Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23807 del 01/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 01/10/2018, (ud. 12/04/2018, dep. 01/10/2018), n.23807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3058-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (Cf. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo

unitamente all’avvocato VINCENZO FIORILLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6148/9/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO depositata

il 27/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/04/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA

TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per Irpef anno 2009, in relazione a plusvalenza da cessione infraquinquennale di immobili, ex art. 67, comma 1, lett. b) TUIR, ha dichiarato inammissibile l’appello del’Ufficio per mancato deposito della “copia della ricevuta della raccomandata relativa alla notifica dell’atto di impugnazione”, oltre che per difetto di specificità dei motivi di appello.

T.E. resiste con controricorso e deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO CHE

1. Col primo motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22,comma 1, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la CTR dichiarato inammissibile l’appello nonostante l’Ufficio avesse ritualmente depositato, unitamente all’atto di appello, l’elenco delle raccomandate e la copia della raccomandata di notifica del ricorso (che viene depositato anche in questa sede), spedito il 22 luglio 2015 e ricevuto il 23 luglio 2015, come da avviso di ricevimento: ciò erroneamente, dato che il termine di costituzione in giudizio dell’appellante è ancorato alla data di ricezione da parte del destinatario, in quanto la sanzione di inammissibilità per omesso deposito della ricevuta di spedizione postale del ricorso è prevista unicamente per avere certezza dell’avvio del procedimento notificatorio.

Il motivo è fondato, in base al principio ormai consolidato secondo cui: “Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza” (Cass. sez. un. 13452/17; n. 22229/2017, n. 11559 del 11/05/2018).

3. E’ fondato anche il secondo motivo, col quale si deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, ex art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto, i motivi di appello, riportati nel presente ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, sono idonei a sostenere l’impugnazione, posto che l’onere di specificità dei motivi di appello è assolto dalla riproposizione delle medesime doglianze già dedotte in primo grado (Cass. n. 18442/2016, v. anche Cass. 1224/2007), e può l’appello essere formulato in modo sintetico, potendo gli elementi di specificità dei motivi essere ricavati, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (Cass. n. 20379 del 24/08/2017, n. 16163 del 03/08/2016), ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza (n. 14908 del 01/07/2014). Le Sezioni unite (16 novembre 2017 n. 27199, conf. Cass. n. 13535 del 30/05/2018), hanno ribadito i principi come enucleati dalla giurisprudenza citata, statuendo, con riferimento alla modifica degli artt. 342 e 434 c.p.c. come novellati dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. nella L. 7 agosto 2012, n. 134, che “l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.

Nella specie, l’atto di appello (il cui contenuto è riportato, in ossequio al principio di autosufficienza in ricorso), recava motivi debitamente illustrati, idonei a confutare le statuizioni della CTP.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza va cassata, con rinvio alla CTR della Campania, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018

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