Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23808 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 24/09/2019, (ud. 01/03/2019, dep. 24/09/2019), n.23808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21450-2018 proposto da:

S.E., V.A., E.S., elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA GOLAMETTO 4, presso lo studio dell’avvocato

FERRIOLO GIOVAMBATTISTA, che le rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ABBATE FERDINANDO EMILIO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 257/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositato il 25/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSENTINO

ANTONELLO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato:

che i ricorrenti nominati in epigrafe hanno impugnato il decreto col quale la corte d’appello di Perugia ha dichiarato inammissibile la domanda di equa riparazione da loro proposta, ai sensi della L. n. 89 del 2001, per l’irragionevole durata di un processo civile definito con ordinanza della Corte di cassazione pubblicata il 3 luglio 2009;

che la corte d’appello ha giudicato tardiva la domanda di equa riparazione, in quanto presentata l’11 febbraio 2010, quindi dopo lo spirare del termine semestrale di cui alla L. n. 89 del 2001, art.4;

che il ricorso si fonda su un unico motivo, con il quale si denuncia la violazione della L. n. 89 del 200, art. 4, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa trascurando di considerare – ai fini della verifica del rispetto del termine previsto da tale disposizione – la sospensione feriale dei termini di cui alla L. n. 742 del 1969;

che il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso;

che la causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio dell’1 marzo 2019, per la quale non sono state depositate memorie.

Considerato:

che l’unico motivo di ricorso appare fondato;

che infatti – secondo il costante orientamento di questa Corte, riconfermato ancora di recente con la sentenza n. 14493/18 e dal quale il Collegio non vede ragione di discostarsi – il termine semestrale di decadenza previsto dalla L. n. 89 del 200, art. 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione soggiace alla sospensione feriale dei termini;

che dal decreto gravato si rileva che il giudizio presupposto fu definito con ordinanza di questa Corte di cassazione del 3 luglio 2009;

che, pertanto, il termine semestrale di cui alla L. n. 89 del 200, art. 4, scadeva, tenendo conto della sospensione feriale dei termini, il 18 febbraio 2010;

che sempre dal decreto gravato si rileva che il giudizio per la equa riparazione fu instaurato dagli odierni ricorrenti l’11 febbraio 2010;

che pertanto il ricorso era tempestivo;

che quindi il decreto gravato va cassato con rinvio alla corte di appello di Perugia, in diversa composizione, che si atterrà al principio che il termine semestrale di decadenza previsto dalla L. n. 89 del 200, art. 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione soggiace alla sospensione feriale dei termini

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato per quanto di ragione e rinvia alla corte di appello di Perugia, in diversa composizione, che regolerà le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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