specificata – e notoriamente insufficiente (v. Cass. n. 4455-18, Cass. Sez. U n. 29459-19) – frequentazione di corsi di formazione in Italia;

l’argomentare del ricorrente non contiene critiche pertinenti a tale ratio;

esso postula semmai, e infondatamente, che la domanda di protezione umanitaria costituisca una sorta di possibile alternativa alla sussidiaria o di-rifugio politico in presenza degli stessi fatti, dal momento che nel ricorso niente risulta specificato a proposito di quanto allegato in termini di soggettiva vulnerabilità diversamente desumibile ai fini del permesso umanitario.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

 

 

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