Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23805 del 23/11/2016

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2016, (ud. 30/06/2016, dep. 23/11/2016), n.23805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Presidente –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2825-2010 proposto da:

PIANESE SOCIETA’ COOPERATIVA A RL in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

EDOARDO D’ONOFRIO 43, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO

CASSANO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA

(OMISSIS), AGENTE RISCOSSIONE TRIBUTI PROVINCIA DI ROMA GERIT SPA

GRUPPO EQUITALIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 84/2009 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 24/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/06/2016 dal Consigliere Dott. ANDRONIO ALESSANDRO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASSANO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Con sentenza del 20 febbraio – 24 aprile 2009, la Commissione tributaria regionale di Roma ha accolto l’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate nei confronti della sentenza di primo grado, con la quale era stato accolto il ricorso della contribuente, Pianese s.c.a.r.l., avverso una cartella di pagamento contenente l’iscrizione a ruolo di somme dovute a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione mod. 770, effettuato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 – bis. La Commissione regionale ha ritenuto – contrariamente al giudice di primo grado – che l’omessa indicazione del responsabile del procedimento e l’omessa previa comunicazione dell’esito della liquidazione non determinassero la nullità dell’atto.

2. – Avverso la sentenza d’appello la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi di doglianza, chiedendone l’annullamento. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita in giudizio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. – I motivi di doglianza possono essere trattati congiuntamente, perchè entrambi riferiti alla mancanza della comunicazione prodromica all’emissione della cartella esattoriale, in ritenuta violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 – bis, la L. n. 212 del 2000, art. 6, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2. La ricorrente sostiene che, secondo tali disposizioni, quando dei controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta, con invito a fornire i chiarimenti necessari e a produrre documenti. E il comma 5 della L. n. 212 del 2000, art. 6, richiamato, prevedrebbe espressamente la nullità dei provvedimenti emessi senza il previo espletamento di tale adempimento. Del resto, la notificazione della comunicazione sarebbe un atto prodromico essenziale perchè servirebbe a consentire al contribuente di pagare le somme dovute ed evitare così l’iscrizione a ruolo definitivo.

Il ricorso è infondato.

Deve essere infatti richiamato il principio, già più volte espresso da questa Corte, secondo cui, in tema di riscossione delle imposte, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 – bis, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso (ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 795 del 14/01/2011, Rv. 616313; Sez. 6-5, Ordinanza n. 7536 del 31/03/2011, Rv. 617565; Sez. 5, Sentenza n. 8342 del 25/05/2012, Rv. 622681; Sez. 6-5, Ordinanza n. 15584 del 08/07/2014, Rv. 631667; Sez. 5, Sentenza n. 20431 del 26/09/2014, Rv. 632166).

E non si pone in contrasto con tale orientamento Sez. 6-5, Ordinanza n. 11000 del 20/05/2014 (Rv. 630986), la quale afferma che, in tema di riscossione delle imposte, la L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 412, obbliga l’Agenzia delle Entrate, in esecuzione di quanto sancito dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, a comunicare al contribuente l’esito dell’attività di liquidazione, effettuata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, sicchè l’omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza, o meno, di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Le affermazioni contenute in tale pronuncia si riferiscono, infatti, espressamente all’interpretazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 412, che disciplina i soli redditi soggetti a tassazione separata. L’orientamento sopra richiamato non è posto in discussione neanche dal disposto del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, perchè tale disposizione non prevede un autonomo obbligo di comunicazione, ma si limita a richiamare, al primo comma, quello di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 – bis. Ne consegue che la previsione del comma 2 – secondo cui “l’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto in parte, se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute” con le modalità indicate nel D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 19, – deve conciliarsi con la peculiarità del meccanismo fissato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 – bis, come sopra delineato e, dunque, senza che sia imposto l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

Tali principi trovano applicazione anche nel caso di specie, in cui la contribuente non ha prospettato l’esistenza di incertezze sulla dichiarazione, ma ha semplicemente lamentato la mancanza attivazione del contraddittorio preventivo.

4. – In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Nulla deve essere disposto in punto di spese per il presente grado di giudizio, in mancanza di costituzione della parte resistente.

PQM

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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