Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23810 del 01/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 01/10/2018, (ud. 12/04/2018, dep. 01/10/2018), n.23810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11133/2017 proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, (OMISSIS), in persona del

Responsabile del Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE GIOACCHINO ROSSINI 18, presso lo studio dell’avvocato

GIOIA VACCARI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

GRIMALDI 47, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO PETITTA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1058/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE LAZIO, depositata il 07/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/04/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA

TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

Equitalia servizi di riscossione s.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Lazio, n. 1058/2/2017 dep. 7.3.2017, che su impugnazione di avviso di iscrizione ipotecaria notificata a P.S., per Irpef anni 2004 e 2005, ne ha respinto l’appello.

Il contribuente si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione notificato via pec proposta dal controricorrente, in quanto l’irritualità della notificazione di un atto (nella specie, ricorso per cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità, se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, ex dall’art. 156 c.p.c., comma 3: ne deriva che è inammissibile l’eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza prospettare un concreto pregiudizio per l’esercizio del diritto di difesa (Cass. n. 3805 del 16/02/2018, n. 30372 de/ 18/12/2017). Ciò peraltro in presenza di ricevuta di avvenuta consegna, di accettazione oltre che di attestazione di conformità L. n. 53 del 1994, ex art. 9, comma 1 bis e art. 6, comma 1 e succ. mod..

2. E’ fondato e va accolto, con assorbimento del primo motivo, il secondo motivo del ricorso, col quale si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, in quanto non è possibile individuare le ragioni poste a fondamento della decisione (Cass. n. 9745 del 18/04/2017).

La sentenza impugnata, infatti, in modo del tutto confuso e contraddittorio sembra affermare e poi escludere la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e dell’avviso di trattazione in udienza, non consentendo di comprendere il percorso motivazionale seguito; afferma che Equitalia non si è costituita in giudizio “per sua colpa o confusione”, per poi concludere che non “può essere messa in discussione l’infondatezza nel merito del ricorso introduttivo in quanto pur essendo evidente la certezza della pretesa tributaria la definitività della sentenza di primo grado non consente la sua modificabilità. Conseguentemente l’appello non è fondato”.

Trattasi di motivazione solo apparente, che determina la nullità della sentenza perchè affetta da “error in procedendo”, in quanto, benchè graficamente esistente, non rende, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, in quanto reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. n. 22232 del 03/11/2016).

La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio alla CTR del Lazio, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il secondo motivo del ricorso; dichiara assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese, alla CTR del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018

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