Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23809 del 28/10/2020
Cassazione civile sez. VI, 28/10/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 28/10/2020), n.23809
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28892-2018 proposto da:
RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180,
presso lo studio dell’avvocato CARMELA SALVO, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIUSEPPE PAVONE;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona dei Curatori
Fallimentari, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato ANGELO VITARELLI;
– controricorrente –
avverso il decreto n. R.G. 6970/2015 del TRIBUNALE di MESSINA,
depositato il 16/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
TERRUSI.
Fatto
RILEVATO
che:
il tribunale di Messina ha respinto l’opposizione di Riscossione Sicilia s.p.a. allo stato passivo del fallimento di (OMISSIS) s.p.a., nella parte relativa a un maggior credito per tributi e accessori portati da ruoli esecutivi; Riscossione Sicilia s.p.a. ricorre adesso per cassazione con due motivi;
la curatela resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
I. – il primo motivo è manifestamente fondato; lo è innanzi tutto nella parte in cui denunzia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 93, 99, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87, con riferimento al rigetto dell’allora formulato primo motivo di opposizione al passivo; il tribunale ha premesso che l’istante aveva chiesto l’ammissione “per tributi e accessori portati da ruoli esecutivi” e che la curatela del fallimento aveva eccepito il mancato deposito delle relate di notifica delle cartelle esattoriali indicate in ricorso;
condividendo tale rilievo il tribunale, posto che vi era stata “la produzione della singola facciata (e non di copia completa) (..) di alcuni avvisi di ricevimento”, ha affermato che il compendio probatorio in atti non consentiva “di verificare la effettiva rispondenza delle notifiche agli atti in questione, oggetto di opposizione”, e ha aggiunto la frase “a tacere dell’ulteriore eccezione di non conformità delle singole copie agli originali, con conseguente formale disconoscimento ex art. 2719 c.c.”; tale affermazione, lacunosa ed evasiva, non coglie la specificità del problema giuridico sottostante;
II. – questa Corte ha più volte precisato che il concessionario del servizio di riscossione dei tributi può domandare l’ammissione al passivo dei crediti tributari maturati nei confronti del fallito sulla base del ruolo, senza che occorra anche la previa notificazione della cartella esattoriale, e anzi sulla base del solo estratto, in ragione del processo di informatizzazione dell’amministrazione finanziaria che, comportando la smaterializzazione del ruolo, rende indisponibile un documento cartaceo, imponendone la sostituzione con una stampa dei dati riguardanti la partita da riscuotere (cfr. Cass. n. 3119017, Cass. n. 16603-18, Cass. n. 16112-19);
era (ed è) quindi del tutto irrilevante la questione della produzione nel giudizio di opposizione delle cartelle esattoriali, come pure era (ed è) irrilevante la questione della corrispondenza o meno della conformità delle copie delle relate di notificazione delle cartelle agli originali;
la presenza di contestazioni del curatore, in caso di domanda di ammissione sulla base di ruoli esecutivi, postula semmai l’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, comma 2, allorchè sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario (Cass. n. 6126-14, Cass. n. 23110-16 e molte altre);
III. – il medesimo primo mezzo è manifestamente fondato anche in rapporto alla statuizione del tribunale sul secondo motivo di opposizione attinente allo sgravio;
con tale motivo era stato dedotto che la somma portata da una delle cartelle era stata sì oggetto di sgravio, come affermato dal giudice delegato, ma solo parzialmente; sicchè il credito era da ammettere per il residuo;
il tribunale ha affermato che la circostanza dello sgravio parziale era rimasta priva di supporto documentale;
anche in tal modo tuttavia il tribunale ha errato;
non risulta in alcun modo scrutinata la questione dell’epoca di esecuzione dello sgravio rispetto alla cartella esattoriale, e quindi non risulta considerata la questione se lo sgravio fosse stato eccepito come incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria per fatto successivo a una valida notifica della cartella;
solo dinanzi a un simile dato (peraltro almeno apparentemente in contrasto con le premesse del provvedimento) il tribunale avrebbe potuto direttamente esaminare il profilo della prova dell’avvenuto sgravio, totale o parziale (v. Cass. Sez. U n. 7822-20);
IV. – in generale (e per converso) la presenza della cartella, strumento di notifica del ruolo, suppone doversi tener conto della contestazione della curatela circa l’avvenuto sgravio solo ai fini dell’ammissione del credito residuo con riserva, esattamente nel solco dell’insegnamento all’inizio richiamato; e questo perchè anche la questione relativa allo sgravio, ove anteriore alla notifica della cartella, implica che l’obbligazione tributaria più non esista in forza di un previo atto di autotutela amministrativa, e deve essere portata alla cognizione del giudice tributario con l’impugnazione della cartella (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19);
in tal caso la presenza della contestazione della curatela incentrata sul già avvenuto sgravio postula pur sempre che il credito sia ammesso con riserva, da sciogliere poi ancora una volta ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, comma 2, definita la sorte dell’impugnazione nella sede propria;
V. – il secondo motivo di ricorso, che attiene alla pronuncia sulle spese processuali, è assorbito; il decreto va cassato con rinvio al medesimo tribunale di Messina che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame dell’opposizione al passivo uniformandosi ai principi di diritto appena esposti;
il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale di Messina.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020