Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23809 del 11/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/10/2017, (ud. 17/07/2017, dep.11/10/2017),  n. 23809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 863-2011 proposto da:

FALLIMENTO M.I., elettivamente domiciliato in ROMA V.LE

ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato UGO OJETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO VULPIANI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la decisione n. 387/2010 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE Sez.

di ANCONA depositata il 17/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/07/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il Fallimento M.I., in persona del curatore pro tempore, propone ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria centrale (Collegio delle Marche), n. 387/1/2010 dep. 17 maggio 2010, che su impugnazione di tre avvisi di accertamento (notificati ai fini Irpef e Ilor per gli anni 1985, 1986, 1987, e iscrizione a ruolo ad essi conseguente), da parte di M.I. e A.L., coniugi, e della società di fatto fra loro successivamente individuata, confermando la decisione della Commissione di secondo grado di Ascoli Piceno, n. 9526/01/1994, ha respinto il ricorso.

La Commissione centrale ha ritenuto, in particolare, che: a) “l’operato dell’Ufficio è stato puntuale ed inappuntabile per ciascuno dei tre anni in discussione”; b) “il ricorso all’accertamento con il metodo induttivo è giustificato.. dalla rilevante sproporzione tra il costo delle merci ed il volume dei ricavi e dalla mancanza pressochè totale di documenti contabili atti a confutare la tesi dell’Ufficio”, sussistendo conseguentemente le presunzioni legali dell’accertamento; c) la percentuale di ricarico è “pienamente rispondente al genere di prodotti commercializzati dai contribuenti”; d) giustificata la decisione della Commissione di secondo grado relativamente all’anno 1986, per il quale, in riforma della decisione di primo grado, è stato quantificato un utile di esercizio,,, pari al reddito attribuibile alla società, in conformità alle linee guida adottate per gli anni precedenti.

L’Agenzia delle entrate si costituisce ai soli fini di partecipare all’udienza, ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo del ricorso si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., non avendo la C.T.C. motivato sulla dedotta carenza di motivazione degli avvisi di accertamento impugnati; motivazione apparente, laddove qualifica puntuale e inappuntabile l’operato dell’Ufficio, senza alcun riferimento ai motivi dell’accertamento, alle difese delle parti e alle precedenti decisioni; motivazione inadeguata e illogica, in assenza di contestazioni sulle scritture contabili, confermando la percentuale di ricarico applicata sulla base di una media semplice e non ponderata, non assistita da ulteriori prove e riscontri.

2. Il motivo è infondato.

La sentenza infatti, ancorchè sinteticamente, riporta con sufficiente chiarezza i fatti di causa e le ragioni della decisione. Nè la decisione – cui si rimprovera il mancato riferimento all’avviso di accertamento – è adeguatamente contrastata, non avendo la parte riportato in questa sede l’avviso di accertamento, anche ai fini del controllo della contestata metodologia di determinazione della percentuale di ricarico.

In ogni caso la sentenza si pone in linea con l’orientamento di questa Corte, secondo il quale è legittimo l’accertamento analitico induttivo del reddito d’impresa, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), qualora la contabilità possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo della antieconomicità del comportamento del contribuente: la C.T.C. ha sul punto rilevato che vi era una rilevante sproporzione fra costo delle merci e volume dei ricavi, in presenza di una carente documentazione.

La riscontrata antieconomicità nel comportamento imprenditoriale abilita l’Amministrazione a ricorrere alla indicata tipologia di accertamento, vigendone le condizioni, essendo consentito all’Ufficio di dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni legali, maggiori ricavi o minori costi – anche utilizzando le percentuali di ricarico con conseguente spostamento dell’onere della prova sul contribuente (cfr. Cass. n. 9084 del 07/04/2017; n. 7871 del 18/05/2012; n. 20857 del 2007). Peraltro le percentuali di ricarico sono state determinate sulla base di dati statistici interni (prezzi delle merci esposte in vetrina; giacenze di magazzino), come lo stesso ricorrente, pur contestando la percentuale di ricarico applicata, ammette.

La C.T.C. ha sul punto sufficientemente motivato, laddove ha giustificato il ricorso al metodo analitico-induttivo, stante l’antieconomicità del comportamento (deducibile dalla rilevante sproporzione fra costi e ricavi) e l’inattendibilità della documentazione, ritenendo la percentuale di ricarico applicata, ricavata dai prodotti esposti in vetrina – che, al fine di attirare la clientela, non sono quelli di maggior costo – “pienamente rispondente al genere di prodotti commercializzati (abbigliamento di lusso)”.

3. Col secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., sul merito dei rilievi in sede di accertamento induttivo, che nel caso di specie va qualificato come analitico-induttivo.

4. Col terzo motivo si lamenta violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, anche in relazione all’art. 24 Cost. e art. 101 c.p.c. e correlato vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

5. Entrambi i motivi, anche a voler trascurare i profili di autosufficienza, non essendo trascritto l’avviso di accertamento in modo da consentire il controllo delle dedotte violazioni di legge, sono tuttavia infondati. La C.T.C. ha correttamente ritenuto il ricorso all’accertamento analitico induttivo motivato dall’antieconomicità del comportamento imprenditoriale (sproporzione fra costo delle merci e volume dei ricavi), e dalla “mancanza pressochè totale di documenti contabili atti a confutare la tesi dell’Ufficio” basata su presunzioni gravi precise e concordanti.

Pertanto, la contabilità complessivamente inattendibile abilita il ricorso all’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), sulla base di presunzioni semplici, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente.

Ed invero, l’atto di rettifica – emesso ai sensi della norma succitata – in presenza degli indici di inattendibilità sopra indicati – è assistito da presunzione di legittimità circa l’operato degli accertatori, nel senso che null’altro l’Amministrazione è tenuta a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte. Per converso, grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, senza che sia sufficiente invocare l’apparente regolarità delle annotazioni contabili (cfr. Cass. n. 23550 del 2014; n. 14068/2014; n. 7871/2012). Orbene, nel caso concreto – come dianzi detto – la C.T.C. ha esposto in sentenza gli elementi di carattere indiziario e presuntivo per confermare la legittimità dell’accertamento, mentre nessun elemento di prova di segno contrario risulta fornito dalla contribuente.

6. Consegue il rigetto del ricorso.

7. Nulla sulle spese di lite, non avendo l’Agenzia delle entrate svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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