Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23807 del 14/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 14/11/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 14/11/2011), n.23807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5546/2009 proposto da:

ANTICO FORNO A LEGNA S.R.L., (già ANTICO FORNO A LEGNA DI FASCE

EDOARDO 6 C. S.N.C.), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato MARIO ANTONINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUGGIOLI Giuliano, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO

N. 10, presso lo studio dell’avvocato DANTE ENRICO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SCACCHI PIERANGELO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 33/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 25/02/2008 R.G.N. 1246/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato DANTE ENRICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’Antico forno a legna srl chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Torino, pubblicata il 25 febbraio 2008.

La controversia fu proposta dalla dipendente B.G., licenziata dall’Antico forno con missiva del 23 novembre 2005, in cui, premesso che la lavoratrice era stata sempre addetta a mansioni di pulizia dei macchinari aziendali, nell’ambito di squadre con orario di lavoro dalla 22 alle 5.30, e che, in occasione di un periodo di CIG, era stato possibile accordarle il lavoro a tempo parziale nell’ambito dell’orario pomeridiano, si sosteneva che cessata la CIG era stato disposto che a decorrere dal 6 giugno 2005 le operazioni di pulizia dei macchinari venissero svolte anche dalla squadra della B. dalle 22 alle 5.30.

La B. aveva dichiarato la sua indisponibilità a svolgere tale turno e alla società “non era restato altro che procedere alla risoluzione del rapporto per giustificato motivo oggettivo, essendo stato soppresso il servizio di pulizia dei macchinari aziendali nell’orario 16-22”.

Il giudice di primo grado accolse il ricorso della B., madre di un figlio di età minore di tre anni, ritenendo legittimo il suo rifiuto ai sensi del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 11, comma 2, e ritenendo che il datore di lavoro non avesse fornito la prova della impossibilità di adibire la ricorrente a mansioni alternative diurne.

La società propose appello assumendo che le mansioni di pulizia venivano svolte esclusivamente in turno notturno e che era impossibile ricollocare la lavoratrice allegando che la stessa aveva sempre svolto unicamente mansioni di pulizia e risultava quindi priva della professionalità necessaria per l’assegnazione a compiti diversi in ambito produttivo.

La Corte ha ritenuto tali ultimi assunti non condivisibili e comunque non provati.

Ha precisato che in relazione alla applicazione della disciplina dettata dall’art. 11 cit., la valutazione circa la possibilità di ricollocazione non deve fondarsi sulle mansioni in concreto svolte, ma sulla qualifica contrattuale e che, sulla scorta della documentazione in atti emergeva che gran parte dei dipendenti della società occupati in mansioni produttive erano inquadrati come la B. nel 5^ livello.

Sul piano probatorio ha poi rilevato che sulla base delle risultanze istruttorie, emergeva che la B., che ordinariamente svolgeva mansioni di pulizia dei macchinari, veniva adibita, comunque, saltuariamente, anche a mansioni produttive, desumendo da ciò che l’azienda abbia valutato il corredo professionale della B. comunque idoneo allo svolgimento dei compiti citati.

Ha infine ritenuto che la possibilità di ricollocazione deve, in relazione al contesto normativo specifico, farsi anche carico di un eventuale breve percorso di riqualificazione professionale.

La società articola due motivi del ricorso in cassazione entrambi concernenti esclusivamente vizi di motivazione. La lavoratrice si difende con controricorso. La srl ricorrente ha depositato una memoria.

Con il primo motivo la società denunzia un vizio di omessa o insufficiente motivazione in relazione al fatto, decisivo e controverso, costituito dalla “esistenza/inesistenza, presso la società, di mansioni alternative che fosse possibile assegnare alla lavoratrice al fine di scongiurarne il licenziamento”.

Si censura la motivazione per non aver esaminato il libro matricola e il prospetto redatto sulla base di esso dai quali risultava che il personale fosse tutto a tempo pieno e indeterminato. Tale esame avrebbe permesso di accertare che l’impossibilità di assegnare alla lavoratrice mansioni alternative.

Con il secondo motivo si denunzia vizio di omessa o insufficiente motivazione sull’ulteriore fatto, controverso e decisivo, costituito “dalla esistenza/inesistenza, presso la società di mansioni alternative che fosse possibile assegnare alla resistente.

Si sostiene che la motivazione appare “inidonea” “per non aver minimamente considerato che, sulla base delle deposizioni rese dai testi la stabile occupazione dei posti di lavoro a tempo pieno e indeterminato – già risultante dal libro matricola – era ulteriormente confermata dalla sporadicità dell’assegnazione della B. a mansioni produttive. Si censura a tal fine “l’omesso esame delle deposizioni testimoniali, posto che sulla base di esse si sarebbe dovuto riconoscere l’impossibilità di assegnare alla prestatrice di lavoro mansioni alternative”.

I motivi devono essere valutati congiuntamente, perchè concernono pretesi vizi di motivazione sullo stesso fatto (inesistenza in azienda di mansioni alternative cui assegnare la lavoratrice madre), salvo differenziarsi in relazione al tipo di prova (documentale nel primo motivo e testimoniale nel secondo) che la Corte d’appello non avrebbe correttamente valutato.

I vizi denunziati sono di “omissione” e di “insufficienza” della motivazione su detto fatto.

La motivazione, come si evince anche dalla sintesi su riportata, è presente nella sentenza, quindi non può parlarsi di “omissione”. Del resto, contraddittoriamente, la stessa società ricorrente assume poi che la motivazione è insufficiente, ammettendone quindi la sussistenza.

Quanto alla sufficienza, in realtà, dietro questo schermo formale, si formulano censure che non attengono alla adeguatezza logica della motivazione (sicuramente ampia, completa e coerente), ma al contenuto della stessa. Si chiede invero alla Corte di Cassazione di valutare in modo diverso il quadro probatorio documentale (primo motivo) e testimoniale (secondo motivo), il che attiene al merito della decisione e non attiene al giudizio di legittimità.

Il ricorso deve quindi essere rigettato. Le spese, per legge, gravano sulla parte che perde il giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.040,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA