Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23803 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/10/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 28/10/2020), n.23803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18685/2016 R.G. proposto da:

A.P. e S.V., elettivamente domiciliati in

Roma, via Luigi Calamatta 16, presso l’avv. Roberta Paparo,

rappresentati e difesi dall’avv. Mario Giannotta, giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Lombardia

(Milano), Sez. 19, n. 45/19/16 del 14 dicembre 2015, depositata l’11

gennaio 2016, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2020

dal Consigliere Dott. Botta Raffaele.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne l’impugnazione di avviso di liquidazione per omessa registrazione di atto di donazione realizzato mediante una complessa operazione simulatoria che aveva visto come protagonisti il sig. F. che consegnava al cognato sig. A. la somma di trecentomila Euro (prima supposta donazione), da quest’ultimo utilizzata per l’emissione di assegni circolari del medesimo controvalore e da lui consegnati (seconda supposta donazione) alla sig.ra S. (nipote del sig. F.) per l’acquisto (con una simulata compravendita) di un terreno di proprietà del medesimo sig. F. (paradossalmente non viene dato rilievo a una donazione tra quest’ultimo e la nipote S., simulata acquirente);

2. Il ricorso era accolto in primo grado, negando il giudicante che vi fosse stata una donazione tra il F. e l’ A. e una donazione tra quest’ultimo e la S.: se donazione vi era stata, questa era individuabile solo nella simulata compravendita del terreno tra il F. e la nipote S..

2.1. Ladecisione era tuttavia riformata in appello con la sentenza in epigrafe – che accoglieva l’ipotesi dell’Ufficio sulla esistenza di una doppia donazione di danaro ( F.- A. e A.- S.) – avverso la quale A. e S. propongono ricorso per cassazione con due motivi. Resiste l’Ufficio con controricorso.

3. Le parti non hanno depositato memorie e il P.G. non ha depositato conclusioni scritte;

4. Con i due motivi di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente per ragioni di connessione logica, i contribuenti denunciano la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 1 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3 (primo motivo), nonchè dell’art. 769 c.c. (secondo motivo), poichè il giudice d’appello, diversamente dal giudice di primo grado, ha erroneamente ricostruito la fattispecie, nella quale non era rinvenibile alcuno spirito di liberalità (trasferimento di un bene con depauperamento del patrimonio del donante e arricchimento del patrimonio del donatario) nè nel supposto “negozio” intervenuto tra il F. e l’ A. (consegna di una provvista dal primo al secondo per l’emissione di assegni circolari di pari imposto), nè nel supposto “negozio” tra l’ A. e la S. (consegna dei sunnominati assegni circolari dal primo alla seconda, che li impiegava per l’acquisto, in realtà simulato, di un terreno di proprietà del F., il quale così rientrava in possesso degli assegni circolari la cui provvista aveva fornito egli stesso).

5. Il ricorso è fondato, nel senso qui di seguito chiarito.

5.1. La ricostruzione del giudice di prime cure si palesa come la più aderente alla realtà fattuale dell’operazione posta in essere dalle parti: si tratta di una operazione complessa nella quale il negozio tra il F. e l’ A. (formazione della provvista per l’emissione degli assegni circolari) e il negozio tra quest’ultimo e la S. (consegna degli assegni circolari così emessi) sono meramente strumentali al negozio posto in essere tra il F. e la S. (compravendita, in realtà simulata, del terreno di proprietà del primo alla seconda). L’unica donazione (indiretta) realizzata nella specie è quella del F. alla S. a mezzo della vendita simulata del terreno dal primo alla seconda (con l’interposizione dell’ A., apparente donante della somma necessaria per l’acquisto): è qui in effetti ravvisabile l’atto di liberalità con depauperamento del donante ( F.) (che vede uscire dal proprio patrimonio il terreno senza corrispettivo, perchè l’apparente prezzo è costituito dagli assegni circolari emessi con la provvista fornita dal medesimo donante, che così ne rientra in possesso) e arricchimento del donatario ( S.) (che vede entrare nel proprio patrimonio il terreno senza pagare alcun corrispettivo con corrispondente incremento del proprio patrimonio).

5.2. Il negozio posto in essere tra le parti coinvolte chiaramente preordinato alla (senza alcun’altra motivazione economica che la) elusione della più onerosa tassazione della donazione del terreno dal F. alla S. – non si presta, per difetto di qualsiasi ragionevole senso, ad essere frammentato (come operato dall’Ufficio) in singoli momenti non connessi tra di loro (come in realtà invece è) e il giudice tributario non è “disarmato” di fronte alla irragionevolezza della ricostruzione della fattispecie compiuta dall’amministrazione, ma (come dimostra nella specie la corretta e “coraggiosa” sentenza del giudice di prime cure), nell’esercizio della propria peculiare funzione in un processo che si definisce di “impugnazione-merito”, egli può ben svolgere una “valutazione sostitutiva” della “pretesa tributaria” che la riconduca ad una dimensione più aderente alla realtà della fattispecie concreta.

5.3. Invero fermo restando il disegno elusivo, questo consentiva la tassazione della finta vendita come donazione; ma non anche l’applicazione dell’imposta di donazione sul trasferimento di denaro, privo di autonomia causale e di animo di liberalità.

6. Sicchè il ricorso deve essere accolto nei sensi di cui alla su estesa motivazione e la sentenza impugnata deve essere cassata. Ricorrendone le condizioni la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo dei contribuenti.

7. La complessità della fattispecie e le alterne vicende della controversia giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso originario dei contribuenti. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, svoltasi con modalità da remoto ai sensi dei decreti del Primo Presidente 11 maggio 2020, n. 76 e del 30 giugno 2020, n. 97, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

 

 

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