Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23806 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 28/10/2020), n.23806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32545-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3105/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 04/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato il ricorso proposto dall’ufficio avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla Meddix s.r.l. avverso la cartella di pagamento emessa per la ripresa di imposte sulla base del D.P.R. n. 600/734, art. 36 bis. Secondo la CTR la sentenza di primo grado aveva correttamente annullato la cartella emessa nei confronti di società ammessa alla procedura di concordato preventivo, essendo vietata ogni azione esecutiva sul patrimonio del debitore sulla base della L. Fall., art. 168, valendo tale divieto anche per gli Uffici fiscali. Era infatti emerso che il credito per il quale era stata emessa la cartella era sorto al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2014 e semplicemente riscontrato in occasione della verifica automatizzata. Nè poteva ritenersi necessaria la notifica della cartella di pagamento, essendosi previsto un termine di decadenza successivo alla revoca dell’ammissione o alla sentenza che dichiari la risoluzione o annullamento del concordato, dovendosi ritenere che dalla definitività della decisione dava vita ad iniziative esecutive da parte dell’amministrazione, ciò dovendosi ritenere anche in forza del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1 bis.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo.

La parte intimata non si è costituita.

La ricorrente deduce con il primo motivo la violazione della L. Fall., art. 168, e dell’art. 491 c.p.c.. La CTR avrebbe errato nel considerare la cartella di pagamento come atto di esecuzione e, quindi farlo ricadere nel divieto di azioni esecutive sancito dalla L. Fall., art. 168.

Prospetta, ancora, con il secondo motivo, la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1 bis, dovendosi la norma interpretare nel senso che essa prevede un’estensione del termine di possibile notifica della cartella, ma non impedisce che essa possa essere notificata anche prima.

I due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente e sono entrambi fondati.

Questa Corte ha già avuto modo di ritenere che l’inizio dell’azione esecutiva, vietata dalla L. Fall., art. 168, deve ricondursi non alla emissione ed alla notifica della cartella di pagamento, rappresentando quest’ultima un atto assimilabile al precetto (Cass., sez. 5, 24 gennaio 2019, n. 1996), ma soltanto all’inizio della vera e propria procedura esecutiva che coincide con l’atto di pignoramento – Cass. sez. un., 5 giugno 2017, n. 13913 -. Ne consegue che proprio la peculiare natura della cartella di pagamento, assimilabile ad un precetto, non impedisce l’emissione e la notifica della stessa anche dopo la “presentazione” della domanda di concordato preventivo, non costituendo l’inizio della procedura esecutiva, il cui incipit è rappresentato dal pignoramento, e non rientrando, quindi nel perimetro di cui alla L. Fall., art. 168, – cfr. Cass. n. 22211/2019 -.

In linea con tale indirizzo si è ancora più di recente riconosciuto che nessuna norma impedisce all’Amministrazione Finanziaria, dopo l’apertura della procedura concorsuale, il compimento delle operazioni di accertamento di un debito tributario concorsuale (non oggetto di preventivo accertamento) ai fini della partecipazione del suddetto credito alla ripartizione prevista dalla proposta concordataria, in quanto se con l’apertura del concorso l’Amministrazione viene a perdere ogni possibilità di agire ai fini esattivi contro il debitore, al pari di ogni altro creditore, la stessa, sotto il profilo del diritto sostanziale, non perde le proprie prerogative in ordine all’attività di verifica del rapporto giuridico d’imposta – Cass. n. 9440/2019, Cass. n. 4564/2020 -.

Orbene, a tali principi non si è uniformato il giudice di appello che, per converso, ha fatto derivare l’illegittimità della cartella emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, dalla sua assimilazione all’azione esecutive invece vietata dalla L. Fall., art. 168. Da ciò consegue l’irrilevanza dell’ulteriore argomentazione, pure espressa dalla CTR, in ordine al tempo in cui sarebbe sorta la pretesa fiscale, apparendo tale elemento non dirimente ai fini della legittimità della cartella stessa, almeno con riguardo al divieto di cui all’art. 168 ult. cit., sul quale si è invece appuntato il giudice di appello.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 28/10/2020), n.23806

Massime

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Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32545-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3105/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 04/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato il ricorso proposto dall’ufficio avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla Meddix s.r.l. avverso la cartella di pagamento emessa per la ripresa di imposte sulla base del D.P.R. n. 600/734, art. 36 bis. Secondo la CTR la sentenza di primo grado aveva correttamente annullato la cartella emessa nei confronti di società ammessa alla procedura di concordato preventivo, essendo vietata ogni azione esecutiva sul patrimonio del debitore sulla base della L. Fall., art. 168, valendo tale divieto anche per gli Uffici fiscali. Era infatti emerso che il credito per il quale era stata emessa la cartella era sorto al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2014 e semplicemente riscontrato in occasione della verifica automatizzata. Nè poteva ritenersi necessaria la notifica della cartella di pagamento, essendosi previsto un termine di decadenza successivo alla revoca dell’ammissione o alla sentenza che dichiari la risoluzione o annullamento del concordato, dovendosi ritenere che dalla definitività della decisione dava vita ad iniziative esecutive da parte dell’amministrazione, ciò dovendosi ritenere anche in forza del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1 bis.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo.

La parte intimata non si è costituita.

La ricorrente deduce con il primo motivo la violazione della L. Fall., art. 168, e dell’art. 491 c.p.c.. La CTR avrebbe errato nel considerare la cartella di pagamento come atto di esecuzione e, quindi farlo ricadere nel divieto di azioni esecutive sancito dalla L. Fall., art. 168.

Prospetta, ancora, con il secondo motivo, la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1 bis, dovendosi la norma interpretare nel senso che essa prevede un’estensione del termine di possibile notifica della cartella, ma non impedisce che essa possa essere notificata anche prima.

I due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente e sono entrambi fondati.

Questa Corte ha già avuto modo di ritenere che l’inizio dell’azione esecutiva, vietata dalla L. Fall., art. 168, deve ricondursi non alla emissione ed alla notifica della cartella di pagamento, rappresentando quest’ultima un atto assimilabile al precetto (Cass., sez. 5, 24 gennaio 2019, n. 1996), ma soltanto all’inizio della vera e propria procedura esecutiva che coincide con l’atto di pignoramento – Cass. sez. un., 5 giugno 2017, n. 13913 -. Ne consegue che proprio la peculiare natura della cartella di pagamento, assimilabile ad un precetto, non impedisce l’emissione e la notifica della stessa anche dopo la “presentazione” della domanda di concordato preventivo, non costituendo l’inizio della procedura esecutiva, il cui incipit è rappresentato dal pignoramento, e non rientrando, quindi nel perimetro di cui alla L. Fall., art. 168, – cfr. Cass. n. 22211/2019 -.

In linea con tale indirizzo si è ancora più di recente riconosciuto che nessuna norma impedisce all’Amministrazione Finanziaria, dopo l’apertura della procedura concorsuale, il compimento delle operazioni di accertamento di un debito tributario concorsuale (non oggetto di preventivo accertamento) ai fini della partecipazione del suddetto credito alla ripartizione prevista dalla proposta concordataria, in quanto se con l’apertura del concorso l’Amministrazione viene a perdere ogni possibilità di agire ai fini esattivi contro il debitore, al pari di ogni altro creditore, la stessa, sotto il profilo del diritto sostanziale, non perde le proprie prerogative in ordine all’attività di verifica del rapporto giuridico d’imposta – Cass. n. 9440/2019, Cass. n. 4564/2020 -.

Orbene, a tali principi non si è uniformato il giudice di appello che, per converso, ha fatto derivare l’illegittimità della cartella emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, dalla sua assimilazione all’azione esecutive invece vietata dalla L. Fall., art. 168. Da ciò consegue l’irrilevanza dell’ulteriore argomentazione, pure espressa dalla CTR, in ordine al tempo in cui sarebbe sorta la pretesa fiscale, apparendo tale elemento non dirimente ai fini della legittimità della cartella stessa, almeno con riguardo al divieto di cui all’art. 168 ult. cit., sul quale si è invece appuntato il giudice di appello.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

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