Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23806 del 14/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 14/11/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 14/11/2011), n.23806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27746/2007 proposto da:

UNICREDITO ITALIANO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

281/283, presso lo studio dell’avvocato PERSIANI Mattia, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FLORIO SALVATORE,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PANICI PIERLUIGI,

rappresentata e difesa dall’avvocato IACOVIELLO Michele, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza non definitiva n. 4152/2007 del TRIBUNALE di

TORINO, depositata il 30/07/2007 R.G.N. 1642/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato PERSIANI MATTIA;

udito l’Avvocato ZAZA CLAUDIO per delega IACOVIELLO MICHELE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per la dichiarazione di

improcedibilità.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. R.F. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino la Cassa di Risparmio di Torino, oggi UniCredito italiano spa, chiedendone la condanna al pagamento di alcune differenze a suo favore nella liquidazione del trattamento di fine rapporto.

2. Le differenze derivavano dalla mancata inclusione nella base di calcolo della indennità di anzianità e del TFR di due voci: lo straordinario non occasionale e quanto percepito, in chiusura del rapporto, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non fruite.

3. La controversia venne distinta dal giudice in due giudizi separati. Quello relativo alla indennità di anzianità, deciso con sentenza definitiva, e quello relativo al TFR, deciso con sentenza non definitiva ai sensi dell’art. 420 bis c.p.c..

4. Questo secondo giudizio, oggetto di ricorso per cassazione, venne deciso con il seguente dispositivo: il Tribunale, non definitivamente decidendo, dichiara che i disposti dell’art. 40 ccnl ACRI 1983 e 1987, dell’art. 44 ccnl ACRI 1991, dell’art. 45 ccnl ACRI 1994 devono essere interpretati nel senso di non escludere dalla retribuzione annua ai fini del conteggio previsto dall’art. 2120 c.c., comma 1, le somme percepite a titolo non occasionale per lavoro straordinario e per ferie non godute”.

5. Contro tale sentenza non definitiva UniCredito italiano spa propone ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell’art. 420 bis c.p.c.. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

6. La R. si difende con controricorso.

7. Le parti hanno depositato memorie per l’udienza.

8. I quesiti formulati dalla spa ricorrente sono i seguenti.

9.1) Se sia resa con violazione di legge e dei contratti collettivi l’interpretazione della disciplina sindacale secondo la quale le parti stipulanti non avrebbero esercitato la facoltà prevista dal secondo comma del testo novellato dell’art. 2120 c.c.: in contrasto con il tenore letterale delle clausole e con le manifestazioni di volontà contenute nei contratti succedutisi nel tempo; soltanto perchè le parti stipulanti non avrebbero modificato, rispetto ai contratti collettivi precedenti, l’elenco delle voci utili ai fini del calcolo del tfr nonostante avessero espressamente stabilito l’inclusione o l’esclusione di voci che sarebbero pretesemene ambigue.

10.2) Se sia resa con violazione di legge e dei contratti collettivi l’interpretazione della disciplina sindacale che, in contrasto con la formulazione del testo, esclude la tassatività dell’elenco contenuto in una sua disposizione soltanto perchè quell’elenco non è stato modificato in occasione di successivi rinnovi contrattuali. B) se sia resa con violazione di legge e dei contratti collettivi l’interpretazione della disciplina sindacale che esclude la tassatività dell’elenco delle voci da considerare utili ai fini del TFR contenuto nel comma di una disposizione che, in altri commi, prevede inclusioni in quell’elenco di specifico emolumento e alla quale, in occasione dei successivi rinnovi, è stato aggiunto un altro comma, che prevede un’esclusione di altro emolumento. C) se sia resa con violazione di legge e dei contratti collettivi l’interpretazione della disciplina sindacale nel senso che la stessa non escluda dalla retribuzione annua ai fini del conteggio previsto dall’art. 2120 c.c., comma 1, le somme percepite a titolo non occasionale per lavoro straordinario e per indennità ferie non godute.

11.3) Se sia resa con violazione di legge e dei contratti collettivi l’interpretazione della disciplina sindacale che ha escluso ogni rilevanza alla disposizione secondo la quale nell’esercizio della facoltà di cui all’art. 2120 c.c., comma 2, le parti sindacali hanno stabilito che il compenso per il lavoro straordinario e qualsiasi altra erogazione possano essere eventualmente computati ai fini del calcolo del TFR soltanto alla esplicita condizione che siano di ammontare determinato.

12.4) Se sia resa con violazione di legge l’interpretazione dei contratti collettivi che non tiene conto del fatto storico dell’incontestato comportamento delle parti sindacali successivo alla sua stipulazione ma di una dichiarazione di un’organizzazione sindacale la disciplina sindacale che, da un lato, nulla dice sul voluto delle parti con riguardo alla specifica materia controversa e sulla prassi applicativa della disciplina sindacale e, dall’altro, è smentita da più recente dichiarazione della stessa organizzazione che, con piena cognizione di causa, riferisce sull’effettivo comportamento delle parti sindacali, dando per presupposta la non computabilità del lavoro straordinario nel tfr e per certo il comportamento ultraventennale in tal senso delle parti sindacali.

13. La R. ha eccepito l’improcedibilità, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4, dei primi tre motivi e la inammissibilità del quarto motivo.

14. Le eccezioni sono fondate.

15. Il quarto motivo è inammissibile perchè esula dall’ambito dell’art. 420 bis c.p.c., e introduce una giudizio sul fatto, in ordine alla sussistenza di una prassi aziendale, peraltro prospettata con contorni generici e non precisi.

16. I primi tre motivi sono improcedibili, perchè, in violazione di quanto disposto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, la società ricorrente non ha depositato, unitamente al ricorso, il testo integrale dei contratti collettivi nazionali sui quali il ricorso si fonda.

17. La materia, come è noto, è stata oggetto di un puntuale intervento delle sezioni unite (Cass. S.U. 23 settembre 2010, n. 20075), che ha escluso ogni dubbio sul punto.

18. Il fatto che tali motivi di ricorso siano fondati sui contratti collettivi si evince pacificamente dalla lettura del ricorso ed è espressamente confermato dai relativi quesiti.

19. Il fatto del mancato deposito, unitamente al ricorso, è parimenti fuori discussione.

20. La società ricorrente, dato atto di tale mancato deposito con il ricorso, nella discussione ha sostenuto la tesi per cui non vi sarebbe violazione dell’art. 369 c.p.c., n. 4, quando, come nel caso in esame, il ricorrente abbia provveduto al deposito dei contratti collettivi “ai sensi dell’art. 372 c.p.c.”.

21. La tesi non è condivisibile.

22. L’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, dispone: “insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena d’improcedibilità: …..n. 4) ….i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.

23. Quindi, per il legislatore, l’improcedibilità deriva dal mancato deposito dei contratti collettivi “insieme col ricorso”.

L’espressione usata è netta ed inequivoca: i contratti devono essere depositati nella cancelleria della Corte di cassazione “insieme col ricorso”.

24. L’art. 372 c.p.c., dispone invece quanto segue: “Non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso. Il deposito dei documenti relativi alla ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, ma deve essere notificato, mediante elenco, alle altre parti”.

25. E’ formale, e superabile, la considerazione che in questo caso si verte in tema di procedibilità e non di ammissibilità del ricorso.

26. Ma è invece decisiva, per escludere la fondatezza della tesi, un’altra ragione.

27. IL deposito di documenti che riguardano la ammissibilità (o procedibilità) del ricorso ai sensi dell’art. 372, concerne i documenti volti a dimostrare il ricorso era invero ammissibile. Ad esempio, perchè da quei documenti potrà desumersi che lo stesso non era tardivo.

28. Non può invece interpretarsi la norma nel senso che, mediante il deposito successivo al ricorso di documenti che il codice impone di depositare, a pena di improcedibilità, insieme con il ricorso, sia possibile rendere procedibile un ricorso per il quale si è già determinata la situazione che il codice sanzione con la improcedibilità.

29. La produzione di documenti previsti dall’art. 372, non costituisce una forma di sanatoria di un ricorso inammissibile o improcedibile, ma è uno strumento per dimostrare che l’inammissibilità o improcedibilità, in effetti, non sussisteva.

30. Sul punto questa Corte si è già espressa Cass. 2855/2009 ha ricordato che l’art. 372 c.p.c., è inapplicabile all’ipotesi di deposito di documenti per i quali si sia verificata una preclusione (Cass. 27.4.98 n. 4266). L’orientamento non può che essere confermato.

31. Per queste ragioni i primi tre motivi del ricorso sono improcedibili, l’ultimo è inammissibile.

32. Le spese, per legge, devono esser poste a carico della parte che perde il giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibili i primi tre motivi di ricorso ed inammissibile il quarto. Condanna la ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità alla controricorrente, liquidandole in 40,00 Euro, nonchè 4.000,00 Euro per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2011

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