Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2381 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 14/12/2016, dep.31/01/2017),  n. 2381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4690/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDINZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, LUIGI

CALIULO e SERGIO PREDEN, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

I.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONI, rappresentato e difeso dall’avvocato

FABIO BORILE, come da mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 763/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

emessa il 28/11/2013 e depositata il 05/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;

udito l’Avvocato Antonella Patteri, per l’I.N.P.S., che si riporta ai

motivi del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in Camera di consiglio del 14 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 5 febbraio 2014, la Corte d’appello di Venezia, in riforma della decisione del Tribunale in sede, accogliendo la domanda proposta da I.B. nei confronti dell’INPS aveva condannato quest’ultimo al pagamento, in favore del ricorrente, della pensione di anzianità, sul presupposto della totalizzazione di contributi settimanali corrispondenti ad oltre quarant’anni lavorativi, comprensivi, ex D.Lgs. n. 42 del 2006, del periodo contributivo accreditato nel soppresso Fondo previdenziale e assistenziale degli Spedizionieri doganali.

Per la cassazione di tale decisione l’INPS propone ricorso affidato ad un unico motivo.

L’ I. resiste, con controricorso.

Con l’unico motivo, l’Inps censura la sentenza, per violazione e falsa applicazione della L. 16 luglio 1997, n. 230, artt. 2 e 3, nonchè del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42, artt. 1, 4 e 7 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) assumendo che i contributi già versati presso il Fondo di previdenza ed assistenza degli spedizionieri doganali avrebbero un’autonoma destinazione di quota di pensione, da liquidarsi in aggiunta a qualsiasi altro trattamento pensionistico al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia; deduce, altresì, che la Gestione ad esaurimento, istituita presso l’Inps dalla L. n. 230 del 1997, avrebbe natura diversa rispetto alle gestioni dell’assicurazione generale obbligatoria e di quelle esonerative o sostitutive del regime generale, in quanto sostanzierebbe una forma previdenziale chiusa, con l’unico scopo di erogare una prestazione in base a quanto già raccolto prima della soppressione del Fondo e a quanto lo Stato dovrà integrare in assenza di qualsiasi entrata contributiva successiva al 1997, cosicchè quei contributi cristallizzati non potrebbero essere oggetto di cumulo o di totalizzazione.

Il ricorso è manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Cass. 27 maggio 2016 n. 11065; conf. a Cass. n. 22826 del 2015, con motivazione che si richiama integralmente) secondo cui: già in base a quanto previsto) dal testo originario del D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1, il soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali doveva ritenersi ricompreso fra le forme assicurative obbligatorie l’iscrizione alle quali comportava la facoltà di ottenere la totalizzazione dei contributi al fine del conseguimento di un’unica pensione; la disposizione di cui al D.P.R. n. 157 del 2013, art. 2, comma 2, non ha portata innovativa, ma, piuttosto, funzione esplicativa e confermativa della ricomprensione anche del soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali fra le forme assicurative obbligatorie in relazione alle quali il D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1, consente il ricorso al cumulo dei periodi assicurativi, tenuto conto che nessuna modifica è, stata introdotta medio tempore alla disciplina di cui alla L. n. 230 del 1997.

Per tutto quanto sopra considerato, si propone il rigetto del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide pienamente il contenuto della sopra riportata relazione e, quindi, rigetta il ricorso.

Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico del ricorrente istituto e vengono liquidate in favore dell’ I. nella misura di cui al dispositivo con attribuzione all’avv. Fabio Borile per dichiarato anticipo fattone.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è, perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna l’INPS alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15% con attribuzione all’avv. Fabio Barile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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