Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2381 del 31/01/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 2381 Anno 2018
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: IANNELLO EMILIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3441/2015 R.G. proposto da
Bassan Enrico e Fusco Laura, rappresentati e difesi dall’Avv.
Fiammetta Gualtieri, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma,
via Pietro Tacchini, n. 32;
– ricorrenti contro
Mixure S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Maria
Toscano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Giulio
Cesare, n. 61;
– controricorrente avverso la sentenza del tribunale di Vicenza, n. 714/2013 depositata

Data pubblicazione: 31/01/2018

il 29 maggio 2013;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre
2017 dal Consigliere Emilio Iannello.
Rilevato che, con sentenza depositata in data 29 maggio 2013, il
Tribunale di Vicenza, in accoglimento della domanda svolta in via

nei confronti della Mixure S.r.l., l’atto di costituzione di fondo
patrimoniale tra i coniugi Enrico Bassan e Laura Fusco, redatto per
atto pubblico in data 16 marzo 2007;
che avverso tale decisione Enrico Bassan e Laura Fusco
proponevano appello che veniva dichiarato inammissibile dalla adita
Corte d’appello di Venezia, ai sensi dell’art. 348-bis e 348-ter cod.
proc. civ;
che i predetti hanno quindi proposto ricorso per cassazione avverso
la sentenza di primo grado, sulla base di due motivi, cui resiste la
Mixure S.r.l., depositando controricorso;
che i ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380bis.I cod. proc. civ.;
considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto mancante della
esposizione dei motivi d’appello;
che, infatti, come questa Corte ha avuto modo di rilevare (cfr. ex
aliis Cass. 15/05/2014 n. 10722; Id. 28/05/2014, n. 12034; Id.
30/03/2015, n. 6336; Id. 23/12/2016, n. 26936, Rv. 642322),
oggetto del ricorso per cassazione ex art. 348-ter cod. proc. civ. non
possono essere questioni che siano già precluse al momento della
proposizione dell’appello dichiarato inammissibile in base all’art. 348bis cod. proc. civ., per essersi formato il giudicato interno per
mancata impugnazione di uno o più capi della sentenza di primo
grado;
che ne consegue che, costituendo l’atto d’appello e l’ordinanza
d’inammissibilità requisiti processuali speciali di ammissibilità del
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subordinata dall’attrice, dichiarava inefficace ex art. 2901 cod. civ.,

ricorso diretto per cassazione avverso il provvedimento di primo
grado, è indispensabile, a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art.
366, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., che nel ricorso per
cassazione formulato ai sensi dell’art. 348-ter, comma terzo, cod.
proc. civ., sia fatta espressa menzione dell’integrale motiveizione
dell’ordinanza ex artt. 348-bis e 348 ter cori. rime. eiv. e (lei motivi di
appello;
che nel caso di specie i ricorrenti si limitano ad una sommaria e
generica indicazione del contenuto dell’atto d’appello [descritto nei
seguenti termini: «(gli appellanti) insistevano nelle conclusioni
proposte in primo grado, nel conseguente rigetto nel merito della
sentenza di prime cure, evidenziando, in particolar modo, l’assenza di
qualsiasi intento fraudolento (crediti sorti, non solo formalmente,
oltre un anno dopo il rogito); in subordine, la riforma del capo
accessorio sulle spese ritenuto illegittimo ed iniquo, anche in luce
all’assenza di attività istruttoria»], palesemente insufficiente allo
scopo predetto;
che la declaratoria di inammissibilità, cui deve pertanto pervenirsi,
esonera dall’esame dei motivi di ricorso;
che alla soccombenza segue la condanna dei ricorrenti, in solido,
al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del
presente giudizio di legittimità;
che ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma

1-quater,

d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, legge
24 dicembre 2012, n. 228, per l’applicazione del raddoppio del
contributo unificato;
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrenti in solido al
pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio
di legittimità, che liquida in Euro 5.000 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro
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200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso principale, a norma del comma

1-bis, dello

Così deciso il 13/12/2017

stesso articolo 13.

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