Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23809 del 14/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 14/11/2011, (ud. 20/09/2011, dep. 14/11/2011), n.23809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26693/2009 proposto da:

R.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

TRITONE 102, presso lo studio dell’avvocato SICCHIERO Gianluca, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIOVESANA ARTURO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MONTEFIBRE S.P.A.;

– intimata –

Nonchè da:

MONTEFIBRE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo

studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SPAGNUOLO VIGORITA LUCIANO, giusta delega in

attri;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

R.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

TRITONE 102, presso lo studio dell’avvocato SICCHIERO GIANLUCA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIOVESANA ARTURO,

giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

sul ricorso 3191/2010 proposto da:

R.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

TRITONE 102, presso lo studio dell’avvocato SICCHIERO GIANLUCA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIOVESANA ARTURO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MONTEFIBRE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 42/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 11/05/2009 R.G.N. 582/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato SPAGNUOLO VIGORITA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso,

assorbito l’incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 7.7.1999, R.N. adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Venezia, esponendo di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze di SIPA S.p.A., a cui era succeduta Montefibre S.p.A., dal 3.12.1962 al 19.3.1994, con le mansioni di operaio e, dal 1972, di caposquadra manutenzione.

Deduceva che nel corso del rapporto aveva ideato una macchina crettatrice, migliorata per la crettatura di fibre sintetiche ed artificiali, in relazione alla quale la datrice di lavoro aveva acquisito brevetto in data 18.6.1987.

Precisava che per lungo tempo, ossia fin dal 1975, aveva iniziato a ricercare una soluzione ad inconvenienti che si realizzavano in fase produttiva e perciò aveva realizzato l’invenzione brevettata da SIPA. Rilevava che la stessa datrice lo aveva indicato come autore dell’invenzione al momento della richiesta di brevetto del 1984, seppure aggiungendo come coautore il dipendente C., il quale, tuttavia, non aveva avuto un ruolo significativo nell’elaborazione e nello sviluppo dell’invenzione.

Aggiungeva di aver acconsentito alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nel 1988, con decorrenza, quanto alla data di cessazione del rapporto, dal gennaio 1994, ed anche di aver stipulato rinuncia transattiva con esodo incentivato poichè ignorava l’esito della domanda di concessione del brevetto.

Soggiungeva che solamente dopo la cessazione del rapporto era venuto a conoscenza del fatto che il brevetto era stato acquisito dalla datrice di lavoro nel 1987.

Chiedeva che, accertata l’esclusiva riconducibilità alla sua attività ideativa e di progettazione dell’invenzione suddetta, la Montefibre s.p.a., subentrata alla SIPA, venisse condannata a corrispondergli l’equo premio di cui al R.D. n. 1127 del 1939, art. 23, comma 2, oltre accessori.

Si costituiva in giudizio la società convenuta, contestando, in rito ed in merito, quanto allegato e dedotto dal ricorrente.

Con sentenza n. 314/2006 del 29.3.2006/ 17.5.2006, l’adito Tribunale, disattese tutte le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalla società resistente, condannava quest’ultima a corrispondere al R., a titolo di equo premio, R.D. n. 1127 del 1939, ex art. 23, comma 2, la somma di Euro 114.657,30, oltre rivalutazione ed interessi legali dall’ 1.1.1997 al saldo.

Avverso tale decisione proponeva appello la Montefibre s.p.a., contestandola sotto vari profili.

Si costituiva il R. chiedendo il rigetto del gravame e proponendo, a sua volta, appello incidentale.

Con sentenza del 27 gennaio-11 maggio 2009, l’adita Corte d’appello di Venezia dichiarava l’intervenuta prescrizione del diritto azionato, ritenendo, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale, che, nella specie, non trovasse applicazione, per mancanza dei richiesti presupposti, l’art. 2941 c.c., n. 8, per il quale la prescrizione rimane sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finchè il dolo non sia stato scoperto.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre R.N. con cinque motivi, depositando anche memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste la Montefibre S.p.A con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato, affidato a tre motivi, cui resiste il R. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

Va, altresì, preliminarmente osservato che il R. ha presentato un primo ricorso (r.g. n. 26693/2009), chiedendo la riforma della sentenza n. 42/2009 della Corte d’appello di Venezia, ed avverso il quale ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale, Montefibre spa.

Avverso il ricorso incidentale il R. ha notificato controricorso. Tuttavia – come affermato dallo stesso, avendo rilevato che nel proprio ricorso era stata omessa la trascrizione del testo della sentenza gravata, nella parte motiva (pag. 6 ricorso), alla quale si faceva espresso e diretto riferimento nello svolgimento del primo mezzo d’impugnazione, il R. ha proposto un secondo tempestivo ricorso, (r.g. 3191/2010), completo nella sua esposizione, come tale pienamente ammissibile; ciò, a differenza del primo, la cui lacuna – come correttamente prospettato dalla stessa difesa del R. – è causa di inammissibilità dell’atto.

Va in proposito rammentato che costituisce principio consolidato quello per cui “nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, il primo dei quali non sia stato depositato o lo sia stato tardivamente dal ricorrente, è ammissibile la proposizione del secondo, anche qualora contenga nuovi e diversi motivi di censura, purchè la notificazione dello stesso abbia avuto luogo nel rispetto del termine breve decorrente dalla notificazione del primo, e l’improcedibilità di quest’ultimo non sia stata ancora dichiarata, dal momento che la mera notificazione del primo ricorso non comporta la consumazione del potere d’impugnazione;

peraltro, all’ammissibilità del secondo ricorso non osta nemmeno la contestuale declaratoria d’improcedibiità del primo che abbia avuto luogo su iniziativa del controricorrente” (Cass. 26-05-2010, n. 12898; sull’ammissibilità, del secondo ricorso che rispetti i termini -lungo e breve- per ricorrere v. altresì, ex multis: Cass. 03-03-2009, n. 5053; Cass. 14-08-2008, n. 21702; Cass. 15-02-2007, n. 3386).

Nella specie, agli effetti della ammissibilità del secondo ricorso, va osservato che il primo ricorso venne notificato in data 30.11.2009 ed il secondo in data 27.1.010, mentre la sentenza gravata, non notificata, venne depositata in data 11.5.2009.

Alcun pregiudizio, tuttavia, subisce il controricorso con ricorso incidentale avverso il primo ricorso (inammissibile), essendo la notifica intervenuta il 17/12/2009, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del primo ricorso, oltre che entro l’anno dal deposito della sentenza impugnata.

Tanto chiarito, con il primo motivo di ricorso il R., denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione – art. 360 c.p.c., n. 5 – in relazione all’idoneità o meno delle dichiarazioni mendaci a configurare il dolo art. 2941 c.c., ex n. 8, riportando le testimonianze assunte in istruttoria, sostiene che, a seguito delle ripetute richieste da lui avanzate, al fine di conseguire un riconoscimento economico per il suo “trovato”, la Società Montefibre avrebbe più volte indicato che l’invenzione era irrilevante e che la brevettazione era già stata riscontrata in altri Paesi.

A fronte di tali dichiarazioni “mendaci”, si trattava di considerare se esse fossero idonee a creare un’effettiva convinzione, con conseguente configurazione della fattispecie di cui all’art. 2941 c.c., ovvero fossero “ad evidenza inattendibili per il R.”, quindi da superare con l’ordinaria diligenza.

Lamenta, pertanto, che la Corte di Appello non avrebbe fatto alcuna indagine in proposito, limitandosi ad una valutazione astratta – ed erronea – dei fatti, mentre occorreva una valutazione concreta della efficienza causale del dolo del debitore.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 2729 c.c., rimproverandosi alla sentenza di appello di avere prospettato una presunzione semplice circa la conoscenza dei brevetti, laddove, non potendosi dimostrare in via testimoniale l’esistenza di un brevetto, ancor meno poteva ammettersi l’esistenza di una presunzione (art. 2729 c.c.).

Con il terzo motivo, si denuncia, ancora, violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 2729 c.c., deducendosi che, in ogni caso, quanto al rilievo di cui al secondo motivo, anche ad ammettere il ricorso alle presunzioni, la sentenza avrebbe tuttavia dovuto precisare quali – in punto di fatto – fossero gli elementi certi, gravi e concordanti, in forza dei quali da un fatto noto si dovesse risalire ad un fatto ignoto.

Con il quarto motivo il ricorrente, denunciando violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 300 c.p.c., n. 3, sempre in relazione all’art. 2729 c.c., specifica ulteriormente quanto già argomentato con il terzo motivo.

Con il quinto motivo il R. denuncia omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo:

art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione agli artt. 1439, 1440 c.c. e art. 2941 c.c., n. 8, addebitando alla sentenza impugnata di avere riferito l’inefficienza causale del dolo del datore di lavoro ai soli elementi della presunzione di conoscibilità dei dati contenuti nei registri dei brevetti e della conoscibilità di tali dati con attivazione dell’ordinaria diligenza, ed insistendo nel sostenere che la Corte di Appello non avrebbe svolto alcuna indagine rivolta all’accertamento in concreto della sussistenza di una fattispecie di “dolo determinante” (art. 1439 c.c.), idonea a distogliere il R. dall’indagine presso i registri. Nè, per conseguenza, vi sarebbe motivazione al riguardo.

Inoltre, sempre quanto alla efficienza causale del dolo, si sarebbe dovuto considerare la condizione di mero operaio del R., in relazione ad un tempo in cui la consultazione dei registri in questione non era agevole così come oggi.

Il ricorso, pur valutato nelle sue diverse articolazioni, è infondato, non valendo ad inficiare gli argomenti posti dal Giudice a quo a fondamento della sua decisione circa l’intervenuta prescrizione.

In proposito, la Corte territoriale ha opportunamente tenuto ad evidenziare, in punto di fatto, la presenza dei seguenti dati documentali e incontroversi: 1) la domanda di concessione del brevetto venne presentata dalla SIPA nel febbraio 1984 e nella domanda il R. era indicato come coautore dell’invenzione; 2) l’appellato venne immediatamente informato della presentazione della domanda di brevetto 3) il brevetto venne ottenuto il 18.6.1987; 4) il primo atto interruttivo della eccepita prescrizione risaliva al 18.1.1999.

Ha, poi, osservato che il Giudice di primo grado aveva disatteso l’eccezione di prescrizione ritenendo applicabile nella fattispecie l’art. 2941 c.c., n. 8, e ritenendo provato il doloso occultamento da parte della datrice di lavoro dell’ottenimento del brevetto.

Ha puntualizzato che la società appellante aveva censurato la suddetta statuizione negando l’applicabilità nel caso di specie del citato articolo in fatto ed in diritto, richiamando la giurisprudenza della Cassazione che richiede una vera e propria impossibilità ad agire, nonchè doveri di diligenza incompatibili con il regime di pubblicità dei brevetti.

Ha ritenuto corretta tale censura, contestata dal R. con gli esposti motivi di ricorso, che -come appena accennato- vanno disattesi.

Invero, la sentenza impugnata non si fonda su specifiche valutazioni dell’elemento soggettivo della condotta del debitore, ai fini dell’accertamento del carattere doloso dell’occultamento del credito, ma esprime un giudizio di fatto in ordine all’impedimento che sarebbe stato posto alla possibilità di agire del creditore.

In proposito, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che l’operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all’art. 2941 cod. civ., n. 8 ricorre quando sia posto in essere dal debitore un comportamento tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito (Cass. 24 ottobre 1998 n. 10592, 23 gennaio 2004 n. 1222, 5 dicembre 2005 n. 9291);

stabilendo così un criterio che non impone certo di far riferimento ad una impossibilità assoluta di superare l’ostacolo posto dalla condotta del debitore, ma richiede di considerare l’effetto dell’occultamento in termini di impedimento non sormontabile con normali controlli (cfr., Cass. 17 aprile 2007 n. 9113).

La sentenza impugnata si è attenuta a tale principio di diritto, perchè ha rilevato come, nella specie, il contesto probatorio acquisito era tale da escludere che il R. non potesse controllare la situazione per lui rilevante, acquisendo le necessarie informazioni; e ciò anche alla luce dei principi generali dell’ordinamento, secondo cui la condotta dolosa, ossia quella che determina, in via esogena, una falsa rappresentazione della realtà che inficia il processo di formazione della volontà, va esclusa se il debitore prova che la controparte avrebbe potuto conoscere i fatti addebitati alla sua condotta maliziosa usando la normale diligenza (ex plurimis, Cass. 19.6.2008 n. 16663).

In applicazione dei suesposti principi, nella fattispecie la valutazione dell’impedimento è stata operata dal Giudice a quo tenendo conto del regime di pubblicità dei brevetti, incidente, a sua volta, sulla valutazione dell’ordinaria diligenza, destinata ad un esito sfavorevole per il R., determinando detta pubblicità una significativa presunzione di conoscenza. Sicchè il dedotto doloso occultamento, da parte della società, della concessione del brevetto, è stato correttamente ritenuto inidoneo a costituire un ostacolo non sormontabile con gli ordinari controlli, in quanto la mera consultazione dei registri dei brevetti avrebbe consentito al R. la conoscenza del fatto suddetto.

A ciò andava aggiunto l’ulteriore circostanza di fatto che sin dal 1984 il R. sapeva della presentazione della domanda di concessione di brevetto da parte della Sipa, con l’indicazione del suo nome quale coautore.

Tenendo presente tali premesse, la Corte di merito ha coerentemente osservato che, nel caso in esame, la prescrizione decennale era iniziata a decorrere dal 18.6.1987, data di concessione del brevetto (Cass. 19,7.2003 n. 11305 su durata del termine e decorrenza); e poichè il primo atto interruttivo del R. risaliva al gennaio 1999, il termine decennale era decorso ed il diritto all’equo premio doveva essere dichiarato prescritto.

Per quanto precede, non ravvisandosi nell’iter argomentativo, seguito dalla Corte territoriale, i denunciati vizi motivazionali e violazioni di legge, il ricorso principale va rigettato, con assorbimento di quello incidentale condizionato.

L’alterno esito dei giudizi di merito, comprovanti l’obiettiva difficoltà dell’apprezzamento dei fatti, giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA