Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23806 del 01/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 01/10/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 01/10/2018), n.23806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13595-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore e

legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

GREEN IRRIGATION S.R.L., P.i. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, nonchè in proprio in qualità di soci,

C.C., C.P., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA ALBERICO II, n. 33, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

DAMASCELLI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARIAPIA PERCHINUNNO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2953/5/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI, depositata il 01/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/07/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA

TORRE.

Fatto

RILEVATO CHE

Con sentenza in data 25 maggio 2015 la Commissione tributaria regionale della Puglia accoglieva l’appello proposto dalla Green Irrigation srl e dai suoi soci in proprio C.C. e C.P. avverso la sentenza n. 196/11/13 della Commissione tributaria provinciale di Bari che ne aveva rigettato, previa riunione, i ricorsi contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA e Irap anni 2003/2005. La Commissione tributaria regionale osservava in particolare che erano fondate le eccezioni di invalidità degli atti impositivi impugnati perchè emessi oltre il termine ordinario di decadenza, non trovando applicazione nel caso di specie la disciplina speciale del c.d. “raddoppio dei termini” vigente ratione temporis, perchè non vi era stata l’allegazione della denuncia penale che tale disciplina rendeva applicabile.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

Resistono con controricorso i contribuenti.

Diritto

CONSIDERATO CHE

Con l’unico motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43,D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57,D.L. n. 223 del 2006, art. 37, commi 24, 25, 26, poichè la CTR ha affermato l’inapplicabilità della speciale disciplina sul “raddoppio” dei termini ordinari per emettere gli accertamenti reddituali ed IVA in caso di commissione di illeciti punibili penalmente ex D.Lgs. n. 74 del 2000, non essendo agli atti la correlativa notitia criminis, conseguentemente accogliendo l’originaria eccezione pregiudiziale di merito dei contribuenti di invalidità degli avvisi di accertamento de quibus in quanto emessi oltre la scadenza del termine decadenziale “ordinario” di legge.

La censura è fondata.

Va ribadito che:

-“In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, nei testi applicabili “ratione temporis”, presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011″ (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11171 del 30/05/2016, Rv. 639877 – 01);

-“In tema di accertamento tributario, ai fini del raddoppio dei termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, nella versione applicabile “ratione temporis”, rileva unicamente la sussistenza dell’obbligo di presentazione di denuncia penale, a prescindere dall’esito del relativo procedimento e nonostante l’eventuale prescrizione del reato, poichè ciò che interessa è solo l’astratta configurabilità di un’ipotesi di reato, atteso il regime di “doppio binario” tra giudizio penale e procedimento tributario” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9322 del 11/04/2017, Rv. 643795 – 01).

Va altresì rilevato il raddoppio dei termini di accertamento non opera con riferimento all’IRAP posto che, “non essendo l’IRAP un’imposta per la quale siano previste sanzioni penali è evidente che in relazione alla stessa non può operare la disciplina del “raddoppio dei termini” di accertamento quale applicabile ratione ternporis (cfr. Cass. n. 20435/2017; n. 4775/2016 n. 26311 del 2017, n. 23629 del 2017,da ultimo Cass. n. 10483/2018).

La CTR pugliese è in contrasto con i principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali.

Il giudice tributario di appello infatti, ha statuito l’inapplicabilità della speciale disciplina del c.d. “raddoppio dei termini” per l’emissione dell’accertamento tributario reddituale/IVA sulla sola, irrilevante, considerazione che non era in atti la relativa denuncia penale, senza appunto considerare che è la mera astratta configurabilità degli illeciti ex D.Lgs. n. 74 del 2000 che ingenera termini decadenziali raddoppiati.

Il ricorso va conseguentemente accolto nei termini di cui in motivazione e la sentenza cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Puglia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018

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