Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23806 del 02/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 02/09/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 02/09/2021), n.23806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3720-2020 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA, 7,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ROMBOLA’, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ANTONIO MANCO;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA, nella qualità di impresa designata alla gestione dei

sinistri in carico al FGVS, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO N. 17/A,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 599/2019 della CORTE LECCE, depositata il

13/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera partecipata del

16/03/2021 dal Consigliere FRANCESCA FIECCONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato il 13/1/2020, avverso la sentenza n. 599/2019 della Corte d’Appello di Lecce, depositata in data 13/6/2019, il sig. S.C. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Con controricorso notificato il 24/2/2020, illustrato da memoria, resiste la Allianz S.p.a..

2. Il sig. S. conveniva in giudizio la Allianz s.p.a., nella qualità di impresa designata dal fondo di garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Puglia, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per le lesioni subite a causa del sinistro stradale avvenuto in data 30/3/2009 quando, alla guida della sua auto, incrociava una vettura proveniente dal senso opposto di marcia che lo abbagliava e invadeva la sua corsia. L’attore sosteneva che, nel tentativo di evitare l’impatto, aveva perso il controllo del mezzo a causa anche del fondo bagnato, cosicché usciva fuori dalla carreggiata, ribaltandosi e schiantandosi contro il muretto che l’affiancava; invece, l’auto responsabile dell’accaduto procedeva la sua corsa senza fermarsi. Il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda attorea e, per l’effetto, condannava la Allianz al risarcimento del danno, oltre spese di lite e di CTU.

3. Avverso la pronuncia, la Allianz ha interposto gravame dinanzi alla Corte d’Appello di Lecce che, con la sentenza in questa sede impugnata, in accoglimento dell’appello, ha rigettato la domanda risarcitoria, condannando l’appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che non vi fossero risultanze istruttorie che consentissero di ritenere raggiunta la prova dell’avverarsi del sinistro a causa della condotta dolosa o colposa, nemmeno in via concorrenziale, del conducente di un’altra auto rimasta sconosciuta, ragionando anche sul rilievo che l’attore, nell’immediatezza dei fatti, non aveva addebitato l’occorso alla condotta di un’auto pirata, di cui non aveva fatto menzione sia nel verbale del Pronto Soccorso, che nel verbale dei Carabinieri intervenuti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia “Omessa e contraddittoria motivazione con conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 3”. Con la sentenza impugnata, il giudice di secondo grado avrebbe disatteso la testimonianza di una teste, escludendone il valore di prova testimoniale, anche quale presunzione semplice in una con le altre già presenti in atti e parimenti gravi, precise e concordanti quali, a titolo esemplificativo, la CTU cinematica. Di contro, la Corte avrebbe erroneamente dato rilievo eccessivo all’omessa menzione dell’auto pirata da parte dell’attore nel verbale del PS redatto nell’immediatezza del sinistro.

2. Con il secondo motivo si denuncia “Omesso esame e pronuncia riferiti ad un elemento ed alla relativa domanda decisivi per il giudizio in relazione all’art. 260 c.p.c., comma 1, punto 5”. Nella motivazione della sentenza non viene menzionato il rilievo della CTU cinematica, che viene sostituito da presunzioni semplici di senso opposto, alcune delle quali non comparivano nelle prospettazioni di parte appellante. Di contro, la CTU tecnica avrebbe fornito una esaustiva spiegazione della dinamica del sinistro escludendo la riconducibilità dell’evento accidentale ad elementi ulteriori ritenuti inconferenti nella fattispecie. Sul punto, la Corte del gravame avrebbe violato l’obbligo di motivare il suo dissenso rispetto alle conclusioni dell’elaborato peritale.

3. I motivi del ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto entrambi inammissibili per difetto di specificità.

4. In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla loro documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27475 del 20/11/2017; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22607 del 24/10/2014).

3.1. Nel caso di specie, al di là dell’epigrafe dei motivi, il ricorrente lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata per il tramite del confronto con le risultanze di causa che – purché nei limiti della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e, dunque, entro il ristretto ambito del sindacato della S.C. sul rispetto della soglia del “minimo costituzionale” – di necessità avrebbe dovuto essere mediato attraverso gli opportuni riferimenti agli atti citati nel ricorso: id est, CTU cinematica, testimonianza, verbale del PS, verbale dei Carabinieri. Per converso, non solo manca la trascrizione degli atti processuali, quantomeno nei termini essenziali, e la loro localizzazione, nel fascicolo di ufficio o di parte, anche per come pervenuti dinanzi a questa Corte, ma addirittura non si rinviene alcuna indicazione circa il loro contenuto, anche minimo, al punto che le doglianze spiegate nei confronti della sentenza impugnata risultano del tutto oscure.

3.2. In ogni caso, si tratta di censure relative al giudizio di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità.

3.3. Per quanto riguarda, poi la testimonianza resa, la sentenza dimostra di averla, invece, considerata come non decisiva quanto al contenuto, generico, delle dichiarazioni rese, e quindi non costituisce una risultanza omessa ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma diversamente valutata.

3.4. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile con ogni conseguenza in ordine alle spese e al contributo unificato, da porsi a carico del ricorrente.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; per l’effetto condanna il ricorrente alle spese, liquidate in favore del controricorrente in Euro 7000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfetarie e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 3, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2021

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