Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23805 del 11/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/10/2017, (ud. 17/07/2017, dep.11/10/2017),  n. 23805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2221-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIUSEPPE

MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato GIULIA SARNARI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 427/2009 della COMM.TRIB.REG. del LAZIO,

depositata il 01/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/07/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, in epigrafe indicata, pronunciata in controversia proposta da S.M. avverso gli avvisi di accertamento con i quali le era stata contestata l’omessa dichiarazione delle somme percepite dall’ex coniuge a titolo di mantenimento ai fini IRPEF per gli anni 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.

Secondo il giudice l’appello, così confermando la prima decisione sfavorevole all’Amministrazione, mancava la prova certa che gli importi ricevuti dalla contribuente a cura della Università – a titolo di arretrati delle somme che doveva percepire mensilmente in base all’accordo del 1995 – corrispondessero al mantenimento della moglie e dei figli; di poi, concludeva “In effetti da quanto esposto emerge chiaramente che tutte le somme riscosse per gli anni in contestazione ed ottenute in modo coercitivo, sono importi relativi a quote di assegni di mantenimento arretrati e dovuti esclusivamente per i figli”. La contribuente replica con controricorso.

Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 in relazione agli artt. 2729 e 2697 c.c., in merito al mancato assolvimento dell’onere della prova. Osserva la ricorrente che l’affermazione della CTR secondo la quale “manca la prova certa che gli importi ricevuti dalla Università a titolo di arretrati delle somme che doveva percepire mensilmente in base all’accordo del 1995 corrispondessero al mantenimento della moglie e dei figli” è da ritenersi errata, giacchè in corso di giudizio era stato provato che l’ex coniuge corrispondeva l’assegno di mantenimento per moglie e figli mediante erogazione diretta del suo datore di lavoro, a seguito di procedure di riscossione coattiva poste in essere dalla contribuente, che quanto percepito era stato imputato alla moglie nella misura del 50% e che l’onere di provare che l’erogazione era riferibile solo ai figli era a carico della parte privata che non vi aveva ottemperato.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia la insufficiente e contraddittoria motivazione – travisamento dei fatti e delle prove erronea valutazione delle risultanze istruttorie.

2.1. L’esame dei due motivi può essere congiunto per connessione. Gli stessi vanno accolti perchè fondati.

2.2. La CTR, invero, prima riconosce che la contribuente aveva ricevuto delle somme dall’Università, datore di lavoro dell’ex coniuge, a titolo di arretrati, e poi contraddittoriamente afferma che non vi era la prova che corrispondessero al mantenimento della moglie e dei figli; quindi in un passo successivo, ulteriormente contraddicendosi, statuisce “In effetti da quanto esposto emerge chiaramente che tutte le somme riscosse per gli anni in contestazione ed ottenute in modo coercitivo, sono importi relativi a quote di assegni di mantenimento arretrati e dovuti esclusivamente per i figli”.

2.3. Orbene si deve rilevare che le affermazioni della CTR in ordine all’onere della prova non sono condivisibili, atteso che – essendo indiscussa la percezione delle somme – era onere della contribuente provare la diversa imputazione delle stesse (per il mantenimento dei figli, piuttosto che per il proprio), e non dell’Amministrazione, alla quale nessun difetto probatorio può essere imputato.

2.4. In punto di fatto va rilevato che la decisione si palesa contraddittoria ed insufficientemente motivata, giacchè il giudice di appello in un primo momento assume che non vi era prova che le somme percepite fossero ascrivibili al mantenimento della moglie e dei figli, attribuendo erroneamente l’onere della prova all’Amministrazione, poi, contraddittoriamente, afferma che era certo che le somme percepite erano dovute esclusivamente per i figli: tutto ciò senza illustrare da quali specifici elementi abbia tratto questa convinzione e l’iter logico/giuridico seguito, esprimendosi in modo apodittico, nonostante i molteplici elementi forniti dall’Amministrazione a sostegno del suo accertamento, anche coincidenti con quelli della parte privata ed indicati in ricorso per autosufficienza, ai quali il giudicante non fa quasi cenno e dei quali non illustra le ragioni della irrilevanza implicitamente ritenuta.

3. La statuizione merita di essere cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione per il riesame e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

– Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione per il riesame e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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