Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23811 del 14/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 14/11/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 14/11/2011), n.23811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20840/2010 proposto da:

CA’ D’ORO SRL (OMISSIS) (già Oreficeria Càd’Oro di Zilio Elsa &

C. snc) in persona della sua legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo

studio dell’avvocato VESCI Gerardo, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BARATELLA FAUSTO, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

HDI – GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG (OMISSIS) (già Gerling

Italia Srl) in persona del Direttore Generale, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA UNITA’ 13, presso lo studio dell’avvocato

RANUCCI Luisa, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FERRATI PAOLO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES ITALIA SRL in

persona

dell’amministratore delegato, già LED ITALIA SRL a socio unico

essendo stata quest’ultima fusa per incorporazione nella prima, di

seguito denominata VEOLIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIANCARLO BITOSSI 21, presso lo studio dell’avv. GIANRICO PITTALUGA,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DIEGO DA ROS e

LAURA PICCO, giusta procura speciale a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

CA’ D’ORO SRL (OMISSIS) (già Oreficeria Càd’Oro di Zilio Elsa &

C. snc) in persona della sua legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo

studio dell’avvocato VESCI GERARDO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BARATELLA FAUSTO, giusta procura speciale a

margine del ricorso principale;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 926/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

12.10.09, depositata il 29/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Federica Manzi (per delega avv.

Gerardo Vesci) che si riporta ai motivi del ricorso;

udito per la controrìcorrente e ricorrente incidentale (Srl Veolia

Water) l’Avvocato Gianrico Pittalunga che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO

APICE che ha concluso per il rinvio del ricorso alla pubblica

udienza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Si trascrive di seguito la relazione ex art. 380 bis c.p.c., redatta dal consigliere designato per l’esame preliminare:

“premesso: che l’impugnazione ha per oggetto una sentenza che, in riforma di quella di primo grado, ha rigettato la domanda, con la quale la società CA’ D’ORO aveva chiesto,nei confronti della società LED ITALIA s.r.l. (oggi VEOLIA WATER SOLUTIONS &

TECHNOLOGIES ITALIA s.r.l.) la risoluzione, per inadempimento, con conseguente risarcimento dei danni, di un contratto di fornitura di una macchinario per il recupero elettrolitico del rame nella lavorazione di monili d’oro, on conseguente rigetto della chiamata in garanzia spiegata dalla convenuta contro l’assicuratrice GERLING ITALIA; che la decisione risulta, essenzialmente, basata sulla considerazione dell’incertezza delle prove acquisite, tali da non consentire di ascrivere che i pur comprovati problemi di funzionamento a vizi genetici di costruzione della macchina e non anche a “rimediabili difetti” (tali ritenuti dal c.t.u.), ai quali avrebbe concretamente ovviato, “con interventi di ordinaria manutenzione” e di “sostituzione della scheda elettronica” la venditrice, al solo presumibile scopo di “assecondare la cliente”, senza che ciò comportasse riconoscimento della fondatezza delle doglianze; il che avrebbe anche escluso la prova dei lamentati danni;

ritenuto che il ricorso, che nei primi due motivi denuncia malgoverno delle regole ex art. 2697 c.c., in tema di riparto della prova e vizi di motivazione, si palesi fondato alla luce del principio enunciato dalla sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 13533/01, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale è tenuto soltanto a provare la fonte, negoziale o legale, del proprio diritto alla prestazione, mentre al debitore di questa incombe l’onere di provarne l’esatto adempimento, dettami ai quali, in un contesto caratterizzato da controverse risultanze istruttorie, pretendendo la prova a carico dell’attrice della gravità dei vizi, non si è attenuta la corte di merito, che, oltre tutto, neppure ha adeguatamente motivato il proprio convincimento, secondo cui gli interventi eseguiti dalla venditrice sarebbero stati compiuti a titolo di mera cortesia;

ritenuti pertanto assorbiti il terzo motivo del ricorso principale, attinente all’entità dei danni;

ritenuti altresì, quanto al ricorso incidentale, anche assorbiti il primo e terzo motivo, rispettivamente deducenti mancata applicazione degli artt. 1227 e 2729 c.c., dell’art. 1492 c.c., per non aver tenuto conto del comportamento negligente del danneggiato che avrebbe escluso o limitato la risarcibilità dei danni, nonchè il quarto, attinente al mancato esame del motivo di appello relativo al contenimento della garanzia dovuta dalla chiamata in causa, domanda il cui totale rigetto da parte dei giudici di secondo grado risulta consequenziale alla reiezione di quella principale;

ritenuto che il secondo motivo del ricorso incidentale deducente omessa motivazione su punto decisivo della controversia, si palesi inammissibile, sia perchè non risulta, nè viene dedotto, che la relativa circostanza (il mancato uso, da parte dell’attrice, di una macchina sostitutiva di quella originariamente fornita, che sarebbe stato constatato dal c.t.u.) sia stata prospettata dalla convenuta al giudice, al fine di dimostrare la “pretestuosità” delle lamentele della compratrice, sia perchè la stessa dimostrerebbe, semmai, l’avvenuto riconoscimento della fondatezza di queste ultime, relative al funzionamento della macchina oggetto della originaria consegna, e non anche di quella successiva;

ritenuta, infine, l’inammissibilità del quinto motivo di ricorso incidentale, deducente la mancata dichiarazione di decadenza dall’azione di cui all’art. 1490 c.c., per la novità della relativa questione, non risultando dalla sentenza impugnatale venendo dedotto nella carente narrativa del controricorso, che l’eccezione sia stata proposta in sede di merito; per le suesposte considerazioni, conclusivamente, propone l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale”.

Disposta la trattazione in camera di consiglio, la controricorrente depositava in allegato alla memoria controdeduttiva alla relazione, certificazione della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Vicenza – Ufficio Registro delle Imprese, rilasciata il 27.9.2011, dalla quale risulta che la società CA’ D’ORO s.r.l., a seguito di liquidazione volontaria, era stata a sua domanda cancellata in data 30.10.2006 dal registro suddetto, chiedendo conseguentemente dichiararsi l’inammissibilità dell’avverso ricorso; tale richiesta è stata ribadita in udienza, non specificamente confutata nelle sue motivazioni dal difensore della ricorrente principale e fatta propria dal P.G..

Tanto premesso, ritenuta l’ammissibilità, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., della citata produzione documentale, in quanto attinente all’ammissibilità del ricorso, e sanata l’omissione della relativa notificazione dall’acquisita conoscenza in udienza dalla non eccipiente controparte (v. Cass. nn. 10122/07, 13954/06, 11474/06, 12761/04, 10904/03), il collegio deve dichiarare la manifesta fondatezza dell’eccezione, peraltro attinente a questione preliminare rilevabile anche di ufficio, evidenziante la radicale carenza di legittimazione ad impugnare da parte dell’assunta legale rappresentante della società CA’D’ORO, a seguito dell’intervenuta estinzione della stessa ai sensi dell’art. 2945 c.c., nel testo introdotto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, ed in vigore alla suindicata data della cancellazione. Tale evento, verificatosi nel corso del giudizio di merito, pur non incidendo sulla validità di quest’ultimo, per non essere stato dichiarato ex art. 300 c.p.c., dal costituito procuratore, ha tuttavia comportatoci piano sostanziale, il venir meno della giuridica esistenza dell’ente collettivo e dunque la cessazione del rapporto organico, in virtù del quale si era costituito l’amministratore della società, poi estinta; conseguentemente è nulla, in ragione della perdita della capacità processuale, la procura da quest’ultimo successivamente rilasciata al difensore ex art. ai fini della proposizione del ricorso per cassazione (v. Cass. n. 29242/08).

Quanto al ricorso incidentale, sulla cui evidente infondatezza il collegio concorda con il relatore, in mancanza di osservazioni al riguardo, non vi è altro da aggiungere alla relazione e lo si rigetta.

L’esito del giudizio comporta, infine, la totale compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, rigetta quello incidentale e compensa interamente le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2011

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