Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2381 del 04/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2381 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 24675-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE, ricorrente che non ha depositato il
ricorso entro i termini previsti dalla legge;

– ricorrente non costituito contro
FILOTRADE SRL 01249130335, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI
43, presso lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BODRITO
ANDREA giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso
incidentale;

– con troricorrente e ricorrente incidentale –

Data pubblicazione: 04/02/2014

- ricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 43/13/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di GENOVA, depositata il
30/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

CARACCIOLO.

Ric. 2012 n. 24675 sez. MT – ud. 18-12-2013
-2-

18/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
L’Agenzia delle Dogane propone ricorso per cassazione (notificato alla “Filotrade
srl” in data 12.9.2012) contro la sentenza n.43/13/2011 della CTR Liguria depositata
in data 30.6.2011.
La parte intimata si è difesa con controricorso e ricorso incidentale (notificato in data
25.10.2012).
Il ricorso principale — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatorepuò essere definito ai sensi dell’art.369 cpc, per improcedibilità.
Ed invero vi è certificazione della cancelleria di questa Corte (effettuato il controllo
in data 15.11.2012) secondo cui il ricorso introduttivo di questo grado del processo
non è stato affatto depositato, tanto meno nei termini di cui all’art.369 cpc, sicchè non
vi è dubbio che il ricorso sia da ritenere improcedibile.
Quanto poi al ricorso incidentale (che risulta essere tardivo rispetto al termine per
l’impugnazione ordinaria) occorre dichiararne l’inefficacia, alla luce della nota
pronuncia delle Sezioni Unite della Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9741 del
14/04/2008) che ha espresso il seguente principio di diritto:”Qualora il ricorso
principale per cassazione venga dichiarato improcedibile, l’eventuale ricorso
incidentale tardivo diviene inefficace, e ciò non in virtù di un’applicazione analogica
dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. – dettato per la diversa ipotesi
dell’inammissibilità dell’impugnazione principale – bensì in base ad un’interpretazione
logico-sistematica dell’ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale che
un’impugnazione (tra l’altro anomala) possa trovare tutela in caso di sopravvenuta

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letti gli atti depositati

mancanza del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua
proponibilità”.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
improcedibilità ed inefficacia.

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale ed inefficace quello
incidentale. Condanna la parte ricorrente principale a rifondere le spese di lite di
questo grado, liquidate in E 2.500,00 oltre accessori di legge ed oltre E 100,00 per
esborsi.
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2013.

Roma, 10 aprile 2013

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