Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23803 del 24/09/2019
Cassazione civile sez. VI, 24/09/2019, (ud. 01/03/2019, dep. 24/09/2019), n.23803
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19513-2018 proposto da:
C.R., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato PIETRO FRISANI,
che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso il decreto n. 576/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
depositato il 20/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 01/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSENTINO
ANTONELLO.
Fatto
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato:
che i ricorrenti nominati in epigrafe hanno impugnato il decreto col quale la corte d’appello di Perugia ha riconosciuto a ciascuno di loro la somma di Euro 2.200 a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, ai sensi della L. n. 89 del 2001, ed ha posto a carico dell’Amministrazione le spese di lite;
che il ricorso si fonda su un unico motivo – riferito alla violazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 2233 c.c., comma 2, oltre che del D.M. n. 55 del 2014 – con il quale ci si duole della misura, inferiore al minimo di tariffa, delle spese liquidate;
che il Ministero dell’Economia non ha spiegato difese in questa sede;
che la causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio dell’1 marzo 2019, per la quale non sono state depositate memorie;
considerato:
che, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, in tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall’applicazione delle massime percentuali di scostamento, purchè ne dia apposita e specifica motivazione (Cass. 11601/18; conf. Cass. 2386/17) e sempre nel rispetto del disposto dell’art. 2233 c.c., comma 2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. 30286/17).
che, tenuto conto dello scaglione riferibile al valore della causa (da Euro 1.100 a Euro 5.200,01), la liquidazione del compenso professionale effettuata dalla corte territoriale, in complessive Euro 465,00 (oltre accessori), risulta porsi immotivatamente al di sotto dei minimi imposti dal D.M. n. 55 del 2014;
che, infatti, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, i valori medi di detto scaglione, per i giudizi davanti alla corte di appello, sono di Euro 1.080 per la fase di studio, di Euro 877 per la fase introduttiva, di Euro 1.755 per la fase istruttoria e di Euro 1.820 per la fase decisoria, riducibili fino al 70% per la fase istruttoria e fino al 50% per le altre fasi alla stregua del medesimo D.M., art. 4, comma 1;
che è opportuno precisare che, per la fase istruttoria, l’espressione, contenuta alla fine del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, “diminuzione di regola fino al 70%”, va interpretata, in conformità al suo chiaro tenore letterale, nel senso che la diminuzione applicabile sul valore medio può essere determinata in una percentuale non superiore al 70% del medesimo, ossia nel senso che l’importo minimo liquidabile corrisponde al 30% di tale valore medio; non già nel diverso senso che l’importo minimo liquidabile corrisponda al 70% del valore medio, ossia che la diminuzione applicabile sul valore medio non possa eccedere il 30% del medesimo (in termini, Cass. 7482/19);
che pertanto il decreto gravato va cassato con rinvio alla corte di appello di Perugia, in diversa composizione, che riliquiderà le spese del giudizio di merito, e ove intenda scendere al di sotto dei minimi tariffari (pur sempre nel rispetto del limite del decoro della professione imposto dall’art. 2233 c.c., comma 2), motiverà specificamente sulle ragioni di tale decisione; così come motiverà specificamente, in considerazione dell’elevato numero di parti con la stessa posizione processuale assistite dal medesimo difensore, sulle ragioni per le quali eventualmente ritenga di non esercitare il potere di aumento del compenso di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato per quanto di ragione e rinvia alla corte di appello di Perugia, in diversa composizione, che riliquiderà le spese del giudizio di merito e regolerà le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019