Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23810 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 23/11/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 23/11/2016), n.23810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14544-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

DIEMME PROJECT DI D.M.S. in persona dell’Ing.

D.M.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIA COLONNA 18,

presso lo studio dell’avvocato ACHILLE BENIGNI, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 121/2009 della COM TRIB REG. della CAMPANIA

depositata il 06/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/07/2016 dal Consigliere Dott. LA TORRE MARIA ENZA;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, n. 121/5/09, dep. 6 aprile 2009, che in ricorso avverso silenzio rifiuto dell’istanza di rimborso prodotta da Diemme Porject, associazione di professionisti e D.M.S., rappresentante legale dell’associazione, in riforma della sentenza di primo grado ha accolto il ricorso dei contribuenti. La CTR ha in particolare affermato che per gli studi professionali occorre valutare caso per caso l’esistenza di vantaggi organizzativi che abbiano dato luogo a un incremento della ricchezza prodotta. Pertanto, tenuto conto del reddito prodotto, dei costi e degli ammortamenti, ha ritenuto che l’organizzazione non abbia comportato significativi vantaggi economici o incremento dei profitti ai professionisti associati per cui mancherebbe il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, rilevante ai fini dell’assoggettabilità ad Irap.

Gli intimati resistono con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge, per non avere la CTR ritenuto sussistere il requisito della autonoma organizzazione (quale presupposto per l’applicazione dell’IRAP) nel caso di specie, relativo a esercizio in forma associata di professione liberale, che è circostanza di per sè idonea a far presumere l’esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

Le Sezioni unite di questa Corte hanno affrontato il tema oggetto della presente controversia con la sentenza n. 7371 del 2016, statuendo che l’esercizio di professioni in forma societaria costituisce “ex lege” presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell’attività.

Pertanto al caso di specie, va applicato il principio di diritto ivi enunciato, in base al quale presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi che, quando è esercitata “dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell’imposta (a norma del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, – comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni -), essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività è svolta, costituisce in ogni caso, presupposto d’imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione” (S.U. n. 7371/2016, cit.).

La decisione impugnata è in linea con il suindicato principio di diritto, per cui il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito (ex art. 384 c.p.c., comma 2), con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

La non univocità dei precedenti giurisprudenziali e il recente intervento delle sezioni unite sul tema, giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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