Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23813 del 14/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 14/11/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 14/11/2011), n.23813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22290/2010 proposto da:

T.M.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE ANGELICO 12, presso lo studio dell’avvocato MARVASI

Tommaso, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BELLU

CARLITRIA, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (OMISSIS) in persona del suo

Presidente, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCULLO 24, presso

l’Ufficio di Rappresentanza della Regione Sarda, rappresentata e

difesa dagli avvocati CAMBA Alessandra e TRINCAS SANDRA (dell’Ufficio

Legale dell’Ente), giusta procura a margine del controricorso;

– controrscorrente –

contro

COMUNE DI MONSERRATO in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GOZZOLI 82, presso lo studio

dell’avv. GIAN LUIGI FALCHI, che lo rappresenta e difende, giusta

Delib. G.M. 22 ottobre 2010, n. 189 e giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 196/2010 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del

12.2.2010, depositata il 22/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito per la controricorrente (Reg. Autonoma Sardegna) l’Avvocato

Alessandra Camba che si riporta agli scritti e deposita delibera

regionale e cartolina postale.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO

APICE che si riporta alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Si riporta di seguito la relazione ex art. 380 bis c.p.c., redatta dal consigliere designato per l’esame preliminare:

“premesso che con la sentenza impugnata è stata confermata quella di primo grado, che aveva rigettato la domanda di usucapione dell’attrice T. ed accolto le rispettive riconvenzionali di rilascio proposte dalla Regione e dal Comune, ad oggetto di beni (già appartenenti allo Stato e poi pervenuti, in parte all’uno ed in parte all’altro dei due suddetti enti territoriali), costituiti da un immobile ad uso abitativo e da antistante terreno, originariamente detenuti dal marito della suddetta in ragione del suo rapporto di servizio quale sottufficiale dell’eronautica Militare ed in seguito, dopo il collocamento a riposo di quest’ultimo ed il suo successivo allontanamento dal tetto coniugale, goduti esclusivamente dalla moglie; decisione motivata dall’essenziale considerazione che il potere di fatto sulla cose in contestazione costituiva una detenzione qualificata, per mutare la quale in possesso sarebbe stato necessario, da parte dell’attrice e pur dopo i suddetti eventi, il compimento di un atto di interversione;

ritenuto che il ricorso, affidato a due motivi i palesa prima facie non meritevole di accoglimento, per le seguenti rispettive considerazioni:

1) non sussiste alcuna omissione, insufficienza o illogicità di motivazione, sul punto relativo all’accertamento della proprietà di parte dei beni in capo al Comune di Monserrato (questione astrattamente rilevante ai soli fini della domanda riconvenzionale di tale ente), avendo i giudici territoriali dato conto della relativa verifica dell’atto di acquisto, che hanno ritenuto non superato dalla documentazione, prodotta in grado di appello, al riguardo osservando che le assunte risultanze catastali non avrebbero potuto prevalere su quelle dei titoli, affermazione di principio corretta alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, che neppure viene attaccata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ma solo con una evidente censura in fatto, peraltro inosservante anche dell’onere dell’autosufficienza, diretta ad accreditare una diversa valutazione delle risultanze probatorie;

2) manifestamente infondato è il secondo motivo (deducente violazione e/ o falsa applicazione dell’art. 1141 c.c., comma 2), essendosi i giudici di merito attenuti al consolidato principio secondo cui, ove il potere di fatto sulla cosa abbia inizio a titolo di detenzione (e tale è anche quella esercitata dai familiari conviventi con il detentore qualificato: v. Cass. n. 11374/10), per mutare la stessa in possesso, utile all’usucapione, occorre l’esternazione di un chiaro atto di interversione; tanto nella specie non è stato provato, nè può ritenersi che la protrazione del godimento del bene da parte del coniuge del detentore qualificato, dopo la cessazione del titolo ad detinendum e l’allontanamento del titolar e, possa di per sè determinare l’instaurazione del possesso o comunque integrare la presunzione di cui all’art. 1141 c.c., comma 1, poichè, anche a voler escludere la contitolarità originaria della detenzione qualificata (che la corte territoriale ha ritenuto di attribuire all’attrice) da parte del coniuge dell’unico titolare, quella successivamente esercitata dopo i suddetti eventi (cessazione dal servizio e allentamento del concessionario dell’alloggio) costituirebbe comunque una detenzione sine titulo, come tale precaria e revocabile da parte del proprietario – possessorie non anche un possesso, utile ad usucapionem.

Si propone, conclusivamente, la reiezione del ricorso.

Tanto premesso; rilevato che alla relazione non hanno fatto seguito memorie delle parti; udito in camera di consiglio il difensore della controricorrente Regione Sardegna; dato atto del parere del P.G. conforme alla relazione preliminare; il collegio, condividendo integralmente le ragioni esposte dal relatore, ne recepisce la proposta, rigettando il ricorso.

Le spese, infine, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, liquidandole in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, quanto alla Regione Sardegna ed in Euro 2.000, 00 di cui 200 per esborsi, quanto al Comune di Monserrato.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2011

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