Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23810 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 28/10/2020), n.23810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15540-2019 proposto da:

L.M., L.Y., genitori dei minori A.C., X.H., C.Q.,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUIGI MIGLIACCIO;

– ricorrenti –

contro

PROCURATORE GENERALE, presso la CORTE D’APPELLO DI NAPOLI, PUBBLICO

MINISTERO, presso il TRIBUNALE per i MINORENNI di NAPOLI,

PROCURATORE GENERALE, presso la CORTE di CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 1529/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositato il 22/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la corte d’appello di Napoli, sez. minorenni, ha respinto il reclamo di L.M. e L.Y., genitori dei minori A.C., X.H. e C.Q., contro il provvedimento di rigetto dell’autorizzazione alla permanenza in Italia nell’interesse dei minori ai sensi dell’art. 31 t.u. imm.;

ha osservato che:

– non era stata contestata l’affermazione del tribunale circa le anteriori gravi condotte antisociali, ampiamente documentate, dei medesimi reclamanti, più volte condannati per reati di ricettazione e di introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi;

– tali condotte erano sintomatiche dell’essersi l’intera famiglia radicata in Italia solo nella prospettiva dell’illegalità;

– non erano state dedotte esigenze specifiche dei minori, tali da giustificare l’applicazione dell’eccezionale norma ex art. 31 t.u. imm., atteso che A.C. aveva vissuto dieci anni in Cina e parlava poco l’italiano, X.H. era tuttora in Cina, C.Q. era ancora in tenera età;

contro la decisione è ora proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico mezzo, teso a far valere, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’errore della corte d’appello derivante da omesso esame del fatto decisivo “relativo alla prospettiva del grave danno allo sviluppo psicofisico dei minori”;

l’ufficio intimato non ha svolto difese;

i ricorrenti hanno depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – secondo l’art. 31 t.u. imm., comma 3, il tribunale per i minorenni, “per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato”, anche in deroga alle altre disposizioni del medesimo testo unico;

II. – secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudizio con cui il giudice di merito ritenga sussistenti o meno i citati “gravi motivi” costituisce un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità; e nè l’età prescolare del minore, nè il rischio del suo allontanamento dall’Italia possono costituire, di per sè e in assenza di qualsiasi altra specificità del caso concreto, circostanze sufficienti a ritenerli sussistenti per il rilascio ai genitori del permesso di soggiorno temporaneo (v. Cass. n. 277-20);

III. – può aggiungersi che, secondo la recente puntualizzazione delle Sezioni unite, per ciò che attiene al familiare di minore straniero che si trova nel territorio italiano il diniego non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all’ingresso o al soggiorno dello straniero; e tuttavia la detta condanna è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e può condurre al rigetto della istanza di autorizzazione all’esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l’interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con il suo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario, ma non assoluto (Cass. Sez. U n. 15750-19);

IV. – nella concreta fattispecie, la corte d’appello di Napoli ha svolto il bilanciamento che si richiedeva, mettendo in evidenza che in nessun modo l’interesse dei minori sarebbe stato pregiudicato dal diniego di autorizzazione, visto che nessuno di essi si trova in condizioni di effettivo radicamento in Italia, donde per nessuno il ritorno in patria si sarebbe potuto considerare in qualche misura lacerante;

V. – tale valutazione in fatto è dai ricorrenti censurata sotto il profilo del vizio motivazionale, ex art. 360 c.p.c., n. 5; tuttavia nessun fatto storico risulta nel ricorso specificato come in effetti omesso dalla corte partenopea, cosicchè la critica si risolve in una doglianza alla valutazione in sè, tesa a sovvertirla nell’esito;

d’altronde è pacifico che i “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico” del minore, che consentono la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del suo familiare, devono consistere in situazioni oggettivamente gravi, comportanti una seria compromissione dell’equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della misura autorizzativa; la normativa in esame non può essere intesa, cioè, come volta ad assicurare una generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori;

VI. – consegue che sul richiedente incombe pur sempre un onere di allegazione della specifica situazione di grave pregiudizio che potrebbe derivare al minore dall’allontanamento del genitore (v. Cass. n. 773-20); attesa la genericità del ricorso, neppure tale onere risulta soddisfatto;

il ricorso va quindi dichiarato inammissibile;

VII. – non deve farsi applicazione del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, essendo il processo esente dall’obbligo di pagamento del contributo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

 

 

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