Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23811 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 23/11/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 23/11/2016), n.23811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9087/2010 R.G. proposto da:

V.M., rappresentato e difeso, anche disgiuntamente,

dall’Avv. Vilma Fogliani Antoniazzi e dall’Avv. Mario Venditti,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 26/44/2009, depositata l’11/02/2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14

settembre 2016 dal Relatore Cons. IANNELLO Emilio;

udito per il ricorrente l’Avv. Mario Venditti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Del Core Sergio, il quale ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. V.M. propone ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata l’11/2/2009, che, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, ha confermato la legittimità dell’avviso di irrogazione sanzioni nei suoi confronti emesso per impiego di due lavoratori irregolari, ai sensi del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito, con modificazioni, in L. 23 aprile 2002, n. 73, con riferimento al periodo intercorrente tra il 01/01/2002 e il 22/08/2002.

L’intimata resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo di ricorso V.M. deduce il difetto di giurisdizione in capo al giudice a quo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, trattandosi di materia (sanzioni amministrative per assunzione di lavoratori irregolari) non di natura tributaria, come tale devoluta alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Formula il seguente quesito di diritto: “a seguito della sentenza della Corte cost. n. 130 del 2008, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, (come sostituito dalla L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2), nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative a tutte le sanzioni irrogate da uffici finanziari, anche quando conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura fiscale, deve escludersi la giurisdizione del giudice tributario in ordine alle controversie aventi ad oggetto l’irrogazione delle sanzioni previste dal D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, con la conseguente devoluzione di tali controversie alla giurisdizione ordinaria?”.

3. Con il secondo e il terzo motivo il ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e, rispettivamente, n. 3, – violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 31, per la mancata comunicazione dell’avviso di fissazione di udienza.

Formula il seguente quesito di diritto: “l’omessa comunicazione alla parte appellata dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione oltre a costituire una violazione del dovere imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, determina la nullità della decisione della commissione tributaria per violazione del diritto di difesa del principio del contraddittorio?”.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, – violazione o falsa applicazione de D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito, con modificazioni, in L. 23 aprile 2002, n. 73, per avere la C.T.R. confermato la legittimità di sanzioni irrogate sulla base della mera presunzione dell’impiego di lavoratori irregolari sin dall’inizio dell’anno in cui è stata contestata la violazione e non invece sulla base degli effettivi accertamenti effettuati, dai quali – assume – risultava incontestabilmente il numero di sole sei giornate lavorative.

Formula il seguente quesito di diritto: “a seguito della sentenza della Corte costituzionale 12 aprile 2005 n. 144 con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, nella parte in cui non ammetteva la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare avesse avuto inizio successivamente al 1 gennaio dell’anno in cui era stata constatata la violazione, deve ritenersi legittimamente dimostrata la data di inizio del rapporto di lavoro subordinato se risultante dalle dichiarazioni rese e sottoscritte dagli interessati in presenza di altri elementi idonei a dimostrare la loro attendibilità?”.

5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia infine omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la C.T.R., da un lato, in apertura della parte motiva della sentenza, affermato che le giornate lavorative risultano “inconfutabilmente” in numero di sei dai verbali degli ispettori del lavoro (e che pertanto i giudici di primo grado avrebbero dovuto non annullare tout court l’atto impugnato ma rideterminare la sanzione sulla base di tale dato), dall’altro, nel prosieguo, negato che tale dato possa ritenersi dimostrato.

6. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, trattandosi di doglianza preclusa dal giudicato implicito formatosi sul punto.

E’ bensì vero che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 130 del 14 maggio 2008, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, (come sostituito dal L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2) nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative a tutte le sanzioni irrogate dagli uffici finanziari, anche quando conseguano a violazione di disposizioni non aventi natura fiscale (quali quelle in esame), la presente controversia deve ritenersi ricompresa tra quelle devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. Sez. U, n. 15846 del 07/07/2009, Rv. 609026).

La questione del difetto di giurisdizione del giudice tributario in tema di sanzioni L. n. 73 del 2002, ex art. 3, comma 3, non è però mai stata sollevata dalle parti nei pregressi gradi di giudizio e la pronuncia del giudice delle leggi non può incidere su una situazione già esaurita, quale – nella specie – il giudicato implicito sulla giurisdizione formatosi a seguito della decisione di merito pronunciata in primo grado e non impugnata in sede d’appello in punto di difetto di giurisdizione, sebbene tale difetto fosse stato già rilevato dalla Corte Costituzionale con le ordinanze n. 34 e 35 del 2006, che avevano sottolineato l’imprescindibile collegamento tra la giurisdizione del giudice tributario e la natura tributaria del rapporto. L’interpretazione dell’art. 37 c.p.c., secondo cui il difetto di giurisdizione “è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo”, deve infatti tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo (“asse portante della nuova lettura della norma”), della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell’affievolirsi dell’idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (Cass., Sez. U n. 1706 del 24/01/2013; Sez. U, n. 24883 del 09/10/2008; cfr. anche Sez. U, Ord. n. 2067 del 28/01/2011; Sez. U, n. 26019 del 30/10/2008; Sez. U, n. 26019 del 30/10/2008).

La pronuncia di incostituzionalità della norma che regola il riparto di giurisdizione non può, quindi, incidere sul processo in corso, in quanto “se per effetto della non impugnazione della questioni di giurisdizione della sentenza che ha deciso il merito della controversia, si è formato il giudicato implicito sulla sussistenza della giurisdizione, la pronuncia di incostituzionalità della norma sul cui presupposto il giudice ha deciso nel merito non ha effetto su quel processo, perchè il rilievo del difetto di giurisdizione è ormai precluso” (Sez. U, n. 17839 del 18/10/2012; v. anche Sez. 5, n. 5169 del 05/03/2014).

7. Il secondo e il terzo motivo – congiuntamente esaminabili in quanto proponenti la medesima questione, ancorchè diversamente sussunta alternativamente nelle tipologie di vizi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, (qualificazione comunque non vincolante per questa Corte e inidonea pertanto a costituire effettivo motivo di differenziazione tra le due censure) – sono inammissibili per la inadeguatezza del quesito di diritto, richiesto come noto dall’art. 366 – bis c.p.c., applicabile nella specie ratione temporis.

Quello formulato si appalesa infatti inadeguato ad assolvere la precipua funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale; manca in particolare un riferimento compiuto alle peculiarità del caso specifico necessario al fine di comprendere la pertinenza e la decisività dei principi che si chiede siano enunciati. Varrà al riguardo rammentare che una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede che, con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso, la parte – dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed averne indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso – esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto, formulato in modo tale da circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (Sez. U, n. 7258 del 26/03/2007, Rv. 595864). E’ perciò inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (Sez. U, n. 6420 del 11/03/2008, Rv. 602276; Sez. 2, n. 16941 del 20/06/2008, Rv. 603733); come è parimenti inammissibile il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi sia accompagnata dalla formulazione di un quesito di diritto che si risolve in una tautologia o in un interrogativo circolare, che già presuppone la risposta ovvero la cui risposta non consenta di risolvere il caso sub iudice (Sez. U, n. 28536 del 02/12/2008, Rv. 605848).

La doglianza in ogni caso si rivela anche infondata.

Alla stregua di quanto espressamente disposto dalla richiamata norma processuale, infatti, la comunicazione da parte della segreteria della data di trattazione dell’appello, con anticipo di almeno trenta giorni liberi, è dovuta nei soli confronti delle parti costituite, quale non era l’odierno ricorrente (appellato nel giudizio a quo) siccome espressamente attestato in sentenza, alla stregua di accertamento non fatto segno nella presente sede di alcuna critica.

8. Anche il quarto motivo di ricorso è inammissibile anzitutto per l’inadeguata formulazione del quesito di diritto e, comunque, per difetto di specificità non confrontandosi con la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, ma piuttosto postulandone una diversa.

8.1. Sotto il primo profilo non può non rilevarsi che il quesito formulato al termine della illustrazione del motivo manca di un riferimento compiuto alle peculiarità del caso specifico necessario al fine di comprendere la pertinenza e la decisività dei principi che si chiede siano enunciati (essi stessi del resto a ben vedere mancanti o comunque formulati in maniera del tutto generica e risolventisi nella mera sostanziale affermazione della erroneità della decisione impugnata per profili peraltro che involgono valutazioni di merito e non invece la regula iuris di cui si contesta la conformità alla norma).

8.2. Sotto il secondo profilo occorre poi rilevare che la censura muove dall’assunto che la sentenza impugnata sia giunta alla conferma della legittimità della sanzione applicata in base ad una applicazione della norma di cui al D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, che non tiene conto della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale della stessa (Corte cost. 12 aprile 2005 n. 144) nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell’anno in cui è stata constatata la violazione. Postula cioè che la C.T.R. – in contrasto con la norma risultante da tale pronuncia – abbia ritenuto detta presunzione a priori insuperabile e per tal motivo abbia escluso la rilevanza degli elementi istruttori invocati dal contribuente a supporto della propria tesi difensiva circa la minor durata del rapporto di lavoro irregolare.

Trattasi però di assunto che non trova riscontro nella motivazione della sentenza impugnata, la quale è invece chiara nell’evidenziare che, a seguito della menzionata sentenza della Corte delle leggi, esplicitamente richiamata, il contribuente ha bensì la facoltà (ma anche l’onere) di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell’anno in cui è stata contestata la violazione, e che tuttavia nel caso di specie tale onere non può considerarsi efficacemente assolto dalla parte, non potendosi ai riguardo considerare le dichiarazioni rese verbalmente dai lavoratori irregolari, per l’inattendibilità delle stesse che deriva dall’esistenza di “un incontestabile interesse comune tra il datore di lavoro e il lavoratore irregolare”, avendo quest’ultimo in particolare “tutto l’interesse di mantenere il posto e di non danneggiare il proprio datore di lavoro”.

Ratio decidendi, questa, che, con ogni evidenza, esprime una regula iuris pienamente conforme a quella dettata dalla richiamata norma, nel testo risultante dalla citata pronuncia, e si risolve piuttosto in una mera valutazione di merito (inidoneità delle prove offerte) come tale ovviamente non suscettibile di censura sul piano della violazione di legge ma, se del caso, solo su quello della sufficienza e congruenza della motivazione.

9. La critica che su tale piano è poi proposta dal ricorrente con il quinto motivo si espone infine ad un preliminare e assorbente rilievo di inammissibilità, mancando “della chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione” (c.d. momento di sintesi).

E’ noto, infatti, che, in tema di ricorso per cassazione, con cui si deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’art. 366 – bis c.p.c., – norma introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, applicabile ai ricorsi proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 (data di entrata in vigore dello stesso decreto) e fino al 4 luglio 2009 (data dalla quale opera la successiva abrogazione disposta dal L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d) e da applicarsi dunque nella fattispecie, essendo stata la sentenza de qua pubblicata come detto l’11/2/2009 – prescrive, nei termini suindicati, l’onere di indicare chiaramente tale fatto, ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente.

Tale onere deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto alla illustrazione del motivo, così da consentire al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso stesso. Tale sintesi non si identifica con il requisito di specificità del motivo ex art. 366 c.p.c., comma 1 n. 4, ma assume l’autonoma funzione volta alla immediata rilevabilità del nesso eziologico tra la lacuna o incongruenza logica denunciata ed il fatto ritenuto determinante, ove correttamente valutato, ai fini della decisione favorevole al ricorrente (v. e pluribus Cass., Sez. 5, n. 28242 del 18/12/2013, Rv. 629397; Sez. 5, n. 5858 del 08/03/2013, Rv. 625952).

Può comunque soggiungersi che la censura muove da una non corretta lettura della motivazione; la lettura complessiva del primo periodo della parte motiva della sentenza rende, infatti, evidente che il riferimento in esso contenuto a quanto “inconfutabilmente emerso dai verbali degli ispettori del lavoro” serve solo ad avvalorare l’iniziale rilievo per cui era da considerare comunque erronea la decisione del primo giudice per avere essa annullato tout court l’atto impugnato e non invece semplicemente provveduto a ridurre la sanzione irrogata, dato che alla stregua della stessa impostazione difensiva della parte, quale emergente anche dai verbali ispettivi, una violazione comunque sussisteva, ancorchè per una più ridotta durata del lavoro irregolare.

Il successivo rilievo secondo cui in realtà tale tesi difensiva non poteva comunque nemmeno considerarsi fondata muove poi sul piano, prima lasciato in disparte, della valutazione di merito di quella tesi, all’esito di una valutazione delle prove al riguardo offerte prima non compiutamente operata, non potendosi pertanto ravvisare alcuna contraddizione tra i due passaggi motivazionali, avendo essi oggetto e scopo argomentativo diversi.

10. In definitiva il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 1.500, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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