Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23808 del 23/11/2016
Cassazione civile sez. trib., 23/11/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 23/11/2016), n.23808
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camila – Presidente –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GZ 2538 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via XX Settembre n. 98/g, presso
l’avv. Fabio Scatamacchia, che la rappresenta e difende unitamente
all’avv. Maurizio Vecchio, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Piemonte n. 17/14/08, depositata il 30 maggio 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15
luglio 2016 dal Relatore Cons. Virgilio Biagio;
uditi l’avv. Fabio Scatamacchia per la ricorrente e l’avvocato dello
Stato Pasquale Pucciariello per la resistente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Zeno Immacolata, il quale ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che:
– la GZ 2538 s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del P. indicata in epigrafe, con la quale è stato parzialmente accolto l’appello dell’Ufficio in controversia concernente cartella di pagamento emessa nei confronti della contribuente per IRPEG dell’anno 2000;
– l’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione;
– la ricorrente, nel gennaio 2015, ha depositato documentazione attestante l’avvenuta estinzione del debito d’imposta ai sensi della L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi da 618 a 624, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
– a seguito di rinvio a nuovo ruolo disposto all’udienza del 15 gennaio 2015, l’Agenzia delle entrate ha depositato, nell’aprile 2016, attestazione dell’avvenuto adempimento dell’obbligo derivante dalla cartella impugnata, ai sensi della richiamata normativa;
– va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del presente giudizio.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016