Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23812 del 14/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 14/11/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 14/11/2011), n.23812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21216/2010 proposto da:

SOCIETA’ B PLUS GIOCOLEGALE LIMITED (OMISSIS) (già Atlantis

World Giocolegale Limited) in persona del suo procuratore speciale,,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA STOPPANI 1, presso lo studio

dell’avvocato BARRECA Carmelo, che la rappresenta e difende, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO in persona del

Direttore legale rappresentante pro tempore ed inoltre MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2645/2010 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 20/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO

APICE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Si riporta di seguito la relazione in data 14.4.11 del Consigliere designato per l’esame preliminare ex art. 380 bis c.p.c.:

“rilevato che l’impugnazione ha per oggetto una sentenza che, confermando di quella di primo grado, ha rigettato l’opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22, della società ATLANTIS WORLD GIOCOLEGALE LIMITED, avverso un’ ordinanza – ingiunzione irrogante una sanzione pecuniaria, per la violazione di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 6 (T.U.L.P.S.) per aver e, quale concessionario di rete telematica, consentito l’uso, presso un pubblico esercizio in (OMISSIS) i due apparecchi a intrattenimento non conformi alle prescrizioni normative, in quanto risultati non collegati alla rete telematica;

ritenuto, anzitutto, che il ricorso si palesa inammissibile, in quanto proposto: a) per conto di società avente denominazione diversa da quella che ha partecipato al giudizio di merito, senza aver documentatola soltanto genericamente dedotto, un non meglio precisato mutamento di tale denominazione:circostanza attinente alla legittimazione ad impugnare e, pertanto, rilevabile di ufficio; b) da persona che si qualifica, genericamente, “procuratore speciale per l’Italia” della società in questione avente sede all’estero, senza tuttavia produrrete menzionare, alcun atto idoneo a conferirgli detta rappresentanza; ritenuto, altresì ed in subordine, che l’unico motivo di ricorso, deducente violazione della L. n. 689 del 1981, art. 1, si rivela manifestamente infondato, poichè, contrariamente a quanto sostenuto, destinatari del precetto sanzionato devono considerarsi tutti quei soggetti (“chiunque …distribuisce od installa o comunque consente l’uso …”) che, nell’ambito della disciplina dei giochi in questione, venendo meno a specifici obblighi (segnatamente dettati, per i concessionari della rete telematica, dal D.M. 12 marzo 2004, n. 65, imponente controlli di conformità dell’uso delle apparecchiature collegate e l’eventuale blocco in caso negativo), finalizzati ad assicurare la regolarità dell’uso degli apparecchi, in qualsiasi modo, ne rendano possibile l’impiego illecito, condotta omissiva nella specie accertata; conclusivamente propone in via principale, dichiararsi inammissibile ed, in subordine, rigettarsi il ricorso”.

Premesso quanto precede, deve essere anzitutto rettificata, in punto di fatto, la narrativa esposta dal relatore, nel senso che l’accertamento, oggetto dell’impugnata sentenza n. 2645/10 della Corte d’Appello di Torino, confermativa di quella in data 11.12.07 del Giudice di Pace di Moncalieri, aveva in realtà riguardato un unico apparecchio da gioco installato in un bar di (OMISSIS).

In punto di diritto, esaminata la memoria depositata della difesa della ricorrente, dato atto delle conclusioni del P.G., adesive alla relazione ex art. 380 bis c.p.c., il collegio ritiene di condividere integralmente quest’ultima e ne recepisce la preliminare proposta, esimendosi da ogni ulteriore considerazione nel merito della vicenda.

Richiamati in particolare i rilevi del relatore attinenti alla legittimazione all’impugnazione, va osservato che i documenti attinenti all’ammissibilità del ricorsole depositati successivamente a quest’ultimo, devono tuttavia ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2, essere notificati alle altre parti prima dell’udienza. Tale adempimento è stato omesso dalla parte ricorrente (che si è limitata ad allegare alla memoria un “certificato storico camerale” ed una copia della procura per “rappresentanza stabile”, senza tuttavia notificarne il relativo elenco all’avvocatura erariale) e la relativa omissione neppure può ritenersi sanata dalla conoscenza di tali atti dalla controparte, non essendo questa comparsa in udienza (v. Cass. nn. 10122/07, 13954/06, 11474/06, 12761/04, 10904/03);

sicchè la corte, non potendo prendere in considerazione la documentazione suddetta, conformemente a quanto deciso in precedenti analoghe vicende, non può che dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione.

Le spese, infine, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore dell’amministrazione resistente, in misura di Euro 1.500,00, oltre a quelle prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2011

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