Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23804 del 11/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/10/2017, (ud. 17/07/2017, dep.11/10/2017),  n. 23804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28285-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.F., G.G.;

– intimati –

Nonchè da:

G.G., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLA

PIRAMIDE CESTIA 31, presso lo studio dell’avvocato LEONILDA MARI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAMPIERO

CASSI;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, G.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 16/2009 della COMM.TRIB.REG. DELLA TOSCANA

depositata il 14/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/07/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha

chiesto l’accoglimento del 1^ motivo del ricorso principale,

assorbiti il 2^ e 3^ motivo, inammissibile il ricorso incidentale.

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle entrate ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana, in epigrafe indicata, che – in controversia proposta da G.G., quale procuratore generale del fratello G.F., deceduto nelle more del giudizio, contro gli avvisi di accertamento emessi per IRPEF per l’anno di imposta 1999 e 2000 – ha respinto l’appello della parte privata, avendo accertato preliminarmente la nullità della costituzione del rapporto tributario.

Secondo la CTR la notifica degli avvisi di accertamento eseguita presso la madre del G., in (OMISSIS), non era idonea ad assolvere alla sua funzione, per l’impossibilità di condurre alla conoscenza legale degli atti da parte del G., che risultava essere da tempo in stato di coma.

G.G., in qualità di erede, resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato fondato su tre motivi, corroborato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Il P.G. ha depositato parere scritto.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4,) per vizio di ultrapetizione. La ricorrente si duole che la CTR si sia pronunciata d’ufficio circa la invalidità della notifica dell’avviso di accertamento effettuata a persona in stato comatoso, nonostante non fosse stata articolata alcuna doglianza del contribuente sul punto.

1.2. Il motivo è fondato e va accolto.

1.3. Come riconosciuto dalla stessa controparte (fol. 7 del controricorso), la modalità di notifica degli avvisi di accertamento e la sua effettiva valenza non venne contestata con i ricorsi originariamente proposti avverso gli atti impositivi e la statuizione sul punto, compiuta d’ufficio in secondo grado, integra una ultrapetizione da cui discende la nullità della pronuncia.

2.1. I motivi secondo e terzo, proposti in via subordinata, con i quali si denuncia rispettivamente la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60e la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, sono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo.

3.1 Anche il ricorso incidentale condizionato resta assorbito, perchè le questioni proposte in merito all’omessa pronuncia da parte della CTR circa la illegittimità dell’avviso di accertamento perchè fondato su estratti conto bancari che non erano in possesso del contribuente (motivo A), perchè l’esame dei movimenti finanziari non era stato corroborato da ulteriori elementi sintomatici di un effettivo indice di spesa (motivo B) e perchè l’Amministrazione non avrebbe potuto applicare il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 in quanto il contribuente non aveva ottemperato all’invito perchè in stato di corna (motivo C), saranno esaminate in sede di giudizio di rinvio.

4.1. Conclusivamente, il ricorso va accolto sul primo motivo, assorbiti gli altri ed assorbito il ricorso incidentale condizionato; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, per il riesame e la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

PQM

 

– Accoglie il ricorso principale sul primo motivo, assorbiti i motivi secondo e terzo ed assorbito il ricorso incidentale condizionato;

– Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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