Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23804 del 02/09/2021

Cassazione civile sez. I, 02/09/2021, (ud. 14/06/2021, dep. 02/09/2021), n.23804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27778/2020 proposto da:

S.V., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Andrea

Panzarola, e Marco Farina, elettivamente domiciliata presso lo

studio del primo in Roma, Viale Gorizia, n. 52, in virtù di procura

speciale posta in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di VENEZIA n. 1747/2020

pubblicata il 6 luglio 2020, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 giugno 2021 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza del 6 luglio 2020, la Corte di appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto da S.V., avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. (OMISSIS), che aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra la S. e M.A.; affidato i figli minori An. e F. in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre; regolamentato il diritto di visita dei minori; disposto un percorso di sostegno psicologico per il figlio An.; determinato il contributo di mantenimento a carico della S. in Euro 170,00 mensili per ciascun figlio, rivalutabile, ad esclusione dei mesi estivi in cui i figli stavano con la madre; disposto che le spese straordinarie fossero a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.

2. La Corte d’appello di Venezia ha condiviso le conclusioni raggiunte dal Tribunale sulla base del motivato parere espresso dal consulente tecnico d’ufficio, affermando che lo spostamento della madre a 500 Km correlato alla relazione sentimentale con il signor Z., aveva comportato l’obiettiva necessità di un intervento del Tribunale e che, quanto all’atteggiamento di An., era emersa l’assenza di una motivazione razionale riguardo all’ostilità mostrate verso il padre, tenuto conto degli elementi di sospetto sulla genuinità dei testi offerti come produzione del minore, soprattutto con riferimento all’epoca di tale ipotetica redazione; inoltre, le ragioni dell’ostilità verso il padre risultavano in contrasto con la limitatezza degli episodi narrati; anche l’atteggiamento dei nonni materni era dichiaratamente, ma immotivatamente ostile; ulteriore continuità logica si ritrovava nelle dichiarazioni del compagno della madre, unitamente alla pericolosa tendenza a sostituire se stesso alla figura paterna.

3. I giudici di secondo grado concludevano, quindi, che l’atteggiamento di An. era da attribuirsi a un deficit di maturità e capacità critica, indotto da comportamenti degli adulti e dall’età cui corrispondeva un deficit di discernimento e che, piuttosto che una nuova audizione, era condivisibile l’opportunità di un supporto psicologico indipendente; che più genuina e meno problematica era la figura di F.; che, infine, il contributo di mantenimento posto a carico della madre era ai limiti minimi di contribuzione, tenuto conto dell’età dei figli, rispettivamente di anni 12 e 8 e della mancanza di documentazione sulla sua complessiva capacità reddituale e su quella del marito.

4. S.V., avverso la detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a quattro motivi.

5. M.A. non ha svolto difese.

6. S.V. ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 337 ter c.c. e dell’art. 12 della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, dell’art. 7 della Convenzione di Strasburgo del 1996, ratificata con L. n. 77 del 2003; dell’art. 24, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la sentenza impugnata deciso in ordine alla collocazione prevalente dei figli minori in contrasto con il principio dell’interesse esclusivo morale e materiale della prole e, comunque, aderendo alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio che aveva individuato pretesi comportamenti della S. tendenti ad escludere l’altro genitore e ad ingenerare un conflitto di lealtà della prole, riconducibile alla sindrome di alienazione parentale.

2. Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 111 Cost., comma 6, e per difetto assoluto di motivazione e/o motivazione inesistente o solamente apparente in relazione ad un fatto decisivo per la controversia, avendo la Corte territoriale manifestamente travisato le informazioni probatorie oggettive risultanti dalla consulenza tecnica d’ufficio in relazione alla genuinità ed autenticità del desiderio del figlio minore An. di convivere con la mamma, anziché con il padre.

3. Con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in dipendenza della violazione dell’art. 336 bis c.c. e per difetto assoluto di motivazione e/o motivazione inesistente o solamente apparente in relazione ad un fatto decisivo per la controversia, avendo la Corte territoriale invalidamente omesso di motivare circa l’audizione del minore infradodicenne An., capace di discernimento.

4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 337 ter c.c., comma 2, quanto alla imposizione a carico della ricorrente di un contributo di mantenimento in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la sentenza disapplicato e/o malamente applicato il principio di proporzionalità di cui all’evocato art. 337 ter c.p.c..

4.1 Il terzo motivo, che per ragioni di ordine logico e giuridico deve essere esaminato per primo, è fondato.

4.2 In proposito, questa Corte ha affermato che l’audizione dei minori, già prevista nell’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino ed, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la L. n. 77 del 2003, nonché dell’art. 315 bis c.c. (introdotto dalla L. n. 219 del 2012) e dagli artt. 336 bis e 337 octies c.c., inseriti dal D.Lgs. n. 154 del 2013, che ha altresì abrogato l’art. 155 sexies c.c. e che l’ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse (Cass., 25 gennaio 2021, n. 1474).

4.3 L’audizione del minore (OMISSIS), capace di discernimento, pertanto, costituisce adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione, tanto più necessaria quanto più l’età dal minore si approssima a quella dei (OMISSIS), oltre la quale subentra l’obbligo legale dell’ascolto non solo se ritenga il minore (OMISSIS) incapace di discernimento ovvero l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore, ma anche qualora il giudice opti, in luogo dell’ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che l’ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda, mentre la consulenza è indagine che prende in considerazione una serie di fattori quali, in primo luogo, la personalità, la capacità di accudimento e di educazione dei genitori e la relazione in essere con il figlio (Cass., 24 maggio 2018, n. 12957).

4.4 Senza prescindere, dunque, dalla circostanza che l’ascolto del minore è cosa diversa dallo svolgimento di una consulenza tecnica volta a fornire al giudice strumenti di valutazione per individuare quale sia la situazione più confacente all’interesse del minore, per ciò che concerne la decisione che dovrà adottare circa la convivenza con l’uno o l’altro genitore, va evidenziato che l’audizione del minore consente la sua partecipazione attiva, all’interno del processo che lo riguarda, e rappresenta il momento formale del procedimento deputato a raccogliere le sue opinioni ed i suoi bisogni, che tanto più sono considerati, quanto più il loro accertamento sia attuale.

4.5 Nel caso in esame, vi è stata una chiara volontà espressa dal figlio An. (ora (OMISSIS)) di convivere con la madre e tale volontà non è stata apprezzata nella relazione depositata dal consulente tecnico d’ufficio in data (OMISSIS) (pag. 7 del ricorso per cassazione), sulla base di valutazioni che sono state fatte proprie, oltre che dai giudici di primo grado, anche dai giudici di secondo grado; questi ultimi, in particolare, hanno evidenziato che l’ulteriore l’audizione di An., sentito dal consulente tecnico d’ufficio su delega del Tribunale, avrebbe esposto il minore “ad ulteriori inopportune sollecitazioni (riproponendogli il tema del conflitto di lealtà)” e che era condivisibile “l’opportunità (suggerita dal c. t. u.) di un supporto psicologico indipendente in suo favore…”, “potendo fargli acquisire maggiore consapevolezza e strumenti capaci di orientarlo in mezzo alle sollecitazioni cui era esposto, meglio se prima di approcciare i problemi adolescenziali”.

4.6 In tale modo, la Corte territoriale ha violato la prescrizione normativa dell’ascolto del minore, che richiede una valorizzazione attuale e sostanziale del punto di vista del minore ai fini della decisione che lo concerne, imponendosi, come già detto, una rigorosa verifica della contrarietà al suo interesse, delle valutazioni e aspirazioni espresse dal minore nel corso dell’ascolto; quanto argomentato dalla Corte, sul punto, non consente di ritenere che tale verifica sia stata compiuta, con la conseguenza che la decisione sul collocamento del minore An. va cassata per consentire alla Corte di appello una nuova verifica su quale sia la residenza del minore, presso il padre o la madre, maggiormente corrispondente al suo interesse, verifica che non può prescindere dall’ascolto del minore, al fine di considerare le sue attuali valutazioni ed aspirazioni.

5. Per quanto esposto, va accolto il terzo motivo, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2021

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