Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23812 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 28/10/2020), n.23812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17893-2019 proposto da:

F.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VARRONE 9,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VANNICELLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCELLA ROBOL;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 2612/2018 del TRIBUNALE di TRENTO,

depositato il 24/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

F.I., originario della Guinea Bissau, ricorre per cassazione, in quattro motivi, contro il decreto del tribunale di Trento che ne ha respinto la domanda di protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – col primo mezzo il ricorrente denunzia la nullità della decisione per assenza di motivazione – ex art. 111 Cost., e art. 132 c.p.c., – quanto al diniego dello status di rifugiato;

il motivo è manifestamente infondato;

deve premettersi che il ricorrente aveva riferito, quale presupposto della domanda di protezione internazionale nelle sue alternative forme, di essere stato vittima in patria di un contrasto interetnico innescato da una controversia relativa al possesso di un terreno;

il tribunale ha ritenuto non credibile il racconto del richiedente a tal riguardo, e con ciò ha anche chiaramente espresso la motivazione pertinente al diniego dello status di rifugiato;

va detto che nel contesto del medesimo primo motivo il ricorrente ha censurato la decisione su questo versante, ma la censura è inammissibile in parte qua, dal momento che quello sulla credibilità personale è un giudizio di fatto, insindacabile in cassazione se – come nella specie motivato;

II. – col secondo mezzo è dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in ordine alla prova dei fatti posti a fondamento della domanda; ciò sul rilievo che la versione riferita si sarebbe dovuta ritenere, invece, dettagliata e non in contraddizione con altri elementi noti; il motivo è in parte assorbito dalla considerazione appena esposta; comunque è inammissibile poichè, nella sua genericità, teso alla revisione della difforme valutazione in fatto del tribunale di Trento;

III. – col terzo mezzo si denunzia la nullità della decisione per il mancato assolvimento degli oneri istruttori stabiliti dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in quanto, diversamente da quanto sostenuto dal tribunale, la situazione socio-politica della Guinea Bissau sarebbe integrata da violenza indiscriminata da conflitto armato;

il motivo è inammissibile in quanto rivolto alla revisione del giudizio di merito;

il tribunale non ha mancato di svolgere l’accertamento istruttorio preteso dalla parte: prendendo in esame le fonti informative ufficiali (ministeriali), ha in vero concluso che la situazione della Guinea Bissau dopo le più recenti elezioni, “pur caratterizzata da una certa criticità”, “non vede attualmente fenomeni di violenza generalizzata tra etnie”;

si tratta di una valutazione in fatto, motivata e insindacabile in questa sede di legittimità;

IV. – col quarto motivo infine il ricorrente denunzia l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in relazione al diniego di protezione umanitaria, poichè la condizione di vulnerabilità si sarebbe dovuta correlare al coinvolgimento nello scontro etnico descritto e poichè la comparazione non avrebbe potuto non considerare il percorso di integrazione compiuto durante il periodo di permanenza in Italia; il motivo è inammissibile;

il tribunale ha negato il permesso umanitario dopo aver esplicitamente ritenuto inaffidabile il racconto posto a fondamento della domanda di protezione; ne segue che ogni pretesa di comparare i fatti in base alla situazione di vulnerabilità asseritamente discendente dal coinvolgimento in conflitti interetnici è minata dalla valutazione di non credibilità;

nel resto viene in rilievo la sola deduzione relativa al percorso di integrazione; ma codesta è stata dal tribunale rettamente ritenuta insufficiente a fondare la valutazione di vulnerabilità;

difatti questa Corte – da ultimo a sezioni unite – ha ribadito che “in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato” (Cass. Sez. U n. 29459-19);

le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 2.100,00 EUR oltre le spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA