Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23813 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 23/11/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 23/11/2016), n.23813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15830-2010 proposto da:

F.G. nella sua qualità di legale rappresentante della

TRAVI SRL, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

ANGELO CURCIULLO giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 138/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 16/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/09/2016 dal Consigliere Dott. CRICENTI GIUSEPPE;

udito per il controricorrente l’Avvocato TIDORE che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO LUIGI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate di Vittoria ha contestato alla Travi srl di avere omesso la contabilizzazione di alcuni ricavi e di avere dedotto costi non di competenza, per l’anno di imposta 1997, procedendo dunque a rettifica del reddito, con recupero di maggior IRPEF ed ILOR.

F.R., in proprio e quale rappresentante legale della società. ha proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento in questione. eccependone la nullità, per difetto dei requisiti essenziali e per irregolarità della notifica il ricorso è stato accolto dalla CTP, la cui decisione è stata però riformata in appello.

La Commissione Regionale di Palermo, sezione di Catania, infatti, con sentenza depositata il 16.4.2009 ha ritenuto, quanto al vizio di notifica. la sanatoria della irregolarità per raggiungimento dello scopo, e, quanto all’avviso di accertamento. la piena corrispondenza dell’atto al suo modello legale. La CTR ha altresì rigettato le eccezioni di nullità dell’appello dell’Agenzia che il contribuente basava sul difetto di sottoscrizione e di autorizzazione ad impugnare.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il F. riproponendo le censure di nullità dell’avviso di accertamento e dell’atto di appello proposto dall’Agenzia.

Resiste quest’ultima con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giova innanzitutto rilevare che la sentenza impugnata è stata depositata il 16.4.2009; che la L. n. 69 del 2009, (che ha abrogato l’art. 366 bis c.p.c. prevedente la necessità che ciascun motivo di ricorso per cassazione ai sensi dei numeri 1, 2, 3 e 4 c.p.c. si concluda con un quesito di diritto) è entrata in vigore nel luglio 2009 e le disposizioni in essa contenute “si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge” purchè ovviamente successivi all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 – proprio come nel caso di specie, senza che possa parlarsi di un’applicazione retroattiva dell’art. 366 – bis c.p.c., poichè la sua applicazione è consentita ai ricorsi aventi “a oggetto un provvedimento pubblicato in data anteriore al 4-7-09” in ossequio a quanto disposto dall’art. 58, comma 5, della stessa legge di abrogazione (v. tra le altre Cass. n. 5752 del 2011) e dovendo peraltro rilevarsi che è stato ritenuto infondato (v. Cass. n. 26364 del 2009) il dubbio di costituzionalità di tale articolo, “in quanto è discrezionalità del legislatore disciplinare nel tempo l’applicabilità delle disposizioni processuali”.

Tanto premesso, occorre altresì evidenziare che in tutti i nove motivi del ricorso in esame viene dedotta violazione della legge sostanziale e/o processuale. il settimo motivo è rubricato semplicemente come “difetto di motivazione”, ma pare evidente che non denuncia una carenza nella motivazione della sentenza impugnata, quanto in realtà la inadeguatezza della motivazione dell’avviso di accertamento, e dunque una violazione di legge, ossia una violazione della regola che impone di motivare adeguatamente l’atto impositivo. Conseguentemente, tutti tali motivi dovevano concludersi a pena di inammissibilità con un quesito di diritto che presentasse le caratteristiche di idoneità enucleate nel tempo dalla copiosa giurisprudenza (anche a sezioni unite) formatasi in proposito.

Nella giurisprudenza di questa questo giudice di legittimità si è chiarito che “il quesito di diritto imposto dall’art. 366 bis c.p.c., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata. ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare collaborando alla funzione nomofilattica della S.C. di cassazione. il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o in un mero interpello della Corte di legittimità ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola juris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cass.,n. 11535 del 2008).

In particolare, il quesito di diritto di cui all’art. 366 – bis c.p.c., civ. deve compendiare: “a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie” (v. tra le altre Cass. n. 19769 del 2008 e n. 7732 del 2014) e “non può essere desunto dal contenuto del motivo, poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, consiste proprio nell’imposizione al patrocinante che redige il motivo. di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità” (v. Cass. ord. n. 20409 dei 2008).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessive 2900,00 Euro oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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