Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23809 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 24/09/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 24/09/2019), n.23809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6598-2018 proposto da:

CREDIFARMA SPA, quale mandataria dei Dottori A.P.,

AM.AM., AZIENDA SERVIZI PUBBLICI (ovvero FARMACIA COMUNALE BUERO

ROCCA PRIORA o COMUNALE QUATTROSTRADE, COMUNALE ROCCA di PAPA,

COMUNALE CAMPI di ANNIBALE, KENNEDY, DEI FRANCESI, DI MORENA,

CASABLANCA, DEL CENTRO), B.M., C.G.,

CA.GI., CA.EM., CE.BR., CO.FR.,

CO.AL., D.B.G., DE.MA.AL.,

F.E., FARMACIA A.e.M.A. SNC, FARMACIA DONFRANCESCO SNC

di DO.PA.ed.OR., FARMACIA INTERNAZIONALE di

P.C. & C., FARMACIA MARINI SNC di C.N. e

M.L.M., FARMACIA PERITTI e SANTORI di PE.UG. e

S.F. SNC, FARMACIA SAN PIETRO dei DOTTORI M.L. e

N.M. snc, FARMACIA SANTA LUCIA del DOTT. G.M. & C.

SNC, F.N., FR.SA., MA.AN.RI.,

(FARMACIA SAN NILO), MA.MA.CR., MA.AD.,

MO.FR., MO.RA., P.G., R.R.,

T.S., TU.ST., nelle loro rispettive qualità di

titolari delle omonime Farmacie, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

PAOLA FALCONIERI, 100, presso lo studio dell’avvocato FIECCHI PAOLA,

rappresentati e difesi dall’avvocato MACCIOTTA GIUSEPPE;

– ricorrenti –

contro

ASL LOCALE (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO MEDA, 35,

presso lo studio dell’avvocato TANDOI MARIA CRISTINA, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati BENTIVOGLIO BARBARA,

MAZZOLI GABRIELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5026/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti Credifarma impugna l’epigrafata sentenza – con la quale la Corte d’Appello di Roma, rigettandone il gravame, ha confermato la revoca in primo grado del decreto ingiuntivo inteso a conseguire in suo favore il pagamento da parte dell’AUSI, Roma 2 dei corrispettivi dovuti per le prestazioni farmaceutiche erogate nel mese di marzo 2010 – e ne chiede la cassazione sul rilievo che il decidente aveva ricusato il riconoscimento degli interessi di mora incorrendo 1) nell’omesso esame di un fatto decisivo in violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 1219 c.c. per aver ritenuto che la costituzione in mora fosse avvenuta solo con la notificazione del d.i., sebbene fossero stati prodotti nel giudizio gli atti pregressi (raccomandata 7.5.2010) costitutivi di essa; 2) nell’omesso esame di un fatto decisivo e nella violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1224 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. per non aver valutato le prove agli atti e per aver in ragione di ciò denegato il dovuto riconoscimento degli interessi convenzionali e del maggior danno da ritardo, come pur degli interessi legali.

Al proposto ricorso resiste l’intimata con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Entrambi i motivi di ricorso, laddove evidenziano un preteso vulnus motivazionale sono affetti da pregiudiziale inammissibilità che travolge anche la doglianza in diritto, atteso che delle norme richiamate nel motivo si lamenta la violazione in ragione della ritenuta fondatezza della doglianza motivazionale.

3. Riguardo a quest’ultima, va invero, evidenziato, da un lato, che, secondo la lezione nomofilattica dispensata riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo applicabile alla specie catione temporis, l’omesso esame di elementi istruttori non è fonte di un vizio motivazionale ricorribile per cassazione se il fatto – intendendosi per tale un fatto storico principale o secondario e non la valutazione che di esso abbia reso il giudicante – abbia costituito oggetto di disamina, di modo che, essendo qui inequivoco che il fatto “costituzione in mora” sia stato di certo esaminato dal decidente rigettando il quarto motivo di appello la sollevata censura non è sindacabile da questa Corte; dall’altro, che l’allegazione è priva di autosufficienza giacchè avendo il decidente ritenuto che i pretesi atti di costituzione in mora fossero stati “genericamente enunciati nell’atto di appello” e fossero “privi di elementi individuativi e di riferimenti cronologici”, la mera indicazione del numero dell’atto e della sua data, in difetto di ogni altro elemento di specificazione in ordine al suo contenuto in grado di comprovarne la sicura riferibilità alle prestazioni oggetto di controversia, non valgono a colmare la rilevata lacuna.

4. Le spese seguono la soccombenza. Doppio contributo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 4200,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della VI-ISsezione civile, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA