Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23805 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/10/2020, (ud. 17/07/2020, dep. 28/10/2020), n.23805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8081/2013 R.G. proposto da:

P.M.N., P.R. e V.I.,

rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso,

dall’Avv. Giammaria Camici, elettivamente domiciliati presso il suo

studio in Roma, via Monte Zebio n. 30;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello

Stato e presso i cui uffici domicilia in Roma, alla Via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 58/21/2012, depositata il 28 settembre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 luglio

2020 dal Consigliere Luigi D’Orazio.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pistoia che aveva accolto parzialmente il ricorso presentato da V.I., P.R. e P.M.N. contro il diniego motivato di sgravio parziale delle cartelle emesse dalla Agenzia delle entrate, con riferimento agli anni 2004 e 2005. In particolare, si rileva che i contribuenti avevano presentato ricorso contro le cartelle di pagamento relative agli anni 2004 e 2005, deciso con sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pistoia n. 2/3/2010, depositata il 4-1-2010, passata in giudicato; successivamente avevano proposto istanza di autotutela alla Agenzia delle entrate, in quanto per il 2003 vi era stato accertamento con adesione per cartelle basate su identici presupposti, e, avverso il provvedimento di diniego, avevano proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pistoia, che lo aveva accolto limitatamente alle sanzioni (sentenza 58/21/12, depositata il 28-9-2012). Il giudice di appello, invece, accoglieva il gravame della Agenzia delle entrate, in quanto era ammissibile solo il sindacato di legittimità sul rifiuto, ma non sulla fondatezza della pretesa tributaria.

2. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione i contribuenti.

3. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con un unico motivo di impugnazione i contribuenti deducono la “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, – Violazione di norme di legge”, in quanto il giudicato di una decisione non impedisce il legittimo esercizio dell’autotutela. In realtà, l’Amministrazione finanziaria avrebbe il potere-dovere di provvedere sull’istanza del contribuente, che solleciti l’esercizio dell’autotutela, malgrado questi sia destinatario di una sentenza passata in giudicato sul medesimo oggetto.

1.1. Tale motivo è infondato.

Invero, il ricorrente si è limitato a richiamare l’istituto dell’autotutela in generale (pagina 4), poi la configurazione dell’autotutela in ambito tributario, segnatamente con riferimento alla asserita violazione dei principi costituzionali della capacità contributiva e della imparzialità dell’Amministrazione, nel caso in cui identiche situazioni siano trattate in modo diverso (da pagina 4 a pagina 5), quindi la giurisprudenza unionale che consente la deroga all’art. 2909 c.c., in caso di impedimento al recupero di un aiuto erogato in contrasto con il diritto comunitario, con possibilità di disapplicazione (da pagina 6), mentre solo a pagina 7 evidenzia che “il giudicato si è formato in modo ingiusto e cioè in violazione di una norma di legge, come ad esempio, quella relativa all’efficacia del condono”, sicchè l’autotutela “è applicabile anche nel caso in cui il provvedimento impositivo è divenuto definitivo per non essere stato impugnato perchè l’autotutela trova la propria ragione d’essere in un principio di giustizia generale” (cfr. pagina 7).

Pertanto, i ricorrenti non censurano il diniego di autotutela per eventuali profili di illegittimità del rifiuto, ma solo perchè l’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto procedere all’annullamento delle cartelle in via di autotutela, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza che aveva respinto i ricorsi presentati avverso le stesse.

Tuttavia, per questa Corte il sindacato giurisdizionale sull’impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell’Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l’esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un’indebita sostituzione del giudice nell’attività amministrativa o un’inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo – in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto inammissibile l’impugnazione, da parte del contribuente, del diniego di annullamento di alcuni atti impositivi in sede di autotutela in virtù del passaggio in giudicato di una sentenza che aveva operato una ricostruzione incompatibile con quella compiuta in detti atti ormai inoppugnabili, poichè i vizi prospettati erano quelli originari, che il contribuente avrebbe potuto far valere impugnando i relativi atti (Cass. Civ., 28 marzo 2018, n. 7616; cfr. anche Cass., sez. un., 6 febbraio 2009, n. 2870).

Inoltre, sono state ritenute infondate le censure di illegittimità del D.L. n. 564 del 1994, art. 2 quater, comma 1, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3,23,24,53,97 e 113 Cost., avverso la qualificazione normativa dell’autotutela tributaria come mera facoltà e non come obbligo di adottare un provvedimento amministrativo espresso sull’istanza proposta dal contribuente, poichè essa costituisce un potere esercitabile d’ufficio da parte delle Agenzie fiscali sulla base di valutazioni largamente discrezionali e non uno strumento di protezione del contribuente, sicchè il diniego di autotutela non costituisce un provvedimento autonomamente impugnabile (Corta Cost., 13 luglio 2017, n. 181).

La sentenza della Commissione tributaria regionale, quindi, non solo è conforme a legge, ma è stata adeguatamente motivata, in quanto si è dato atto che gli accertamenti erano divenuti definitivi per mancata tempestiva impugnazione e che i contribuenti si erano limitati ad allegare la infondatezza della pretesa tributaria.

2. Le spese del giudizio di cassazione, in ragione della soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti a rimborsare in favore della Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 1, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

 

 

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