Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23811 del 02/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 02/09/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 02/09/2021), n.23811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6886-2020 proposto da:

C.M.T., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato TOMMASO MARCHESE;

– ricorrente –

contro

S.r.l. ENNIO LAURETI, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO GIANSANTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1190/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 09/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

FIECCONI FRANCESCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con atto notificato il 7/2/2020, C.M.T. propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, illustrato da memoria, avverso la sentenza n. 1190/2019 della Corte d’Appello di L’Aquila, depositata in data 9/7/2019 e non notificata. Con controricorso notificato il 10/3/2020 resiste la S.r.l. Ennio Laureti.

2. Il Tribunale di Pescara ingiungeva ai sig.ri V.E., quale debitore principale, e C.M.T., quale garante, di pagare in solido la somma di Euro 57.000,00 in favore della ricorrente S.r.l. Ennio Laureti per forniture di carburante portato in due riconoscimenti di debito e in tre cambiali. Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione la sola sig.ra C., sottoscrittrice delle due scritture in quanto garante e delle tre cambiali, che veniva rigettata da entrambi i giudici di merito di prima e seconda istanza.

3. Per quanto qui rileva, la Corte d’appello di l’Aquila ha confermato in toto la sentenza del Tribunale di Pescara. Nella sentenza si legge che il Tribunale rigettava l’opposizione e confermava il decreto opposto, in particolare dando atto che a sostegno della domanda avanzata in via monitoria l’opposta aveva allegato due dichiarazioni del 2001 e del 2011, contenenti ricognizioni di debito della ricorrente quale garante del pagamento dell’obbligo del V. nei confronti di Ennio Laureti s.r.l., nonché tre cambiali, consegnate nel 2001 tutte a firma della sig.ra C., consegnate anch’esse in bianco e riempite nel 2011 con l’importo portato nella seconda ricognizione di debito; benché l’importo riconosciuto come dovuto fosse limitato alla prima scrittura contenente la ricognizione lasciata in bianco per l’importo di Euro 12.000,00, pari alle obbligazioni pregresse del V. dalla medesima garantite, il giudice aveva ritenuto che la scrittura del 4.1.2011 (sottoscritta dalla ricorrente in bianco quanto alla cifra, e portante il riconoscimento dell’importo di Euro 57.000, 00), pari alla cifra portata dalle cambiali consegnate il 4.1.2001, rilasciate altrettanto in bianco, non fosse frutto di un abusivo riempimento da parte del creditore della seconda scrittura e delle cambiali, come contestato invece dalla opponente, e ciò sulla base delle dichiarazioni rese dai testi portati dalla opponente, non in grado di provare l’abusivo riempimento contra pacta delle scritture rilasciate dal debitore e dalla fideiubente qui ricorrente. Riteneva quindi che dalle prove acquisite doveva inferirsi che il patto di riempimento non si riferisse alle obbligazioni esistenti al tempo della consegna delle cambiali con importo lasciato in bianco, ma a quelle sussistenti alla scadenza delle cambiali, nel 2011, poi riempite in base al credito comprovato in una scheda contabile del V. riferita all’anno 2011, non contestata dall’opponente e comprovata da una ulteriore ricognizione di debito del debitore principale resa nell’ottobre 2010, pari a Euro 45.000,00 (v. sentenza, p. 6). La Corte d’appello condivideva anche la motivazione alternativa del Tribunale che aveva ritenuto comunque provato il credito portato nel decreto ingiuntivo, sulla base delle cambiali che attestavano che la ricorrente fosse non solo garante delle obbligazioni assunte dal V. in base alle scritture, ma obbligata in proprio in base ai titoli portati nelle cambiali (v. sentenza, p. 7).

4. In specie, il giudice di secondo grado ha rilevato che il tenore della seconda scrittura, datata 4/1/2011 e sottoscritta dall’appellante qui ricorrente e dal sig. V.E., conteneva l’impegno dei medesimi a saldare, in solido, alla ditta Laureti la somma di Euro 57.000,00, mentre l’assunto dell’appellante – per cui vi sarebbe stato abusivo riempimento relativamente all’importo portato dalla ricognizione – non aveva trovato adeguato e sufficiente riscontro nelle risultanze processuali. Peraltro, dalla scheda contabile della impresa del V., relativa all’anno 2011, emergeva che in data 3/1/2011 il debito ammontava a Euro 55.401,94, dunque, in ogni caso non vi era stata una violazione dell’asserito patto di riempimento dedotto dall’appellante, considerato il pregresso credito garantito nella prima scrittura. La Corte territoriale, inoltre, ha rigettato anche le ulteriori censure svolte dall’appellante avverso la motivazione addotta dal Tribunale con riguardo alla valutazione delle prove acquisite.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con un unico motivo di ricorso si prospetta “Omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, riguardo l’importo di cui era debitore il Sig. V.E. nei confronti della compagine resistente alla data del 4 gennaio 2011. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”. La Corte d’Appello non avrebbe vagliato in maniera adeguata il materiale probatorio in atti e, in particolare, avrebbe omesso di esaminare il dato materiale ricavabile dalle fatture ex adverso prodotte. Dalle medesime emergerebbe che, alla data della sottoscrizione della scrittura del 4/1/2011, erano rimaste inevase solo due fatture, per un importo totale di Euro 9.730,44 e, dunque, l’attuale ricorrente aveva inteso obbligarsi per quella somma, e non per l’importo di Euro 57.000,00 richiesto da controparte, di cui non sarebbe stato a conoscenza. Pertanto, nelle cambiali l’importo sarebbe stato abusivamente riempito, contra pacta.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1. La Corte d’Appello ha confermato il rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo sulla scorta del materiale probatorio ex actis, dando conto di una ricognizione del debito, delle tre cambiali a firma dell’opponente lasciate in bianco e delle prove acquisite, tutti elementi ritenuti convergere verso la tesi della sussistenza di un patto di riempimento per le obbligazioni future, e non solo per le obbligazioni pregresse, nonché della sussistenza dell’obbligo in proprio della ricorrente portato dalle cambiali, confermando due motivazioni alternative rese dal Tribunale.

2.2. Sul punto la ricorrente non deduce in quali parti le considerazioni fattuali poste alla base delle due decisioni di merito divergano. Ne’ tale omissione sarebbe rimediabile con la memoria illustrativa.

2.3. Conseguentemente, il motivo dedotto e articolato sub specie art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 incontra l’ostacolo della espressa previsione di inammissibilità di cui all’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., in quanto il giudizio di gravame è stato introdotto nel 2018 e, a fronte della conformità delle decisioni rese nei precedenti gradi di merito, la ricorrente – per rendere scrutinabile la censura nonostante l’esito doppiamente conforme – avrebbe dovuto indicare se vi sia una divergenza tra le due decisioni di merito, menzionando le ragioni addotte prima dal Tribunale e, poi, dalla Corte d’Appello a fondamento del rigetto dell’opposizione.

2.4. Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5 (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo riformulato dal citato D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste alla base, rispettivamente della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (ex plurimis, Cass., Sez. L -, Sentenza n. 20994 del 6/8/2019; Sez. 1 -, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/3/2014).

2.5. Per quanto dedotto come violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e, in particolare, degli artt. 115 e 116 c.p.c., sotto tale profilo, la doglianza è inammissibile in quanto mira non solo a una surrettizia rivalutazione dei fatti e delle risultanze di causa operata dal giudice di merito sulla base della documentazione offerta quale mezzo di prova (le cambiali e i riconoscimenti di debito non disconosciuti), senza argomentare sui criteri di legge in tesi violati per la valutazione delle prove, ma anche a intaccare una seconda ratio decidendi alternativa, sviluppata in parallelo alla prima dai giudici di merito, con argomenti in ordine al raggiungimento della prova del credito, non in grado però di scalfire la validità della prima ragione del decidere riguardante la validità dell’obbligazione cartolare portata dalle cambiali.

2.6. Con tutta evidenza, la doglianza si risolve in una censura in ordine alla valutazione complessiva del compendio probatorio puntualmente svolta dal giudice di merito, qualificandosi piuttosto come una critica alla valutazione discrezionale delle prove, in questa sede insindacabile, in quanto involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 29730 del 29/12/2020; Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016; Sez. L, Sentenza n. 17097 del 21/7/2010).

2.7. Conclusivamente il ricorso è inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese e al contributo unificato, da porsi a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; per l’effetto condanna la ricorrente alle spese, liquidate in favore del controricorirente in Euro 3500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfetarie e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2021

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