Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23806 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 23/11/2016, (ud. 30/06/2016, dep. 23/11/2016), n.23806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Presidente –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2873-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

N.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 146/2008 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 29/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/06/2016 dal Consigliere Dott. ANDRONIO ALESSANDRO;

udito per il ricorrente l’Avvocato PISANA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Con sentenza del 2 ottobre – 29 dicembre 2008, la Commissione tributaria regionale di Napoli ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta, di annullamento di un avviso di accertamento, condividendo le considerazioni svolte dai giudici di primo grado, secondo cui l’accertamento di maggiori ricavi o compensi non poteva basarsi sui soli parametri presuntivi di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996.

2. – Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi di doglianza, chiedendone l’annullamento.

Il contribuente N.P. non si è costituito nel presente grado di giudizio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. – L’Agenzia delle Entrate ricorrente premette che: 1) dal controllo dei ricavi dichiarati per l’anno 1999 dal contribuente, risultava che il loro ammontare era inferiore rispetto a quello derivante dall’applicazione dei parametri previsti dalla L. n. 549 del 1995, art. 3; 2) il contribuente aveva esposto in contraddittorio le ragioni per le quali doveva essere ritenuta giustificata la dichiarazione di ricavi in misura inferiore a quella presunta; ragioni ritenute inconsistenti dall’amministrazione finanziaria; 3) la Commissione tributaria provinciale e quella regionale avevano sostanzialmente condiviso i rilievi del contribuente, sostenendo la sostanziale inattendibilità dei coefficienti presuntivi, in mancanza di effettivi riscontri di tipo contabile documentale.

Con un primo motivo di doglianza, l’Agenzia delle entrate ricorrente deduce l’erronea applicazione della L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e seguenti, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, dell’art. 2697 c.c., evidenziando che il contribuente non aveva fornito, in sede di contraddittorio, nè in sede contenziosa, elementi probatori idonei a motivare l’inattendibilità del risultato del calcolo derivante dall’applicazione dei parametri preventivi. Con una seconda censura, si deduce l’insufficienza della motivazione della sentenza impugnata sui fatto decisivo della controversia rappresentato dalle prove che il contribuente avrebbe offerto a dimostrazione della fondatezza della sua pretesa; prove sostanzialmente non prese in considerazione dal giudice d’appello.

I motivi – che possono essere esaminati congiuntamente perchè attengono entrambi all’applicazione dei criteri presuntivi di determinazione dei ricavi – sono fondati.

Le sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L’esito dei contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standards al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli standards, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito (Sez. U, Sentenza n. 26635 del 18/12/2009, Rv. 610691). L’orientamento consolidatosi a partire da tale pronuncia (tra le più recenti, Sez. 6-5, Ordinanza n. 18177 del 26/07/2013, Rv. 628567; Sez. 5, Sentenza n. 17646 del 06/08/2014, Rv. 631951; Sez. 6-5, Ordinanza n. 10047 del 16/05/2016, Rv. 639876) deve essere integralmente confermato e richiamato quanto al caso in esame. Ne deriva che – in applicazione dei principi sopra richiamati – la Commissione tributaria regionale non avrebbe dovuto ritenere preclusiva la mancanza di ulteriori accertamenti documentali da parte dell’amministrazione finanziaria, ma avrebbe dovuto, invece, operare una valutazione comparata fra le presunzioni di legge e le deduzioni del contribuente, valutando analiticamente la consistenza di queste ultime.

4. – In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale di Napoli, perchè proceda a nuovo giudizio, anche ai fini delle spese, tenendo conto dei principi di diritto sopra enunciati.

P.Q.M.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale di Napoli, diversa sezione.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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