Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23807 del 02/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 02/09/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 02/09/2021), n.23807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3894-2020 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati ERMINIO ANNONI, ALESSANRO DELBECCHI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1349/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata l’08/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2021 dal Consigliere Relatore Don. FRANCESCA

FIECCONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato il 28/1/2020, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova depositata in data 8/10/2019, l’avv. M.M. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria. Con controricorso notificato il 17/2/2020, resiste l’Axa Assicurazioni s.p.a..

2. La sentenza in questa sede impugnata origina dall’appello interposto dall’avv. M. contro la sentenza del Tribunale di Imperia che, con pronuncia emessa ex art. 281 sexies c.p.c., aveva dichiarato cessata la materia del contendere tra l’avvocato e la Axa Assicurazioni s.p.a. in quanto quest’ultima, in corso di causa, aveva provveduto a corrispondere al primo la somma di Euro 5.344,00; l’avvocato aveva proseguito in giudizio per ottenere rifusione delle spese legali. Per l’effetto, il giudice di primo grado condannava l’AXA al pagamento delle spese di lite in favore dell’attore “liquidate in Euro 1.369,00 per compenso legale (oltre rimborso spese – contributo unificato e bollo, oltre rimborso forfettario per spese legali 15%, IVA e CPA di legge”), operando una riduzione del 50% della somma di Euro 2.738,00 in ragione della particolare semplicità della causa, come richiesto anche dalla parte.

3. Avverso la pronuncia di prime cure, l’avv. M. proponeva gravame dinanzi alla Corte d’Appello di Genova, adducendo l’erroneità della sentenza gravata nella parte in cui aveva liquidato, per compenso legale, la sola somma di Euro 1.369,00; ad avviso dell’appellante, il giudice di prime cure avrebbe dovuto liquidare il compenso professionale con riguardo alle cause di valore superiore a Euro 5.200,00 visto il valore della domanda indicato nell’atto di citazione (Euro 5.344,00). Con la sentenza in questa sede impugnata, la Corte d’Appello di Genova ha rigettato il gravame, rilevando che il Tribunale avesse correttamente applicato i valori minimi dello scaglione da Euro 5.200,00 a Euro 26.000,00 e che, nel caso di specie, la fase di trattazione/istruzione non era stata svolta e quella decisionale non aveva comportato il deposito di comparse conclusionali e repliche essendo stata decisa ex art. 281-sexies c.p.c. Per l’effetto, ha condannato l’avv. M. alle spese del secondo grado di giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia “Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014 n. 55, con riferimento alla Tabella 2 allegata al D.M. medesimo (Tabella intitolata: “GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE”), nella parte in cui l’Ecc. Corte d’Appello di Genova, al fine del calcolo delle spese di soccombenza dovute da AXA Assicurazioni Spa all’odierno ricorrente, ha concluso nel senso che il Tribunale di Imperia non avrebbe dovuto tener conto degli importi previsti dalla Tariffa Forense per la “Fase istruttoria e/o di trattazione” e per la “Fase decisionale””. Il ricorrente premette di aver sempre ritenuto equa la riduzione del 50% ciel compenso tabellare per la particolare semplicità della causa effettuata in prime cure. Tuttavia, la sentenza impugnata sarebbe errata per aver rilevato che nel corso del giudizio di primo grado non si sarebbe svolta la “fase istruttoria e/o di trattazione” e la “fase decisionale” e, pertanto, ha ritenuto congrua la liquidazione del compenso professionale effettuata dal giudice di prime cure. Di contro, nel caso concreto, tali fasi si sarebbero svolte.

1.1. Il motivo è infondato.

Nella sentenza impugnata sono riportate le conclusioni presentate dell’appellante che chiede la liquidazione in riferimento allo scaglione che va da Euro 5.200 a Euro 26.000: il ricorrente assume essere stato violato il minimo tabellare, pari al totale di Euro 4835,00, con riduzione al 50% = Euro 2417,50 che tuttavia corrisponde ai valori medi. Nel caso di specie, non si rinviene nella sentenza impugnata né una violazione del principio di soccombenza, in quanto la Corte d’Appello ha confermato la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva posto le spese di lite del primo grado interamente a carico della compagnia assicuratrice soccombente, né una violazione dei minimi tabellari portati dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, Tabella 2 allegata, invocata dal ricorrente. Difatti, in applicazione della tabella de qua la somma dei valori minimi previsti per tutte le quattro fasi (compresa quella “istruttoria/trattazione” e “decisionale”) è pari all’importo di Euro 2.738,00, ossia l’importo esattamente individuato in prime cure, su cui poi è stata effettuata la riduzione del 50% in ragione della particolare semplicità della causa, come richiesto dallo stesso ricorrente. Quindi nei fatti non risulta violata la normativa in questione, essendo stata liquidata la somma di Euro 1.369,00, tenendo conto dell’attività in concreto svolta dal legale in una causa che si è conclusa con contrazione della fase decisionale, ex art. 281-sexies c.p.c., che è stata comunque conteggiata come attività svolta.

1.2. In conformità ai principi costantemente affermati da questa Corte, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti”. Inoltre, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo. (Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021; Sez. 1 -, Ordinanza n. 19613 del 4/8/2017; Sez. 1, Sentenza n. 20289 del 9/10/2015; Sez. 3, Sentenza n. 406 dell’11/1/2008).

1.3. Conclusivamente il ricorso va rigettato con ogni conseguenza in ordine alle spese e al contributo unificato, da porsi a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; per l’effetto condanna il ricorrente alle spese, liquidate in favore del controricorrente in Euro 1000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfetarie e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 3, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2021

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