Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23808 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 23/11/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 23/11/2016), n.23808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camila – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GZ 2538 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via XX Settembre n. 98/g, presso

l’avv. Fabio Scatamacchia, che la rappresenta e difende unitamente

all’avv. Maurizio Vecchio, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 17/14/08, depositata il 30 maggio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15

luglio 2016 dal Relatore Cons. Virgilio Biagio;

uditi l’avv. Fabio Scatamacchia per la ricorrente e l’avvocato dello

Stato Pasquale Pucciariello per la resistente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Zeno Immacolata, il quale ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

– la GZ 2538 s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del P. indicata in epigrafe, con la quale è stato parzialmente accolto l’appello dell’Ufficio in controversia concernente cartella di pagamento emessa nei confronti della contribuente per IRPEG dell’anno 2000;

– l’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione;

– la ricorrente, nel gennaio 2015, ha depositato documentazione attestante l’avvenuta estinzione del debito d’imposta ai sensi della L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi da 618 a 624, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere;

– a seguito di rinvio a nuovo ruolo disposto all’udienza del 15 gennaio 2015, l’Agenzia delle entrate ha depositato, nell’aprile 2016, attestazione dell’avvenuto adempimento dell’obbligo derivante dalla cartella impugnata, ai sensi della richiamata normativa;

– va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del presente giudizio.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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